Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6792 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6792 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Camastra il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 10/07/2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 10 luglio 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della semilibertà proposta da NOME COGNOME.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione applicato facendo pressochØ esclusivo riferimento alla gravità dei reati e senza tenere nel dovuto conto l’ultima relazione, dalla quale risultano i progressi del percorso trattamentale. Ciò anche considerato che il detenuto ha anche già fruito di permessi straordinari per cui l’indicazione che sarebbe necessario procedere con l’esperienza dei permessi premio sarebbe priva di effettiva consistenza.
In data 5 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
In un unico motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione applicato dal Tribunale.
Le doglianze sono infondate.
2.1. La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale Ł la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, Ł possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento
sociale all’esito della misura stessa.
Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza Ł tenuto a fare riferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che Ł comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo.
Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui Ł stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali Ł essenziale per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01).
In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perchØ nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità, sia perchØ l’assenza di confessione può essere dettata dai piø svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).
NØ, d’altro canto, Ł necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell’ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 – 01).
Come di recente evidenziato si deve in conclusione ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, COGNOME, Rv. 258402).
2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato Ł conforme ai principi indicati.
Il Tribunale, infatti, all’esito di un’approfondita e attenta analisi degli atti e di quanto emerso, ha dato atto che il percorso di riflessione e di revisione critica Ł da considerarsi appena iniziato per cui, considerata la gravità dei reati, Ł necessario procedere attraverso una graduale concessione dei benefici premiali (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037 – 01; Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, NOME, Rv. 224029 – 01;
Sotto tale profilo, quindi, il riferimento alla possibilità di avviare l’esperienza dei permessi premio risulta pertinente in quanto questi si inseriscono e sono parte integrante del percorso trattamentale e hanno pertanto una finalità completamente diversa dai permessi di necessità già fruiti, tesi a soddisfare situazioni eccezionali e contingenti, citati dalla difesa.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 11/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME