Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8325 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8325 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME DI COGNOME
NOME COGNOME COGNOME DI COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato, per quanto di rilievo in questa sede, le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e di semilibertà ex art. 50 Ord. pen., avanzate nell’interesse di COGNOME NOME.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Lamenta il difensore che il Tribunale di sorveglianza, in punto di pericolosità sociale del detenuto, fa leva sui precedenti specifici e sui meri carichi pendenti per operare la prognosi negativa della personalità di COGNOME, trascurando la condotta serbata dal condannato successivamente alla commissione del reato di cui alla pena in esecuzione, consistente nel rifiuto dei comportamenti devianti, nell’adesione di COGNOME a valori socialmente condivisi, nell’attaccamento al contesto familiare e in comportamenti ritenuti positivi nel processo di revisione critica del passato dalla relazione dell’U.E.P.E., con cui il provvedimento non si confronta.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si rilevano erronea applicazione dei requisiti ex art. 50 Ord. pen. e carenza di motivazione.
Lamenta la difesa che, diversamente da quanto affermato dal suddetto Tribunale, per il riconoscimento della semilibertà non sarebbe necessario il reperimento di un lavoro retribuito, essendo sufficiente la sussistenza delle condizioni idonee a favorire il reinserimento sociale del condannato, che, per quanto evidenziato nel precedente motivo, erano esistenti.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non Ł sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del piø AVV_NOTAIO principio per il quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti relativi all’emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui Ł stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, COGNOME, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, COGNOME); infine, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213). Con riguardo specifico all’applicazione della semilibertà, si Ł evidenziato che sono richieste due distinte indagini, l’una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Puglisi, Rv. 285550: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato). Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non Ł, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma Ł tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).
3. L’ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi, lungi dall’incorrere in violazioni di legge e dal dare vita ad una motivazione viziata, come lamentato dalla difesa.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Catania evidenzia che sul conto dell’istante
Ł formulabile prognosi di attuale pericolosità sociale, desunta dalla particolare gravità del reato commesso (detenzione al fine di spaccio di grammi 64 di crack, di grammi 65 di cocaina, di gr. 65 di hashish, di materiale da taglio, di bilancino di precisione e di taccuino con annotazione delle cessioni effettuate), dai precedenti specifici, dalle gravissime pendenze anche specifiche (e per partecipazione associativa, peculato e riciclaggio), nonchØ dalle negative informazioni di PS e, infine, dalla indisponibilità di attività lavorativa, circostanza che lascia fondatamente presumere, alla luce della cadenza dei reati commessi, che il reo viva abitualmente del provento degli illeciti commessi. E conclude, pertanto, che detta pericolosità sociale possa essere contenuta solo con la detenzione intramuraria.
A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi ai principi di diritto sopra riportati, il ricorso si rivela infondato. Laddove non si confronta puntualmente con la ratio della negata ammissione dell’affidamento in prova al servizio sociale, limitandosi a riportare la motivazione per esteso, ma censurando solo un segmento della stessa, ovvero lo sterile riferimento ai precedenti e il mero rimando alle pendenze di COGNOME, senza contestualizzare la generica critica secondo cui ‘non Ł dato sapere da dove il decidente tragga dette conclusioni’, se non denunciando l’omessa considerazione della recente condotta positiva del detenuto neppure specificata e la genericità delle informazioni delle forze dell’ordine neppure individuate. E laddove trascura, quanto al rigetto del regime della semilibertà, che le considerazioni sull’affidamento in prova sono evidentemente estese anche all’istanza di concessione della semilibertà, ritenuta non concedibile per l’assenza, confermata dall’U.E.P.E., di attività lavorativa e di idonea attività formativa o di volontariato (e non solo, come lamentato dalla difesa, di attività lavorativa retribuita). E, comunque, laddove non contrasta l’argomentazione sull’impossibilità di contenimento della pericolosità sociale con misura diversa dalla detenzione intramuraria.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 16/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME DI COGNOME