Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38282 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZ
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR TTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata che ha concesso 3 NOME NOMEza la misura alternativa dell’affidamento in prova.
Rilevato che le censure articolate dal Procuratore generale dell 3 Corte di appello di Venezia nell’unico motivo di impugnazione non superan: il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. E’ pacifico in tema di affidamento in prova che, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del sog getto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la valutw ione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensahile, ai fini della valutazione sia dell’adeguatezza del beneficio alla risocializzazione del condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, l’esa-ne anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertan: non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi poAtivi. Non può Pithiedersi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia cornpiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, c i risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo :ritico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, NOME, Rv. 277924; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174).
Tanto l’affidamento in prova quanto le altre misure alternative posseno essere concessi solo se concretamente idonea- a fronteggiare la pericoloità Dciale del condannato e adeguate a conseguire le finalità di risocializzazione.
1.2. L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli illustrat principi. Nell’ambito dei poteri di valutazione discrezionale di cui al capo VI clAa legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto, sulla base delle informazioni ricevutedagli operatori penitenziari e dalle forze di polizia, la misura dell’affidamento in prcva ir concreto adeguata a conseguire il recupero sociale del condannato nonché idonea a contenere la limitata pericolosità sociale. Non solo NOME, come attestato dall’assenza di pendenze penali e di pregiudizi di polizia, rpn aveva commesso reati in epoca successiva a quello in esecuzionepon risultava né avere nella disponibilità, sua e dei suoi familiari, risorse económiche i pr , venienza illecita o comunque non giustificata né avere collegamenti coni la c-iminalità
organizzata. Aveva, al contrario, avviato un percorso di revisione Criticd, val serio ed affidabile dall’equipe che lo ha seguito durante il tratta penitenziario, ed aveva reperito stabile attività lavorativa.
1.3. Rispetto a tali argomentazioni, logiche e coerenti oltre che fonc ate s specificamente indicati, il ricorrente si è limitato ad opporne altre –,prirElpa l’inaffidabilità del datore di lavoro e l’inadeguatezza la for prospettate come più plausibili attraverso un’operazione pacificarr ente consentita in sede di legittimità quale la rilettura delle emergenze roba peraltro sommariamente indicate in palese violazione del princip dell’autosufficienza del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.