Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6041 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6041 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione relativamente alla sovrapposizione dei concetti di pregiudizio di polizia e precedente penale e conseguente erronea determinazione del dies a quo della revoca della misura alternativa alla detenzione – non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Genova, nel revocare il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale evidenzia che: – dall’istruttoria svolta si evince che COGNOME ha violato in più occasioni le prescrizioni a lui imposte, non solo accompagnandosi e ospitando soggetti con precedenti segnalazioni di polizia, ma attuando, altresì, una condotta sussumibile astrattamente in fattispecie di reato, in particolare impossessandosi di apparecchiature elettriche che sottraeva dal centro di raccolta gestito dall’RAGIONE_SOCIALE, in tal modo certamente deludendo, solo dopo pochi mesi dall’inizio della misura, le aspettative che ebbero a determinarne la concessione; – pertanto si impone la revoca dell’affidamento in prova perché il descritto e verificato comportamento del condannato dimostra l’assenza di una seria volontà di assoggettarsi regolarmente e responsabilmente alle limitazioni inerenti alla misura alternativa e di trarne profitto per l’emenda e poiché emerge la conclamata inidoneità del beneficio a conseguire gli scopi per i quali veniva accordato; – d’altra parte, l’astratta configurabilità di un delitto (furto), attuato in orario notturno e relat ad oggetti che risultano costituire potenziale fonte di profitto in quanto recanti un seppur minimo valore economico, lumeggia in merito ad un’assenza di consapevolezza attinente alla propria condizione di persona affidata e ad un obbligo di attenersi con rigore alle prescrizioni di cui alla misura alternativa; proprio, in ragione di detta circostanza, la pericolosità del soggetto non si reputa efficacemente contenibile altrimenti, non apparendo la detenzione domiciliare, anche in considerazione dei precedenti specifici e della recente segnalazione per altro reato di furto (14.12.2023), sufficiente ad un reale contenimento del soggetto e ad elidere il rischio di reiterazione nel crimine; – né, in assenza di un’attività lavorativa (avendo il condannato dichiarato di svolgere solo attività di volontariato), risulta concretamente attuabile la misura della semilibertà; – la revoca dell’affidamento in prova, considerato l’obiettivo disvalore del fatto reato, anche valutato il valore probabilmente irrisorio della merce sottratta e l’effettiva Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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portata delle violazioni successive, si deve far risalire alla data a partire dalla quale NOME ha cominciato a violare la misura; – deve, pertanto, essere fatta retroagire fino al 12 marzo 2025, giorno in cui NOME è stato colto, per la prima volta, in compagnia di soggetti pregiudicati, con salvezza del periodo pregresso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.