Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10529 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10529 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a (KOSOVO) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMENOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, NOME COGNOMENOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato, con effetto ex tunc, la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di NOME COGNOME , concessa, in data 07/07/2025, in relazione alla pena espianda di due annie quattordici giorni di reclusione, inflitta al COGNOME per i reati di cui agli artt. 588 comma 2, 703, 367 cod. pen. e 4 e 7 l. 895 del 1967.
L’ordinanza impugnata Ł stata adottata in ragione dei fatti accaduti in data 09/10/2025 (che avevano determinato la sospensione cautelativa della misura ad opera del Magistrato di sorveglianza, con provvedimento del 17/10/2025), compendiati nella comunicazione di notizia di reato del 11/10/2025 dei CC di Chiari, che denunciavano il prevenuto per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. (per avere, nel corso di un inseguimento, percorso vie cittadine a folle velocità, effettuando manovre pericolose per sØ ed altri, nonchØ, dopo essere stato fermato, per avere ripetutamente usato violenza e minaccia nei confronti dei militari intervenuti), nonchØ per il reato di cui all’art. 186 comma 3 cod. str.
La gravità della condotta serbata nella descritta occasione, nonchØ la scarsa afflittività delle modalità di espiazione della pena in misura alternativa, inducevano il Tribunale a revocare la misura con effetto ex tunc , con decorrenza quindi dal 07/07/2025.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore, che articola i seguenti motivi di impugnazione di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione. Il Tribunale ha fondato la sua decisione con esclusivo riferimento alla gravità della condotta serbata in occasione dell’intervento dei Carabinieri del 09/10/2025, senza tuttavia tenere in
debita considerazione la condotta complessiva mantenuta dal condannato nel corso dell’espletamento della prova. Sino a quella data, il condannato non era mai incorso in violazioni di alcun tipo, aveva sempre tenuto un comportamento rispettoso delle prescrizioni impartitegli ed aveva lodevolmente svolto l’attività lavorativa.
¨ quindi mancata da parte del Tribunale una valutazione complessiva del comportamento del prevenuto, nØ Ł stata fornita adeguata motivazione in ordine all’incidenza delle indubitabilmente gravi condotte serbate il 09/10/2025 rispetto al percorso rieducativo sino a quel giorno compiuto.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta subordinata adi concessione di altra misura alternativa.
Nel corso dell’udienza il difensore aveva richiesta, in subordine, l’applicazione di altra misura alternativa. Su tale richiesta non v’Ł stata risposta alcuna, nØ la valutazione in ordine alla non concedibilità della detenzione domiciliare può dirsi assorbita dalle ulteriori considerazioni contenute in ordinanza.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMENOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
2.Deve premettersi che Ł legittima, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale (Sez. 1, n. 33089 del 10/5/2011, Assisi, Rv. 250824 – 01; Sez. 1, n. 2008 del 31/3/1995, COGNOME, Rv. 201368 – 01). D’altro canto, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 – 01).
3.Ciò premesso, il primo motivo di ricorso Ł da disattendere.
Il Tribunale di sorveglianza ha fondato la decisione di revoca dell’affidamento in prova su una puntuale e concreta valorizzazione della condotta posta in essere dal condannato in data 9 ottobre 2025, allorchØ, nel corso di un inseguimento, egli ha percorso vie cittadine a folle velocità, effettuando manovre pericolose per sØ e per gli altri utenti della strada e, una volta fermato, ha reiteratamente usato violenza e minaccia nei confronti dei militari intervenuti, condotte che hanno dato luogo alla contestazione dei reati di cui all’art. 337 cod. pen. e all’art. 186, comma 3, cod. str., come compiutamente ricostruito nell’ordinanza impugnata. Il Tribunale, con argomentazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che i fatti commessi il 09/10/2025, verificatisi a pochi mesi dalla concessione della misura alternativa, fossero di tale gravità da porsi in evidente frizione con le finalità rieducative dell’affidamento in prova.
In tal modo, il Tribunale ha espresso un giudizio complessivo di incompatibilità della condotta con la prosecuzione della prova, rivalutando in senso negativo la prognosi favorevole originariamente formulata, secondo una valutazione che si colloca pienamente nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di sorveglianza, chiamato a verificare in ogni momento l’effettività del percorso di risocializzazione.
Come costantemente affermato da questa Corte, infatti, l’affidamento in prova al servizio
sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in ordine all’astensione dal reato e all’esito positivo del percorso rieducativo, e anche una singola condotta, ove ne sia apprezzata la gravità, può far emergere, con autonoma valutazione in fatto, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della misura, non essendo necessario attendere l’esito del giudizio penale (Sez. I, n. 1088 del 14/02/1997, Rv. 207214; Sez. I, n. 25640 del 21/05/2013, Rv. 256066). In tale prospettiva, Ł stato altresì chiarito che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di una reale adesione al processo rieducativo (Sez. I, n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).
4.Priva di pregio, infine, Ł la censura relativa alla assenza di motivazione circa la mancata concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, che era stata richiesta in subordine dal ricorrente.
Se Ł vero che il Tribunale non ha dato risposta espressa, sul piano grafico, alla richiesta subordinata di applicazione di altra misura alternativa, tuttavia, la motivazione posta a fondamento della revoca dell’affidamento in prova – avendo individuato nella condotta posta in essere una manifestazione di attuale pericolosità sociale e un concreto pericolo di recidiva – esprime un giudizio complessivo di inaffidabilità del condannato incompatibile con la prosecuzione di qualunque percorso alternativo alla detenzione. In tal senso, la revoca con effetto ex tunc non costituisce una mera opzione sanzionatoria, ma presuppone l’accertamento dell’inesistenza ab initio di una reale adesione al programma rieducativo, con conseguente assorbimento implicito di ogni diversa richiesta subordinata.
L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 19/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME