Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33151 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a null (MALI) il 14/11/1981 avverso l’ordinanza del 27/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NOME COGNOME in relazione alla pena espianda pari ad anni quattro, mesi sette e giorni ventiquattro di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Roma del 28/11/2024 (fine pena 09/08/2027), in cui sono confluite diverse condanne per reati in materia di stupefacenti, tentata rapina, rapina, lesioni e furto, commessi sino al 2021.
Osservava il Tribunale come, in considerazione dei plurimi reati commessi dal condannato in epoca non lontana e dell’assenza di una piena revisione critica rispetto alle condotte devianti, occorresse sperimentare in via graduale il grado di affidabilità del Sise, essendo allo stato prematura la concessione della piø ampia delle misure alternative alla detenzione. In tal senso si era anche espressa l’equipe di osservazione e trattamento della Casa circondariale di Caltagirone, che aveva concluso per l’ammissione del detenuto al beneficio dei permessi premio.
2.NOME COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, con il quale lamenta violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza, falsa ed erronea applicazione degli artt. 4 bis e 47 ord. pen., nonchØ mancanza, erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Osserva la Difesa come la valutazione del Tribunale non si conformi alla costante giurisprudenza di legittimità che richiede, per l’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, semplicemente l’avvio di un processo critico di riflessione; nel caso in esame, l’inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato da parte del Sise Ł sicuramente rinvenibile, ed Ł documentato dalla regolarità dello straniero sul territorio, dall’avvenuto ricongiungimento con la moglie, dal possesso di un regolare contratto di affitto,
dall’intrapresa attività lavorativa, attestata dalla proposta definitiva di assunzione.
Il processo di pentimento e riflessione da parte del prevenuto emergeva peraltro già dalla motivazione della sentenza di condanna per uno dei reati in esecuzione, ed Ł ulteriormente comprovato dal fatto che il Sise non ha piø commesso reati, successivamente alla commissione di quelli attualmente in esecuzione.
I Giudici di merito, nell’enfatizzare la gravità dei reati in esecuzione, hanno omesso di adeguatamente considerare il percorso socioriabilitativo dell’istante, sia in stato di libertà che in regime carcerario, ignorando gli esiti favorevoli delle informazioni di polizia, e la disponibilità della moglie ad accoglierlo in un immobile giudicato idoneo.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
1.1. Va ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l’affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento.
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non Ł censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (v. già Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, COGNOME, Rv. 189375).
Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza Ł chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
1.2. In questo giudizio, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo Ł l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 in data 8/2/2019, COGNOME, Rv. 274993). Sul punto, poichØ il giudizio prognostico richiesto dalla legge si deve fondare sui risultati dell’osservazione del comportamento del condannato, si Ł affermato che«ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, Ł necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174). E dunque, la mancata maturazione di un atteggiamento autenticamente autocritico può autorizzare, nella prospettiva del giudice di merito, un approccio ispirato a giustificata cautela nell’accesso a benefici di così ampia portata.
Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato.
Il Tribunale di sorveglianza – con una motivazione che, sebbene stringata, pare espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo – ha ritenuto prematura la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale ha valorizzato, in un giudizio unitario, la pluralità dei reati commessi fino a tempi relativamente recenti, per i quali non si Ł apprezzata una sicura consapevolezza in termini di ravvedimento; ha dato atto degli elementi positivi valorizzati dal ricorrente, ritenendo tuttavia che fosse necessario l’esperimento di verifiche graduali, anche sulla base della relazione dell’Øquipe di osservazione e trattamento che aveva concluso per l’ammissione del Sise al beneficio dei permessi premio. Ha ritenuto, conclusivamente, preminente l’esigenza di sperimentare in via graduale la condotta del Sise, e di approfondirne adeguatamente la personalità, con specifico riferimento al profilo della revisione critica rispetto al passato deviante.
Tale motivazione Ł perfettamente in linea con la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) secondo la quale, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l’emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, onde verificare la concreta attitudine del medesimo a adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse.
In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell’accesso ai benefici extra-murari.
3.Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME