Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48859 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48859 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 14.12.2022 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l’inefficacia della misura dell’affidamento in prova al servizio so disposta nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME, nonostante la regolare notifica del provvedimento di concessione della misura, egli non si era ma
presentato per sottoscrivere il verbale di prescrizioni di cui all’art. 47, com ord. pen.
Avverso tale provvedimento il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
Con un unico articolato motivo, si deduce la violazione di legge in relazion all’art. 47 ord. pen. e agli artt. 97 e 98, d.P.R. n. 230 del 2000; difetto e ma illogicità della motivazione. A differenza di NOME sostenuto dal Tribunale, in d 25.8.2022, il ricorrente aveva firmato il verbale di prescrizioni, sicché la mi alternativa alla detenzione aveva avuto inizio. Pertanto, del tutto immotivatannen il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia della misura, senza neppure dare a delle ragioni del ritardo nella sottoscrizione.
Inoltre, l’ordinamento prevede la revoca della misura alternativa per il caso mancata sottoscrizione del verbale, mentre nulla dispone con riguardo all’ipote di ritardo. Nella specie il provvedimento di affidamento al servizio sociale è s notificato al COGNOME il 21.01.2021 ed è stato dal medesimo sottoscritto in data 25.08.2022. Fino a quel momento, che segna l’effettiva accettazione de programma dell’UEPE, non sarebbe intervenuto alcun provvedimento revoca o dichiarazione di inefficacia, sicché la misura aveva avuto inizio.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Il ricorrente, invero, avreb sottoscritto il verbale di sottoposizione alla misura, sia pure con evidente ri Tale circostanza, tuttavia, non comporterebbe l’automatica declaratoria inefficacia della misura alternativa dell’affidamento in prova, ma avrebbe richie una preliminare verifica circa le ragioni del ritardo che, nella specie, manchereb
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Per come detto in precedenza, il condannato COGNOME NOME aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Catania l’affidamento in prova al serviz sociale. Tale misura è stata tuttavia dichiarata inefficace dal medesimo Tribuna in ragione della mancata sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni, art. 47, comma 5, ord. pen.
Ai fini dell’esecuzione della misura dell’affidamento in prova, la disposizio richiamata stabilisce che all’atto dell’affidamento viene redatto un verbale co prescrizioni che il soggetto dovrà seguire.
Ai fini della sottoscrizione di tale verbale, l’art. 97, comma 1 lett. d), d. 230 del 2000 dispone che, nel caso in cui l’interessato sia libero, egli presentarsi entro 10 giorni al centro di servizio sociale competente. Nei caso in l’interessato non si presenti entro tale termine, il direttore del centr immediata notizia al Tribunale di sorveglianza, il quale revoca la misura, a men che non risultino fondate ragioni del ritardo.
L’art. 98 d.P.R. n. 230 del 2000 prevede invece che il Tribunale di sorveglian dichiari l’inefficacia della misura alternativa allorché vengano meno le condizi della medesima.
Tanto in caso di revoca, NOME in caso di inefficacia, è poi previsto ch Tribunale determini la pena detentiva residua ancora da espiare,
Nella specie dall’ordinanza impugnata emerge che il Tribunale di sorveglianza si è determinato a disporre l’inefficacia della misura alternativa confronti del COGNOME sulla base delle note dell’UEPE e dei Carabinieri, di cui non ha indicato la data, e dalle quali emergerebbe che l’interessato non ha m sottoscritto il verbale di prescrizioni di cui all’art. 47, comma 5, ord. pen.
Tuttavia, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il COGNOME, sia pure con notevole ritardo, in data 25.8.2022 ha sottoscritto detto verbale tale circostanza non vi è traccia nell’ordinanza impugnata, pur successiva a data (essendo stata emessa il 14.12.2022), sicché non è dato comprendere se d essa il Tribunale fosse a conoscenza, e, in caso affermativo, se abbia valutato le ragioni del ritardo nella sottoscrizione, secondo NOME prescritto dall’art comma 1 lett. d), d.P.R. n. 230 del 2000, né i motivi per c:ui le ha rite irrilevanti. Neppure si è dato conto del se, successivamente alla sottoscrizione verbale da parte, il COGNOME abbia adempiuto alle prescrizioni previste dal programma, né è stato computata, al momento della dichiarazione di inefficacia della misura, la pena residua da espiare, tenuto conto che gli effetti della mi alternativa decorrono dalla data del verbale di affidamento, contenente prescrizioni da osservarsi da parte del condannato, ex art. 97, comma 4, d.P.R. 230 del 2000.
Tali evidenti carenze del provvedimento impugnato ne impongono l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuov giudizio.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.