Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34135 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34135 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a Vesime H DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità; lette le conclusioni con le quali l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 22/11/2023, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. proposta da COGNOME NOME e ha accolto l’istanza di detenzione domiciliare.
Il Tribunale ha dato atto dell’istruttoria compiuta nel corso della quale è emerso che il condanNOME, nonostante la disponibilità di due abitazioni, in realtà in stato di decadenza strutturale, vive in un camper posto in prossimità dell’azienda agricola dove alleva degli ovini e dei bovini, attività lavorativa questa che il condanNOME conduce per integrare la pensione di anzianità dallo stesso percepita.
Dalla stessa istruttoria è emerso anche che il condanNOME ha in esecuzione una pena per la quale è stato ammesso alla prova e svolge attività di volontariato.
A fronte di tali elementi il Tribunale ha ritenuto che non vi sarebbero le condizioni per ammettere il ricorrente al servizio sociale in quanto non sarebbe emersa alcuna attività risocializzante “vista anche l’età e i problemi di salute del condanNOME“.
Sotto altro profilo, però, lo stesso Tribunale ha ritenuto che il trattamento intramurario non sarebbe appropriato e pertanto, per evitare i pericoli che questo abbia di fatto un effetto crinninogeno, ha disposto la detenzione domiciliare presso il camper sito in San Benedetto Belbo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condanNOME che, a mezzo del difensore di fiducia, in un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sarebbe manifestamente illogica. Il provvedimento impugNOME, infatti, non darebbe alcun effettivo rilievo e non considererebbe quanto evidenziato nella relazione dell’Uepe circa l’attività lavorativa svolta comunque del condanNOME e circa il lavoro di pubblica utilità che lo stesso ha svolto e sta svolgendo nell’ambito della messa alla prova a questo applicata. Sotto altro profilo, poi, il giudice della sorveglianza non avrebbe valutato la pressoché totale assenza di pericolosità del ricorrente, che ha commesso dei reati di scarsissimo allarme sociale, senza che nella relazione redatta dai Carabinieri risultino altre segnalazioni o denunce.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta il 14 maggio 2024, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 15 maggio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In un unico motivo la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sarebbe manifestamente illogica in quanto nella stessa non si terrebbe in alcun conto quanto evidenziato nella
relazione dell’Uepe circa l’attività lavorativa svolta comunque del condanNOME e circa il lavoro di pubblica utilità che lo stesso ha svolto e sta svolgendo nell’ambito della messa alla prova a questo applicata. Ciò anche considerato che il giudice della sorveglianza non avrebbe valutato la pressoché totale assenza di pericolosità del ricorrente, che ha commesso dei reati di scarsissimo allarme sociale, senza che nella relazione redatta dai Carabinieri risultino altre segnalazioni o denunce.
Le doglienze sono fondate.
2.1. La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale è la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura stessa.
Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 01).
Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, a contrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo.
Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella
valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condanNOME e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tonnaselli, Rv. 285855 01).
Come di recente evidenziato, quindi, si deve ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, COGNOME, Rv. 258402 – 01).
2.2. Nella valutazione circa la realizzazione o meno delle prospettive cui è finalizzato l’istituto il Tribunale è tenuto, come detto, a considerare tutte le font di conoscenza in atti, tra cui assumono particolare rilievo le relazioni redatte dagli uffici e dagli organi competenti, nonché tutti gli ulteriori elementi situazioni di fatto emersi.
Tra queste, evidentemente, sono significative anche l’età del condanNOME e le sue condizioni di salute che, però, pure laddove comportino limitazioni di movimento ovvero di gestione della vita quotidiana, non possano essere ritenute in sé ostative all’applicazione della misura alternativa.
In una corretta prospettiva interpretativa, infatti, dovendosi escludere qualsivoglia lettura discrimiNOMEria della norma, tali situazioni non limitano la possibilità di un ulteriore e migliore reinserimento sociale del condanNOME quanto, piuttosto, devono essere considerate quali fattori sui quali plasmare in concreto il percorso trattamentale da attuarsi con l’applicazione della misura richiesta.
2.3. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati. La motivazione del provvedimento impugNOME, infatti, al di là della mera
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indicazione degli elementi emersi in ordine al domicilio presso il quale potrebbe essere eseguita la misura, un camper sito in prossimità dell’allevamento di ovini e bovini dallo stesso condotto, è compendiata nella mera affermazione per cui “il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per ammettere il condanNOME alla ampia misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. Pen., ciò avuto riguardo all’assenza di un’attività risocializzante, vista anche l’età e i problemi di salute del condanNOME. Sussistono tuttavia i presupposti per la concessione della più con tenitiva misura della detenzione domiciliare.”.
La motivazione è carente e, per altro profilo manifestamente illogica.
2.3.1. Il giudice della sorveglianza, dato atto che il l’interessato era ammesso alla prova e che sta svolgendo lavori di pubblica utilità presso il Comune di Neglie, ha omesso di confrontarsi con il contenuto dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Asti e non ha pertanto evidenziato se e in che modo il percorso svolto aveva avuto o meno un’incidenza risocializzante e, soprattutto, quali sono le diverse ragioni che ora, pure nella differenza dei presupposti applicativi, impedirebbero la concessione della misura richiesta.
2.3.2. Il Tribunale, che pure ha citato le relazioni redatte dall’Uepe in ordine agli accertamenti e alle verifiche effettuate circa l’idoneità o meno del domicilio, un camper, non si è in alcun modo confrontato con le medesime relazioni quanto all’attività lavorativa da questo svolta come allevatore e ha di fatto omesso di formulare un compiuto e complessivo giudizio prognostico in termini di possibilità di risocializzazione, ciò anche considerata l’assenza di ulteriori segnalazioni da parte degli organi di polizia.
2.3.3. La non meglio precisata considerazione per cui i problemi di salute e l’età inciderebbero sulle prospettive risocializzanti è del tutto inconferente quanto ai presupposti che caratterizzano l’istituto,
2.3.4. Ogni altra e diversa considerazione in ordine all’idoneità o meno del domicilio, unico effettivo aspetto che il Tribunale sembra avere compiutamente valutato, è superata dalla decisione di concedere la diversa e più contenitiva misura della detenzione domiciliare, da eseguirsi per ventuno ore al giorno all’interno di un camper.
Le ragioni esposte impongono l’annullamento del provvedimento impugNOME affinché il Tribunale di Sorveglianza di Torino, libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto conformandosi ai principi indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Sorveglianza di Roma. Così deciso il 31/5/2024