Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23368 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORTONA il 05/10/1993
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette~-e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubbli presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinan impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha rigettat richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione COGNOME deducendo violazione dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e vizio di motivazione.
La difesa lamenta che l’affidamento in prova al servizio sociale è stato rigettato sulla b della commissione di un delitto in materia di stupefacenti che si asserisce posto in essere po tempo dopo la concessione all’istante del beneficio della semilibertà, mentre risulta esse stato commesso prima (il 26 aprile 2023; la semilibertà, invece, è stata concessa il 7 mar 2024, quasi un anno dopo); e che tale erronea collocazione temporale della vicenda delittuosa – ancora sub iudice che si assume ostativa alla concessione del beneficio penitenziario più ampio, rende illogico il rigetto, rischiando di vanificare gli enormi progressi ottenuti da Sc che, dopo la concessione della semilibertà, risulta sempre essersi comportato in modo conforme a legge.
Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficien l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elem positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particola all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale princip per il quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall’esistenza d serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializza – che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente ce oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facol ammettere a tali misure presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti rel all’emenda del soggetto e alle finalità rieducative.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/201 ricorrente COGNOME, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente COGNOME).
Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati ed è incorso nel vizio motivazionale.
Invero, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, nell’escludere l’affidamento in prov servizio sociale, pur dando atto del positivo percorso intrapreso da NOME COGNOME durante il regime di semilibertà (e, quindi, evidenziando un andamento regolare della misura che occupa COGNOME sia nell’attività lavorativa, sia nel volontariato, sia nei rapporti con i fa anche grazie alle licenze concesse e positivamente fruite, sia, infine, nella revisione critica passato), ritiene prematura la concessione della misura alternativa più ampia rispetto a quell della semilibertà in corso, «tenuto conto del grave fatto rappresentato dal reato di detenzion di sostanza stupefacente, ancora sub iudice, commesso peraltro poco tempo dopo il riconoscimento della misura tuttora in esecuzione». Evidenzia, a tale riguardo, che «questo fatto desta un indubbio allarme circa il rischio che maggiori spazi di libertà possano condurre Scarinci a ricadere nella detenzione, spaccio o consumo di sostanze stupefacenti, anche considerando che sia i reati in espiazione sia le precedenti condanne riguardano fatti inerent l’ambito degli stupefacenti» e che «occorre, pertanto, che la misura prosegua nelle forme della semilibertà ».
Sennonché è la stessa ordinanza impugnata ad indicare, in un passaggio precedente, che la violazione in questione risale al 6 aprile 2023, laddove la misura della semilibertà ris concessa con ordinanza del 7 marzo 2024.
Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali – considerato che il dato temporale sembra avere una valenza significativa per lo stesso Tribunale di sorveglianza, che, per altro verso, atto del percorso positivo del semilibero – impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunal sorveglianza dell’Aquila.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.