Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12236 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Maletto il 02/11/1955, difeso dall’ NOME COGNOME del Foro di Catania;
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sos Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto la richies affidamento in prova al servizio sociale – preso atto del provvedimento del Magistrat sorveglianza di non luogo a provvedere sull’istanza di applicazione provvisoria della misura, luce del «recentissimo inizio pena e dell’ancora lontano fine pena» – avanzata da NOME COGNOME, evidenziando che «alla luce della gravità del fatto e del profilo personolo
desumibile dai precedenti e dal carico pendente, dell’ancora lontano fine pena e dell’essere tuttora in corso l’osservazione intramuraria, il cui esito è indispensabile ai fini del dec unitamente all’indagine socio-familiare, non vi sono, allo stato, i presupposti per formulare doppia prognosi di cui all’art. 47 Ord. pen., presupposto per l’ampia misura richiesta».
Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiduci di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con unico motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 47 Ord. pen., nonch mancanza ed illogicità della motivazione.
In primis, il provvedimento si rivelerebbe viziato, avendo indicato, quale fine-pena, la data del 26 giugno 2028, invece che il 26 ottobre 2026, secondo l’indicazione emergente dall’ordinanza ex art. 671 cod. proc. per).
Tale erroneo elemento si rifletterebbe sulla motivazione, nella misura in cui, nel considerazione del giudice circa l’ammissione alla misura alternativa, si fa riferimento, qu elemento ostativo, alla circostanza che il fine-pena è ancora lontano, sicché l’erroneità di t dato cronologico si rivela decisivo nell’economia del provvedimento impugnato.
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Palermo ab trascurato di considerare che numerosi reati, oggetto di condanne annotate sul certificato de Casellario giudiziale attengono a fattispecie ormai depenalizzate e che i «carichi pendenti» no sono più tali, essendo stati definiti i relativi processi, in taluni casi con esito assolutorio
In ordine alla indagine personologica intramuraria, valutata negativamente dal Tribunale, il ricorrente rappresenta la positività del relativo esito, alla luce dell’inizio di un scolastico, dell’assenza di richiami disciplinari, del rispetto delle regole detentive, d avanzata del condannato: in definitiva, la decisione del Tribunale si rivela inosservante d principi in tema di trattamento del condannato, avendo disatteso la ratio dell’istituto dell’affidamento al servizio sociale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichia inammissibile.
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvi per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
1.1. È fondato il rilievo del ricorrente che lamenta l’errata indicazione, incidente s valutazione del Tribunale di sorveglianza circa la concedibilità della misura alternativa, rela alla data del fine-pena del condannato.
Invero, come emerge dall’allegato «ordine di scarcerazione per rideterminazione della pena a seguito di ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.», datato 19 giugno 2024 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania SIEP 1275/2023, emesso all’esito della applicazione della disciplina del reato continuato nei confronti di NOME COGNOME, il pena risulta essere stato fissato alla data del 26 ottobre 2026, palesandosi pertanto errata diversa indicazione del 26 giugno 2028, relativa al precedente computo avvenuto con provvedimento del 18 aprile 2024.
Si tratta di elemento fattuale suscettibile di inficiare la valutazione svolta dal Tribu nella misura in cui si è osservato che la «gravità del fatto e del profilo personologico desumib dai precedenti e dal carico pendente, dell’ancòra lontano fine pena e dall’essere ancora in cors l’osservazione intramuraria» sono ostativi alla possibilità di formulare la doppia prognosi di all’art. 47 Ord. pen.
1.2. Il provvedimento si rivela parimenti viziato, come lamenta il ricorrente, sotto il pr della asserita, insufficiente attività di osservazione, non confluita in alcuna relazione di s in quanto tale attività era stata avviata soltanto a partire dal maggio 2024.
In proposito, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 47, comma 2, Ord. pen., è previsto ch il provvedimento relativo alla richiesta di misura alternativa sia adottato sulla base dei ris della osservazione della personalità condotta in istituto nell’arco di almeno un mese.
Preme altresì ricordare, con la giurisprudenza condivisa dal Collegio, che «Ai fini dell concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relaz provenienti dagli organi deputati all’osservazione penitenziaria, se riferite ad un consiste lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell’interessato » (così, Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Lo C Rv. 286402-01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto misure alternative che aveva omesso di valutare gli elementi informativi tratti dalle relazi della équipe di osservazione, pur presenti in atti) e che, con specifico riferimento al period osservazione, «Il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su istanza di affidamento i prova al servizio sociale, ha l’onere di acquisire di ufficio la relazione sull’osservazio condannato, condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell’udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull’interessato, sempre che il beneficio richiest sia ammissibile e che il periodo di detenzione sofferto sia idoneo a consentire l’osservazione dell personalità del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento» (Sez. 1, n. 48678 del 29/09/2015, Correnti, Rv. 265428-01).
Alla luce dei principi esposti, il provvedimento impugnato si rivela pertanto viziato.
Emerge dal provvedimento impugnato che NOME COGNOME non abbia riportato rapporti disciplinari, si sia comportato «nella norma» con gli operatori e con i compagni, abbia mostrat disponibilità all’incontro con il funzionario giuridico-pedagogico, abbia intrapreso perco scolastico, abbia intrattenuto colloqui visivi con la figlia, rammaricandosi di trovarsi in distante dalla residenza dei suoi familiari, per cui aveva avanzato istanza di trasferimento altro penitenziario.
Alla luce del descritto quadro, la difesa fondatamente si duole del fatto che, a distanza sei mesi dall’ingresso in istituto, il Tribunale, ritenendo non sufficiente il periodo di osserva abbia respinto l’istanza, omettendo, da un lato, di valorizzare positivamente le emergenze, d cui ha pure fatta menzione, circa il corretto comportamento intramurario del condannato, dall’altro, di disporre l’acquisizione officiosa della relazione sull’osservazione, non pot ricadere negativamente sul condannato la mancanza, in atti, del menzionato documento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo, al fine di una nuova valutazione della istanza, alla luce degli esposti principi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 27/02/2025