Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30247 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Torino il 14/12/1993;
avverso l’ ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 19/02/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta di affidamento in prova avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla pena residua di anni uno e mesi sette di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Torino in data 25 settembre 2023; con lo stesso provvedimento veniva, invece, concessa al predetto la misura alternativa della detenzione domiciliare. In sostanza, il Tribunale di sorveglianza considerava l’affidamento in prova troppo ampio ed inidoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati da parte del condannato, tenuto anche conto della mancata dimostrazione dell’avvenuto risarcimento del danno in favore delle vittime del reato, ritenuto requisito imprescindibile per l’ammissione alla misura alternativa ex art. 47 Ord. pen.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistend per il suo annullamento rispetto al rigetto della richiesta di affidamento in prova.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 47 Ord. pen. ed il vizio di motivazione mancante rispetto al diniego dell’affidamento in prova (che egli aveva richiesto di potere eseguire in Francia, dove da anni si è trasferito e lavora regolarmente); al riguardo osserva che, nonostante il suo cambiamento di vita in senso positivo ed il fatto che l’ ultimo reato da lui commesso risalga al 2015, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto la misura dell’affidamento troppo ampia senza indicare concreti elementi ostativi alla sua concessione facendo, invece, riferimento al mancato risarcimento in favore delle persone offese, che però non costituisce elemento indefettibile per l’ammissione a detta misura alternativa alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.
Come noto, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, poiché il giudizio prognostico richiesto dalla legge va essenzialmente ancorato ai risultati
dell’osservazione del comportamento del condannato, deve ritenersi viziata in punto di motivazione l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l’assenza di segni di ravvedimento unicamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno e dall’atteggiamento consapevole e deliberato tenuto dal richiedente nella commissione dei reati per i quali è intervenuta condanna (Sez. 1, n. 5273 del 11/11/1994, dep. 1995, Violante, Rv. 200255; Sez. 1, n. 3713 del 2 22/05/2000, Giorgio, Rv. 216623; Sez. 1, n. 27053 del 05/06/2001, COGNOME, Rv. 219799). La non decisività del risarcimento del danno arrecato col reato a costituire, da solo, elemento idoneo a fondare una prognosi negativa in funzione del negato accesso ai benefici penitenziari, pur consentiti dal titolo del reato e dall’entità della pena da espiare, trova ulteriore conferma nella consolidata giurisprudenza a termini della quale l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria non solo non costituisce requisito per l’ammissione al beneficio, ma neppure è condizione necessaria per valutarne, ex post, l’esito positivo. In particolare, la previsione secondo cui l’obbligazione risarcitoria può essere imposta “in quanto compatibile”, ne determina implicitamente la necessaria correlazione con le concrete condizioni economiche del condannato, escludendo la legittimità dell’incondizionato obbligo di risarcimento del danno (Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009, COGNOME, Rv. 245886; Sez. 1, n. 2614 del 21/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254235; Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 258884).
2.1. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha riconosciuto alla mancata effettuazione di alcuna attività risarcitoria valore dirimente ai fini della negata ammissione al beneficio, assumendo tale comportamento come impeditivo per l’ammissione all’affidamento in prova senza alcuna valutazione delle concrete condizioni economiche dell’odierno ricorrente.
2.2. Al contrario, avrebbe dovuto tenere conto delle citate condizioni economiche ed interpretare l’evoluzione positiva della personalità del condannato come requisito per l’ammissione ai benefici penitenziari e non piuttosto, come postulato dalla disciplina in tema di misure alternative alla detenzione di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, quale fine cui deve tendere l’esecuzione della pena anche attraverso le modalità alternative al carcere per essa previste, in coerenza col principio costituzionale sancito dall’art. 27 Cost., terzo comma. Ne è derivata
una motivazione incompleta e carente che muove da una ricognizione parziale e non coordinata degli elementi da apprezzare nella ponderazione delle modalità
esecutive più funzionali allo scopo rieducativo, in relazione al comportamento complessivo del condannato in libertà, dopo la commissione del reato, a norma
dell’art. 47, comma 3, Ord. pen.
3. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato relativamente al diniego dell’affidamento in prova e gli atti rinviati per nuovo
esame al Tribunale di sorveglianza di Torino, affinché – in piena autonomia decisionale – colmi le lacune motivazionali sopra evidenziate, tenendo conto del
principio di diritto qui ribadito, secondo cui il mancato risarcimento del danno cagionato dalla perpetrazione del reato è elemento che concorre alla valutazione
sulla meritevolezza dell’affidamento in prova, ma di per sé non è ostativo alla concessione del beneficio e, in ogni caso, occorre avere riguardo all’effettiva
capacità dell’interessato di provvedere alle obbligazioni risarcitorie.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente all’affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.