Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49050 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49050 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe è stata respinta la richiesta con cui NOME COGNOME chiedeva l’applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare in relazione alla pena di anni un mese sei di reclusione, di cui al provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta del 24 dicembre 2020.
Avverso l’indicato provvedimento ricorre il condanNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’asserita irreperibilità del condanNOME.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’interpretazione dell’art. 47 legge 354 del 1975.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.1. Il provvedimento censurato evidenziava che il condanNOME aveva proposto, il 26 gennaio 2021, istanza di misure alternative ed eseguire presso l’abitazione di INDIRIZZO, allegando che lavorava presso un hotel del luogo; i carabinieri di Aosta, nel luglio 2022, accertavano che l’indirizzo indicato era coincidente con l’ubicazione dell’hotel ove COGNOME aveva lavorato ed era disabitato ed in vendita da circa un anno e mezzo; contattato telefonicamente il condanNOME dichiarava di vivere in Svizzera e di rientrare ogni due settimane circa in Italia per visitare la figlia.
L’Uepe di Aosta, con relazione del 1° giugno 2022 riferiva di non essere riuscito a contattare COGNOME, più volte cercato senza esito presso l’indirizzo di INDIRIZZO. INDIRIZZO.
3.2. Ciò premesso, le doglianze avanzate in sede di ricorso sono manifestamente infondate perché prospettano enunciati ernneneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191) secondo cui l’affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell’interessato, sia prima dell’applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell’esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatannente, l’osservanza delle prescrizioni: nel caso di specie lo stesso COGNOME dichiarava, il 17/06/20222, ai CC di Aosta , di talchè le censure mosse dal ricorrente all’impugNOME provvedimento si appalesano del tutto generiche ed aspecifiche.
3.3. Va infine osservato come la pronuncia di questa Corte (sez 1, n. 53157 del 27/11/2018) richiamata dalla difesa in ricorso (pag. 5) a sostegno dei propri assunti, attiene a fattispecie affatto diversa da quella in esame (in particolare, avverso un’ordinanza che aveva accolto la domanda di affidamento in prova ai servizio sociale proposta dal condanNOME, aveva proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero che osservava come il condanNOME non avesse risarcito i danni patrimoniali alle persone offese dei reati commessi; in quell’occasione questa Corte di legittimità ribadiva il principio per cui la mancata riparazione dei danno causato dai reato non può, di per sé, giustificare il diniego dell’affidamento in prova ai servizio sociale, atteso che la riparazione del danno rientra fra le prescrizioni applicabili al soggetto nei confronti del quale l’affidamento sia stato disposto; principio che, all’evidenza, non ha alcuna attinenza con il caso in esame).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023