Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18270 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 3/8/1947 avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 12/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 novembre 2024, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato non espiata integralmente la pena detentiva nei confronti di NOME COGNOME in relazione all’affidamento in prova concessogli in data 11.5.2021 dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
La decisione, assunta in sede di opposizione alla precedente ordinanza già emessa il 13.9.2024, si Ł fondata sulla denuncia all’autorità giudiziaria di Sanfilippo – sopravvenuta nel corso della misura alternativa nel 2023 – quale partecipe di una vasta attività usuraria ed estorsiva e sulla pendenza di un procedimento per reati di usura commessi dal 2021 al 2023 con richiesta di rinvio a giudizio in data 19.12.2023. Peraltro, Ł risultato anche che Sanfilippo il 16.2.2023 era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale, a fronte delle prospettazioni difensive secondo cui le imputazioni di usura contestate provvisoriamente a Sanfilippo riguardavano in realtà una condotta di intermediazione senza partecipazione attiva (tanto Ł vero che il g.i.p. in sede cautelare aveva rigettato la richiesta di applicazione nei suoi confronti per difetto di gravi indizi di colpevolezza), ha affermato che, pur non essendo noto l’esito del procedimento, deve ritenersi che il condannato si sia reso responsabile
quantomeno del reato di favoreggiamento del figlio.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Sanfilippo, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 27, comma 2, Cost. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato ha dichiarato non estinta la pena per un reato presuntivamente commesso nel periodo dell’affidamento in prova.
Il ricorso censura che la motivazione sia illogica quando considera quale unico elemento negativo il reato che si presume commesso da Sanfilippo sebbene manchi una condanna, così violando la presunzione di non colpevolezza. La stessa ordinanza cautelare ha negato nel procedimento penale principale la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di usura, mentre la qualificazione della condotta in termini di favoreggiamento cui ha proceduto il Tribunale di Sorveglianza Ł apodittica.
Si evidenzia, inoltre, la carenza della motivazione in relazione alle allegazioni difensive, tra cui la circostanza che il periodo considerato di commissione dei fatti nell’ordinanza cautelare sarebbe limitato al breve arco temporale compreso tra il 28.4.2022 e il 31.5.2022.
Con requisitoria scritta del 24.1.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto nell’esame complessivo dell’intero periodo di prova possono rilevare anche mere ipotesi di reato, a prescindere dall’accertamento della responsabilità; peraltro, la qualificazione della condotta come favoreggiamento, non Ł illogica, perchØ si basa su elementi di fatto attinti dall’ordinanza cautelare. Quanto alla doglianza di mancata motivazione circa le allegazioni difensive, invece, rileva che il ricorso sia generico, poichØ non ne individua la decisività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni di seguito esposte.
Nella valutazione dell’esito dell’affidamento in prova ai servizi sociali, il tribunale di sorveglianza Ł chiamato a effettuare una valutazione globale dell’intero periodo per decidere se sia avvenuto o meno il recupero sociale del condannato (cfr. Sez. 1, n. 30525 del 30/6/2010, Rv. 248376 – 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/2/2000, Rv. 215706 – 01).
In questa prospettiva, Ł stato ritenuto che nel procedimento di sorveglianza possano essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato, senza attendere la definizione del relativo procedimento penale (Sez. 1, n. 42571 del 19/4/2013, Rv. 256695 – 01; Sez. 1, n. 33089 del 10/5/2011, Rv. 250824 – 01; Sez. 1, n. 6989 del 9/12/1999, Rv. 215125 – 01).
Ciò nondimeno, si può affermare che tale valutazione rileva a condizione che il giudice apprezzi la pertinenza di tali fatti rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del condannato (cfr. Sez. 1, n. 33848 del 30/4/2019, Rv. 276498 – 01).
Ciò premesso, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, nel rigettare l’opposizione di COGNOME e confermare la dichiarazione di non valida espiazione della pena in relazione all’affidamento in prova, ha tratto argomento dall’avvenuto esercizio dell’azione penale nei suoi confronti per reati di usura, di cui si ipotizza la commissione nel medesimo periodo di svolgimento della misura
alternativa.
Tuttavia, nessuna valutazione Ł stata compiuta circa la rilevanza dei fatti contestati rispetto al globale atteggiarsi del condannato durante l’intero arco della prova, avendo il Tribunale affermato, per così dire, un rapporto di causa-effetto tra l’imputazione provvisoria a carico di COGNOME e l’esito negativo dell’affidamento, senza procedere ad una autonoma delibazione sul punto.
L’ordinanza impugnata, pertanto, ha ritenuto preclusivo alla valutazione di esito positivo dell’affidamento il solo riferimento ad una pendenza giudiziaria, senza tenere in alcun conto, non solo che la eventuale responsabilità del condannato non era stata oggetto di accertamento processuale, ma soprattutto che, ad un primo vaglio dei fatti nella sede cautelare, era stata rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare a carico di COGNOME per il difetto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di usura.
Peraltro, tale ultimo profilo non Ł stato ignorato dal Tribunale, che tuttavia ne ha tratto incongruamente occasione per procedere, in base a non meglio elementi di fatto e ragioni di diritto, ad una autonoma riqualificazione della condotta del ricorrente come integrante comunque il reato di favoreggiamento.
Resta il fatto che in motivazione il Tribunale di sorveglianza si Ł in ogni caso sottratto, in ultima analisi, a valutare l’incidenza dei fatti sul percorso svolto dal condannato nell’ambito del trattamento rieducativo e, apprezzandone anzi la veridicità nonostante un provvedimento giudiziale di segno sostanzialmente contrario, non ha però spiegato l’attitudine dimostrativa di tali condotte a rendere vano l’intero periodo dell’affidamento in prova.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame, che tenga conto dei rilievi qui formulati e dei principi affermati.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino
Così deciso il 13/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME