Affidamento in Prova: Come Annulla la Recidiva e Accelera la Prescrizione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11669 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto penale: l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale cancella ogni effetto penale delle condanne precedenti, inclusa la possibilità di considerarle ai fini della recidiva. Questa decisione ha portato all’annullamento di una condanna per estinzione del reato, dimostrando l’impatto decisivo delle misure alternative alla detenzione sui procedimenti futuri.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova per il reato di false dichiarazioni sull’identità personale, previsto dall’articolo 494 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un’unica, ma decisiva, questione: l’avvenuta prescrizione del reato.
La tesi difensiva si basava sull’argomento che la recidiva, contestata nei gradi di merito, avrebbe dovuto essere esclusa. Le condanne precedenti, infatti, erano state coperte dall’estinzione degli effetti penali grazie al buon esito di un periodo di affidamento in prova al servizio sociale. Senza l’aumento dei termini di prescrizione dovuto alla recidiva, il reato sarebbe risultato estinto prima della pronuncia della sentenza d’appello.
L’Impatto dell’Affidamento in Prova sulla Recidiva
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione degli effetti dell’affidamento in prova. La Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato, richiamando importanti precedenti delle Sezioni Unite. Secondo questa giurisprudenza, quando l’affidamento in prova si conclude con esito positivo, si determina l’estinzione non solo della pena, ma di “ogni effetto penale” della condanna.
Questo significa che la condanna “estinta” non può più essere un precedente valido per contestare la recidiva in un successivo procedimento penale. La logica del legislatore è quella di premiare il percorso rieducativo del condannato, considerandolo pienamente riabilitato e azzerando, di fatto, il suo passato giudiziario ai fini di futuri aggravamenti di pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso fondato, accogliendo in pieno la tesi difensiva. L’analisi dei giudici si è sviluppata attraverso i seguenti passaggi logici:
1. Verifica dei precedenti: È stato accertato che, alla data del nuovo reato, l’imputato aveva già beneficiato di un affidamento in prova con esito positivo per le condanne più significative presenti nel suo casellario giudiziale.
2. Esclusione della recidiva: In applicazione del principio giurisprudenziale consolidato, la Corte ha stabilito che tali condanne non potevano essere utilizzate per fondare la contestazione della recidiva. L’unico precedente residuo, relativo a una contravvenzione, non era rilevante a tal fine.
3. Ricalcolo della prescrizione: Esclusa la recidiva, il termine massimo di prescrizione per il reato contestato è stato ricalcolato. Tenendo conto di un periodo di sospensione di 98 giorni (dovuto a un’astensione dei difensori), il termine ultimo per la prescrizione è stato individuato nel 7 gennaio 2021.
4. Constatazione dell’estinzione: Poiché la sentenza d’appello impugnata era stata pronunciata il 17 ottobre 2022, e quindi ben oltre la data di maturazione della prescrizione, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del reato.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con l’annullamento senza rinvio della condanna. La decisione sottolinea una lezione cruciale per gli operatori del diritto: è indispensabile una verifica attenta e puntuale degli effetti delle misure alternative alla detenzione. L’esito positivo dell’affidamento in prova non è un mero dettaglio burocratico, ma un evento giuridico con conseguenze profonde, capace di neutralizzare la recidiva e, come in questo caso, determinare l’estinzione di un reato per prescrizione. Questa pronuncia riafferma il valore del percorso rieducativo e il suo potere di resettare il passato penale di un individuo, garantendo che il sistema sanzionatorio tenga conto della riabilitazione effettiva del condannato.
L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale influisce sulla recidiva?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue ogni effetto penale della condanna, comportando che di essa non si possa più tener conto ai fini della recidiva.
Cosa succede se la prescrizione matura prima della sentenza di appello?
Se il termine di prescrizione del reato decorre prima della pronuncia di una sentenza di condanna, il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato. In questo caso, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello senza rinvio proprio perché la prescrizione era già maturata.
Perché è stata annullata la sentenza in questo caso specifico?
La sentenza è stata annullata perché, una volta esclusa la recidiva grazie al precedente affidamento in prova con esito positivo, il termine di prescrizione del reato è risultato essere più breve. La Corte ha calcolato che tale termine era scaduto il 7 gennaio 2021, prima della pronuncia della sentenza di appello, determinando così l’estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 494 cod. pen.;
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo: intervenuto decorso del termine prescrizionale previa esclusione della recidiva, stante l’estinzione degli effetti penali delle precedenti condanne conseguente all’esito positi dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il 21 febbraio 2024, l’AVV_NOTAIO, il ricorrente, ha depositato una memoria, di cui, tuttavia, non può tenersi conto in quan intempestiva, siccome depositata senza il rispetto del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pe
Il motivo è fondato.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’estinzione di ogni effe penale, determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comport che delle relative condanne non si debba tener conto ai fini della recidiva (Sez. U, n. 5859 de 27/10/2011, dep. 15/02/2012, COGNOME, Rv. 251689; Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, Rv. 273941). Invero, la recidiva doveva essere esclusa perché, alla data del commesso reato, vi era stato affidamento in prova con esito positivo per le precedenti condanne di cui ai numeri 2,3 e 4 del casellario giudiziale e l’unico precedente che residuava era per contravvenzione al foglio via obbligatorio.
3.2. Stante l’esclusione della recidiva e tenuto conto di 98 giorni di sospensione (per rinvio determinato da astensione difensori dal 25 giugno al primo ottobre 2018), il termine d prescrizione del reato è decorso il 7 gennaio 2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata.
3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l’intervenuto decorso del termine prescrizionale.
Da quanto premesso, discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.