Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23375 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23375 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Venetico il 21/03/1958;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 15/01/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NOME COGNOME con riferimento alla pena di anni tre e mesi/di reclusione (applicatagli con la sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 444 del codice di rito, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 18 settembre 2023 per lesioni aggravate), disponendo la prosecuzione della pena residua in regime inframurario.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per i suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza per avere dato rilievo, per negare la misura alternativa dell’affidamento ed anche la possibilità di proseguire gli arresti domiciliari, alla gravità del reato commesso senza tenere conto del fatto che egli non annovera altri precedenti penali, non ha pendenze, che ha sempre rispettato le prescrizioni degli arresti domiciliari e che non è collegato con la criminalità organizzata, come peraltro risultante dalle informative inviate dagli organi di polizia. Inoltre, osserva che – al contrario di quanto indicato nella ordinanza – egli aveva rappresentato all’UEPE la sua volontà di svolgere attività di volontariato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come noto, attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale (che, come emerge dal provvedimento impugnato, risulta essere l’unica richiesta dal condannato), l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di
completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, COGNOME, Rv. 213062-01) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) i nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402 – 01), ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra. Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato. Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata risulta rispettosa dei principi sopra indicati avendo dato rilievo, senza incorrere in evidenti vizi logici, alla minimizzazione da parte del condannato del reato da lui commesso (lesioni aggravate mediante il getto di liquido all’altezza degli occhi della vittima, provocandole lesioni giudicate guaribili in oltre quaranta giorni), al mancato avvio di un processo di revisione critica ed alla assenza di una qualsiasi attività di tipo risocializzante che egli andrebbe a svolgere in ipotesi di concessione dell’affidamento. Sulla base di tali elementi, complessivamente valutati, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto tuttora persistente la pericolosità sociale di
NOME COGNOME escludendo, in modo non irrazionale, la possibilità di concedere una misura alternativa alla detenzione.
Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione, sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, poiché vorrebbe
pervenire a differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice
a quo.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.