Affidamento in Prova: Quando la Pericolosità Residua Ferma il Percorso
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta uno strumento fondamentale per il reinserimento del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e richiede una valutazione attenta della personalità del soggetto. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21154/2024) chiarisce che anche in presenza di segnali positivi, una ‘quota residua’ di pericolosità sociale può essere sufficiente a negare la misura. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato per reati di una certa gravità e con altri procedimenti penali in corso, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale, con ordinanza del 21 giugno 2023, respingeva la richiesta.
Nella sua motivazione, il Tribunale riconosceva l’esistenza di alcuni indicatori positivi, come l’inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato e una forma di collaborazione processuale. Ciononostante, riteneva che la misura richiesta, la più ampia tra quelle alternative, non fosse concedibile. Le ragioni del diniego risiedevano nella gravità dei fatti recenti per cui era in espiazione di pena e nella pendenza di altri procedimenti per reati analoghi. Secondo i giudici, questi elementi indicavano la necessità di una sperimentazione esterna più graduale e controllata, non compatibile con la relativa ampiezza dell’affidamento in prova.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la decisione del Tribunale, il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali: l’erronea applicazione della legge sui presupposti per l’affidamento e il vizio di motivazione.
Nel dettaglio, la difesa sosteneva che:
1. Vi fosse una contraddizione nel riconoscere l’avvio di un percorso di revisione critica e, al contempo, affermare la sussistenza di una residua pericolosità sociale.
2. Gli indicatori di tale pericolosità fossero deboli e contestabili.
3. L’assenza di un programma di reinserimento già strutturato o di precedenti permessi premio non potesse essere considerata un elemento decisivo per negare la misura.
In sostanza, il ricorso mirava a dimostrare che il Tribunale avesse dato un peso eccessivo agli elementi negativi, sottovalutando quelli positivi.
Le motivazioni della Cassazione sul diniego dell’affidamento in prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Il punto centrale della motivazione della Suprema Corte risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
La Cassazione ha chiarito che il ricorso non denunciava reali violazioni di legge o vizi logici evidenti, ma si limitava a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto, chiedendo di fatto una nuova valutazione del caso. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità, dove il compito della Corte è solo quello di verificare se il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, il Tribunale aveva costruito un percorso argomentativo non illogico. Aveva individuato, sulla base della consistenza criminale del soggetto e della vicinanza temporale dei reati, una ‘quota residua di pericolosità’ che lo rendeva ‘non del tutto affidabile’ per una misura ampiamente non contenitiva come l’affidamento. Il Tribunale non ha ignorato gli aspetti favorevoli, ma li ha ritenuti, allo stato attuale, ‘subvalenti’ rispetto al quadro generale.
La Corte ha inoltre richiamato il suo consolidato orientamento secondo cui l’emersione di indici di ravvedimento, da sola, non è determinante. La concessione di misure alternative deve tener conto della ‘progressività e gradualità’ del trattamento rieducativo. Un percorso appena iniziato, per quanto positivo, potrebbe non essere sufficiente a superare una valutazione di pericolosità fondata su elementi concreti e recenti.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale in materia di esecuzione della pena: la concessione dell’affidamento in prova non è un diritto automatico ma l’esito di una valutazione complessa e discrezionale del giudice. La decisione sottolinea che il percorso di reinserimento deve essere graduale e che i segnali positivi, pur essendo importanti, devono essere consolidati e sufficientemente forti da superare una prognosi negativa di pericolosità sociale basata su elementi oggettivi come la gravità e la recentità dei reati. Per i condannati e i loro difensori, ciò significa che è essenziale non solo avviare un percorso di revisione critica, ma anche dimostrare con fatti concreti e nel tempo la sua solidità, procedendo per gradi, magari attraverso misure meno ampie prima di puntare a quella più estesa.
Perché la richiesta di affidamento in prova è stata respinta nonostante alcuni segnali positivi?
La richiesta è stata respinta perché il Tribunale ha ritenuto che, a causa della gravità dei reati recenti e della pendenza di altri procedimenti penali, persistesse una ‘quota residua di pericolosità sociale’. Questa valutazione ha reso il condannato non sufficientemente affidabile per una misura ampia e non contenitiva, suggerendo la necessità di un percorso di reinserimento esterno più graduale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme di legge e alla verifica che la motivazione della decisione impugnata sia logica e non contraddittoria. L’appello è stato dichiarato inammissibile proprio perché mirava a una rivalutazione degli elementi di fatto già scrutinati dal giudice di merito.
L’inizio di un percorso di pentimento è sufficiente per ottenere l’affidamento in prova?
Secondo la giurisprudenza costante citata nella sentenza, l’emersione di indici di ravvedimento non è, di per sé, determinante. La valutazione deve tenere conto della progressività e della gradualità dei risultati del trattamento rieducativo. Un percorso positivo appena avviato potrebbe non essere considerato sufficiente a superare una valutazione di pericolosità basata su elementi concreti e recenti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21154 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/stite le conclusioni del PG r GLYPH 6 tUR hltS; GLYPH c.12A-st t ry t GLYPH v›; GLYPH , 02-1(
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 21 giugno 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto la domanda di misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale introdotta da NOME .
1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che pur in presenza di taluni indicatori positivi (avvio del percorso di revisione critica – avvio di una forma di collaborazione processuale) la misura più ampia dell’affidamento (unica astrattamente applicabile in rapporto alla entità del residuo pena) non appare concedibile, in ragione della gravità dei fatti (recenti) in espiazione e della contemporanea pendenza di altri procedimenti penali (alcuni per fatti analoghi). Si indica come necessaria una sperimentazione esterna più graduale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – NOME NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in punto dei presupposti idonei a determinare l’affidamento in prova al servizio sociale.
2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.
Il ricorrente realizza una trattazione unitaria delle doglianze e, in sintesi, evidenzia che: a) vi sarebbe un profilo di contraddizione nel dire, da un lato, che il processo di revisione critica è avviato, dall’altro che sussiste una residua pericolosità sociale; b) in ogni caso gli indicatori di perdurante pericolosità sono estremamente deboli e se ne contesta la valenza; c) anche la pretesa non presenza di un programma strutturato di reinserimento viene contestata con argomenti in fatto, così come non decisiva sarebbe l’assenza di esperimenti (permessi premio) già realizzati.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, essendo finalizzato ad una rivalutazione di elementi di fatto congruamente scrutinati.
3.1 Ed invero, il nucleo centrale delle argomentazioni espresse dal Tribunale sta nella individuazione (data la consistenza dell’inserimento criminale del NOME e la dimensione storica ravvicinata dei fatti) di una quota ‘residua’ di pericolosità
sociale del condannato, che lo rende non del tutto affidabile in chia applicazione di misura ampiamente ‘non contenitiva’ quale è l’affidamento.
Nel compiere simile valutazione, tipica del giudizio di merito, il Tribunale realizza alcuna sottovalutazione di aspetti favorevoli sulla personalità in f emersione, ma semplicemente li ritiene – allo stato – subvalenti, con perc argomentativo non illogico e, dunque, non rivalutabile.
Va peraltro ricordato che è costante l’insegnamento di questa Corte di legitti per cui la stessa emersione di indici di ravvedimento non è di per sè determina ai fini dell’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova (basata obbligatoria constatazione dell’assenza del pericolo di recidiva) dovendosi t conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (V. Se 15064 del 6.3.2003, rv 224029; Sez. I n. 5689 del 18.11.1998, dep.1999, 212794).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 1 febbraio 2024
Il Presidente Il Consigliere estensore