Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7436 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7436 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME, nata a Udine il DATA_NASCITA avverso il decreto del 04/06/2025 del Magistrato di sorveglianza di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il reclamo – riqualificato come ricorso per cassazione – proposto dal difensore di NOME, ammessa alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, avverso il decreto con cui in data 4.6.2025 il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha rigettato una istanza di autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa ambulante in comuni diversi da quelli di residenza;
Premesso che l’istanza Ł stata rigettata, in quanto l’attività lavorativa in essa indicata Ł stata ritenuta incompatibile con le esigenze di controllo sottese alla misura alternativa;
Rilevato che il ricorso non confuta sostanzialmente questa motivazione, ma adduce piuttosto le difficoltà economiche della condannata, senza confrontarsi con il diverso fondamento delle prescrizioni previste dall’art. 47, commi quinto e sesto, ord. pen., che rimandano alla prevenzione del pericolo di recidiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 17649/2025
CC – 04/12/2025