Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49800 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49800 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME, nato a SALICE SALENTINO (LECCE) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME COGNOME, trasmessa digitalmente in data 28 e 30 giugno 2023.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26/1/2023 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME di affidamento in prova al servizio sociale, mentre era stata in precedenza accolta con provvedimento provvisorio del Magistrato di sorveglianza l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1 bis, O.P.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi.
Si censura l’omessa o illogica motivazione, evidenziando come il Tribunale abbia giustificato il rigetto dell’affidamento in prova a causa della mancata demolizione delle opere abusive da cui è originata la condanna in fase di cognizione, senza disporre alcun approfondimento ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen, pur sollecitato dalla difesa, in ordine alle ragioni del mancato ripristino dei luoghi (ossia il comportamento quiescente da parte della Pubblica amministrazione rispetto alla conservazione di alcune opere, evidentemente non considerate abusive).
La Procuratrice generale ha inviato una requisitoria scritta, in cui ha illustrato le ragioni di rigetto del ricorso.
Con memoria del 26/6/2023, trasmessa digitalmente, la difesa del COGNOME ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale, ribadendo il rilievo negativo dell’assenza dei doverosi approfondimenti da eseguirsi, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Questa Corte ha già affermato il principio per cui «Ai fini del giudizio prognostico relativo alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, costituisce elemento negativo di valutazione l’omessa ottemperanza all’obbligo di demolizione delle opere abusivamente realizzate, ovvero di ripristino dello stato dei luoghi, da parte di soggetto condannato per illecito edilizio» (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279581-02; Sez. 1, n. 781 del 17/12/2013, dep. 2014, Pg in proc. Polara, Rv. 258756). Si è infatti evidenziato che anche tali condotte sono sintomatiche di mancata revisione critica in capo al condannato, oltre che dell’assenza di regolarità e legalità dei comportamenti tenuti dopo il reato.
1.2. Nel caso di specie, la valutazione dell’impugnata ordinanza è stata contestata mettendo in dubbio il presupposto stesso dell’inadempimento degli obblighi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, in virtù di considerazioni imperniate sulla presunta tolleranza del comune di Porto Cesareo in ordine alla demolizione solo parziale attuata dal condannato, e censurando che il Tribunale di sorveglianza non avesse fatto ricorso ai suoi poteri istruttori ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen. per verificare tale dedotta situazione.
1.3. L’assunto è manifestamente infondato.
Si deve premettere che la constatata inadempienza agli obblighi derivanti dalla condanna per abusi edilizi aveva dato luogo ad un incidente di esecuzione attivato dal Pubblico ministero e diretto alla revoca – per tale ragione – della sospensione condizionale della pena conseguita dal COGNOME per quella condanna.
Era quella la sede propria per fare valere le riserve e le ragioni per le quali il condannato non aveva adempiuto alla condizione della demolizione delle opere abusive e degli obblighi di ripristino, onde contrastare la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata a dette attività, mentre non è possibile introdurre nel procedimento di sorveglianza accertamenti che si sarebbero dovuti espletare in sede esecutiva. Pertanto, non competeva al Tribunale di sorveglianza svolgere i richiesti adempimenti istruttori su detto punto, dovendosi limitare a valutare se la condotta post-delictum sia stata indicativa dell’avvio di un processo di revisione critica che renda possibile una prognosi di utilità della misura alternativa in una prospettiva di reinserimento sociale (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).
Tali profili sono stati valutati negativamente nell’impugnata ordinanza, argomentando proprio dalla refrattarietà del condannato all’adempimento della condizione del beneficio ex art. 163 cod. pen., con motivazione congrua che non presenta alcun vizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle amende.
Così deciso il giorno 4 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente