Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11022 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11022 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 24/09/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva rigettato l ‘ istanza di affidamento in prova ai servizi sociali proposta nell ‘ interesse di NOME COGNOME. Secondo il Collegio, poteva «ritenersi inverosimile che il condannato si adegui ad un progetto di risocializzazione», tenuto conto dei numerosi precedenti penali, essendo emerso che egli era professionalmente dedito alla vendita di prodotti contraffatti e che, pur ammesso in precedenza all ‘ affidamento in prova, aveva continuato a delinquere durante l ‘ esecuzione della misura e successivamente ad essa. Con il medesimo provvedimento, a COGNOME era stata, comunque, concessa la detenzione domiciliare.
1.1. Con sentenza n. 19648 del 15 maggio 2025, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza per difetto di motivazione, rilevando che la decisione era fondata interamente sui precedenti penali a carico di NOME, senza che essi venissero collocati nel tempo, nonché sulla gravità del reato commesso, sottovalutando altri fattori riguardanti l ‘ evoluzione della personalità del richiedente e senza considerarne l ‘ attuale situazione socio-familiare, non avendo il Tribunale ritenuto necessaria l ‘ acquisizione della relazione dell ‘ UEPE.
1.2. Con ordinanza in data 24 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha nuovamente rigettato l ‘ istanza proposta nell ‘ interesse di COGNOME in relazione alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 29 maggio 2025 in relazione ai reati previsti dagli artt. 648 cod. pen. e 171ter , legge n. 633 del 1941 (commessi il 27 aprile 2019), 610 cod. pen. (commesso il 19 gennaio 2014), 337, 341bis cod. pen. (commessi il 19 aprile 2019). Dopo avere dato atto che, successivamente all ‘ ammissione di COGNOME alla detenzione domiciliare, egli è stato raggiunto da un nuovo titolo esecutivo, con relativo cumulo, che ha comportato la cessazione della misura alternativa in conseguenza del superamento della soglia massima di pena, il Collegio di merito ha sottolineato come la presenza di una serie continuativa di delitti, commessi fino ad epoca recente, anche dopo l ‘ esecuzione di una precedente misura alternativa e con modalità tali da evidenziare una «radicata refrattarietà» alle regole sociali, siano circostanze fortemente indicative della scarsa probabilità di successo di un progetto di reinserimento. Ciò anche alla luce delle informazioni dell ‘ Autorità di pubblica sicurezza, che lo hanno indicato come collegato alle organizzazioni mafiose operanti nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto e, in particolare, a NOME COGNOME, condannato per il reato di cui all ‘ art. 416bis cod. pen., per conto del quale, secondo un collaboratore di giustizia, egli gestirebbe o avrebbe gestito, in passato, una bisca. A fronte di ciò, gli elementi di segno positivo emergenti dall ‘ istruttoria svolta sono stati ritenuti recessivi.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di rinvio per il tramite dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 47 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia disatteso le indicazioni fornite dalla pronuncia rescindente, incorrendo in una manifesta illogicità e in una macroscopica contraddittorietà con gli atti provenienti dallo stesso ufficio giudiziario.
Il nucleo centrale del rigetto risiederebbe nella fallimentare esperienza di due precedenti affidamenti in prova. In realtà, per quanto concerne il periodo di affidamento dal 14 maggio 2019 al 1 ottobre 2021, lo stesso Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza in data 26 febbraio 2025 (emessa nell ‘ ambito del proc. n. 1188/2022 Sius), avrebbe dichiarato l ‘ estinzione della pena relativa a quel periodo di affidamento, attestando «che la misura ha avuto un andamento positivo, come relazionato dall ‘ Uepe; che nel periodo di espiazione non risultano violazioni delle prescrizioni; che l ‘ esito della prova deve considerarsi positivo». Con ciò smentendo l ‘ assunto secondo cui quel percorso sarebbe ‘ vano ‘ e fallimentare e incorrendo in una palese contraddittorietà. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe compiuto una valutazione globale, non tenendo conto della condotta serbata durante l ‘ esecuzione della prova, dell ‘ effettiva entità del delitto successivamente commesso, della distanza cronologica di esso dalla scadenza dell ‘ affidamento e dell ‘ eventuale collegamento del reato con le modalità dell ‘ esperimento alternativo.
Inoltre, benché la sentenza rescindente abbia censurato l ‘ assenza di una valutazione bilanciata degli elementi a disposizione, appiattendosi sui precedenti penali e omettendo di considerare la situazione attuale e la relazione dell ‘ UEPE, con il provvedimento di rinvio il Tribunale liquiderebbe tutti gli elementi potenzialmente positivi con formule apodittiche e generiche. Infatti, la relazione dell ‘ UEPE verrebbe definita come «priva di valenza» perché si limiterebbe a descrivere le condizioni familiari e lavorative; la stabilità familiare e la disponibilità lavorativa verrebbero considerate ‘ neutre ‘ , privando di significato la condotta attuale del soggetto, laddove secondo la giurisprudenza di legittimità si deve avere «soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione». In questo modo, il Tribunale svaluterebbe pregiudizialmente ogni elemento favorevole, concentrandosi solo sugli aspetti negativi, richiamando informazioni di polizia non verificate, come nel
caso dei presunti collegamenti con la criminalità organizzata, mai asseverati da condanne o dall ‘ avvio di procedimenti per reati in materia di mafia.
In data 30 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Va premesso che, ai sensi dell ‘ art. 47 Ord. pen., il condannato a una pena non superiore a tre anni di detenzione, ancorché costituente parte residua di una pena maggiore, può essere ammesso alla misura dell ‘ affidamento in prova nel caso in cui essa possa contribuire alla sua rieducazione e possa contenere il pericolo che egli commetta altri reati. Tale valutazione deve essere compiuta non soltanto tenendo conto del reato commesso e delle modalità della sua realizzazione, ma anche, e soprattutto, del comportamento tenuto successivamente ad esso e delle condizioni di contesto, personale e socioambientale, rilevanti, sul piano prognostico, per il reinserimento sociale del condannato e per il contenimento del rischio di recidiva. A tal fine, tra gli elementi che devono essere valorizzati ai fini del giudizio predittivo, vengono in rilievo l ‘ assenza di nuove denunzie, l ‘atteggiamento critico verso le pregresse condotte illecite, l ‘ attuale condotta di vita, la presenza di un valido contesto socio-familiare e l ‘ eventuale presenza di un’opportunità la vorativa. Elementi, questi ultimi, che possono costituire idonei fattori ‘ protettivi ‘ rispetto al pericolo di ricadute nel reato, favorendo il processo di reinserimento sociale. Ciò sul presupposto, tratto dalle disposizioni in materia di trattamento rieducativo (v. artt. 1 e 15 Ord. pen., 1 reg. esec. ord. pen.) e confermato dall’esperienza giudiziaria, per cui il lavoro, le valide relazioni familiari, la riflessione autocritica sono elementi che favoriscono il processo di cambiamento cui l’esecuzione dell a pena è, per statuto costituzionale, preordinata.
Nel valutare la vicenda biografica della persona condannata e il contesto nel quale la misura potrebbe essere fruita, il concreto bilanciamento tra i menzionati fattori protettivi e gli elementi sfavorevoli sul piano prognostico è ovviamente rimesso all ‘ apprezzamento del giudice di merito; e la relativa motivazione, se articolata attraverso un corretto esercizio della logica giuridica, si sottrae all ‘ eventuale sindacato di legittimità.
Tanto premesso in termini generali, l ‘ ordinanza impugnata ha diffusamente esplicitato le ragioni in forza delle quali, a giudizio del Tribunale, non potevano ritenersi sussistenti le condizioni di accesso alla misura dell ‘ affidamento in prova.
A tal fine, il Collegio di merito ha evidenziato, in primo luogo, la commissione di numerosi reati della stessa indole, avvenuta anche successivamente all ‘ espiazione della condanna e anche nel corso dell’esecuzione di un precedente affidamento in prova (fruito negli anni 2014-2015), durante il quale, oltre a violare le prescrizioni, COGNOME era stato tratto in arresto per violenza privata aggravata, nonché le note dell ‘ Autorità di pubblica sicurezza con cui sono stati segnalati sia la commissione, finanche n ell’ottobre 2023, di ulteriori condotte criminose dello stesso tenore di quella per cui si procede, sia il collegamento di COGNOME con ambienti mafiosi del territorio di Barcellona Pozzo di Gotto. Ciò, inoltre, confermerebbe l ‘ adesione di COGNOME a un «modello culturale di tipo mafioso» che il Tribunale ha tratto anche dal fatto che egli, unitamente ad altre persone, aveva in passato impedito, con minaccia e violenza fisica, lo svolgimento di un ‘ esposizione di antiquariato e artigianato al fine di esercitare pressioni verso le autorità amministrative; vicenda ritenuta indicativa di una forma di illecito controllo del commercio ambulante nell ‘ area barcellonese. Inoltre, il Tribunale ha anche valorizzato la mancanza di una effettiva «consapevolezza circa il disvalore delle condotte poste in essere», desumibile anche dall ‘ assenza di qualsivoglia forma di impegno sociale «attuato spontaneamente», dovendo ritenersi irrilevanti le mere dichiarazioni d ‘ intento formulate dinnanzi agli operatori dell ‘ UEPE e le generiche dichiarazioni di pentimento, non supportate da elementi oggettivi tali da attestarne la serietà. Circostanze, quelle evidenziate, rispetto alle quali sono state ritenute recessive le pur positive condizioni socio-familiari e lavorative evidenziate dalla relazione del Servizio sociale.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza, apparentemente riconducibili al legittimo esercizio di un apprezzamento di merito, sono, in realtà, caratterizzate da taluni profili di illogicità che inficiano la portata complessiva del ragionamento giustificativo posto a fondamento della pronuncia di rigetto.
Ciò è a dirsi, innanzitutto, per l ‘ affermazione secondo cui, ai fini di una valutazione prognostica favorevole, il presupposto necessario sarebbe costituito dall ‘ esistenza di una reale rivisitazione critica degli atteggiamenti criminali da parte del richiedente la misura alternativa.
Tale assunto, invero, si pone in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali
la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato ( ex plurimis Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01).
A tale proposito illogica è anche l’affermazione del Tribunale secondo cui, ai fini dell’acquisizione di consapevolezza circa il disvalore dei propri trascorsi, sarebbero irrilevanti le generiche dichiarazioni di impegno o di disponibilità allo svolgimento di condotte riparatorie, dovendo essere valutate positivamente solo quelle supportate da condotte concrete e reputandosi, dunque, che l’assenza di qualunque impegno sociale sia elemento sufficiente per una prognosi negativa. Invero, un tale ragionamento finisce per postulare, indirettamente, che la richiesta di misura alternativa debba essere necessariamente fondata sull ‘ allegazione, da parte dell ‘ istante, di iniziative di natura riparatoria o risarcitoria, che il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene, al contrario, non necessaria per l ‘ accesso alla misura alternativa (così Sez. 1, n. 35173 del 30/09/2025, COGNOME, Rv. 288778 – 01). In ogni caso, l ‘ affermazione del Tribunale secondo cui il riconoscimento dei propri errori davanti agli operatori dell ‘ UEPE sarebbe insufficiente e finanche strumentale, appare ancora una volta assertiva e, dunque, non supportata da alcun elemento fattuale che consenta di dimostrarlo.
Sotto altro profilo, già si è detto dell ‘importanza di fattori cd. protettivi nel percorso di reinserimento sociale delle persone che abbiano commesso reati: fattori costituiti dalla presenza di una valida rete sociale, familiare e lavorativa, che una consolidata massima tratta dall ‘ esperienza giudiziaria individua come elementi essenziali del processo di reinserimento sociale e che, non a caso, costituiscono l’asse portante di qualunque intervento trattamentale. Elementi che, nondimeno, l ‘ ordinanza ha illogicamente svilito attraverso l ‘ apodittica affermazione secondo cui la stabilità familiare, la disponibilità di un valido lavoro o di adeguate risorse economiche sarebbero, di per sé, neutre ai fini della valutazione della personalità del condannato. Una affermazione che, in sé, è corretta, nel senso che le risorse socio-ambientali si collocano su un piano diverso rispetto a quello relativo alla «personalità» del soggetto. Tuttavia, nel momento in cui detta affermazione si accompagna alla valorizzazione soltanto del dato della commissione dei reati e della personalità del richiedente, essa finisce per obliterare totalmente, e in maniera illogica, la capacità dei fattori protettivi di orientare positivamente le future condotte. Nella medesima prospettiva, l ‘ assunto secondo cui non esisterebbero ragioni statistiche dalle quali inferire la rilevanza di tali fattori protettivi, non considera che la prognosi di cui si discute non ha natura scientificostatistica, sostanziandosi in un giudizio di probabilità logica fondata su massime tratte dall ‘ esperienza giudiziaria, di cui l ‘ ordinanza non ha fatto buon governo.
Infatti, se può condividersi l ‘ affermazione del Collegio di merito secondo cui la presenza di un lavoro o di positive relazioni socio-familiari non garantisce, di per sé, il venir meno del rischio di recidiva, è tuttavia errato, sul piano logico, affermare che tali fattori siano sostanzialmente irrilevanti, ben potendo i medesimi essere utilizzati per sostenere un percorso di recupero guidato dai servizi sociali e, dunque, assumere una precisa valenza sul piano prognostico. E ciò, in particolare, ove si consideri il profilo lavorativo.
Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che NOME COGNOME ha lavorato, per anni, come venditore ambulante di prodotti contraffatti, sicché i reati da lui commessi hanno una indubbia connotazione economica. Ne consegue che la disponibilità di una attività lavorativa differente da quella svolta in occasione della commissione dei delitti ben potrebbe costituire, diversamente da quanto assertivamente affermato dal Tribunale, un elemento significativo nell’ ostacolare eventuali ricadute nel reato. Tale profilo, tuttavia, nonostante la sua assoluta rilevanza, viene illogicamente svalutato dall ‘ ordinanza impugnata, che dopo avere dato atto della presenza di una valida opportunità lavorativa, ne afferma, senza ulteriori argomentazioni, l ‘ irrilevanza.
Le rilevate aporie logiche della motivazione rendono, dunque, malfermo il complessivo ragionamento giustificativo, che di fatto si rivela fondato, ancora una volta, sui precedenti penali dell ‘ odierno ricorrente e, dunque, sulla considerazione delle vicende passate; e ciò in contrasto con il consolidato indirizzo secondo cui, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; in termini v. anche Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 01). Tale assunto è tanto più valido ove si consideri che gli episodi delittuosi richiamati dal Tribunale sono, in prevalenza, comunque risalenti nel tempo, come nel caso della violenza privata, collocabile circa 10 anni or sono; e che altri elementi valorizzati dall ‘ ordinanza, come i collegamenti con ambienti mafiosi, vengono ricondotti a informazioni di polizia solo genericamente riportate, non essendo stato specificato a quando tali legami risalgano, né se si tratti di semplici spunti investigativi, privi di sviluppi sul piano giudiziario, o se al contrario essi siano sfociati in procedimenti penali e, in tal caso, quali siano stati i relativi esiti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l ‘ ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Messina.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l ‘ ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così deciso il 16/01/2026.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME