Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35824 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, GLYPH NOME COGNOME, che GLYPH ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
I.
t
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NOME, in relazione alla pena espianda pari ad anni 7, mesi 9 e giorni 24 di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Avellino del 20/06/2017, irr. il 11/09/2017.
Osservava il Tribunale come, pur a fronte dei «progressi compiuti dall’interessato nel corso della detenzione e il comportamento intramurario (almeno formalmente) corretto e partecipativo alle attività trattamentali», l’istanza non meritasse accoglimento, dovendo previamente sperimentarsi altre forme trattamentali extramurarie, anche in considerazione del fatto che l’attività lavorativa (esercizio commerciale del sig. NOME COGNOME), indicata dal detenuto, «la cui effettività non è stata documentata né verificata», risultava situata in una zona di Torino ad alta densità criminale.
RAGIONE_SOCIALE propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge, con riferimento all’art. 47 ord. pen., e il vizio di motivazione.
Si duole il difensore della carenza ed illogicità della motivazione dell’impugnata ordinanza che, da un lato, ha dato atto dell’ineccepibile comportamento del detenuto, e dei numerosi elementi favorevoli alla concessione della misura alternativa, e dall’altro è pervenuto ad un dinego della stessa sulla base di argomenti manifestamente illogici, quali quelli inerenti il luogo ove è situata l’attività lavorativa reperita dall’istante.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo della misura dell’affidamento in prova evidenzia il lamentato profilo d’illogicità.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione
della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di Pubblica Sicurezza (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condanNOME e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).
Nel caso di specie appare fondata la censura difensiva che lamenta una lettura delle emergenze da parte del Tribunale, che non trova conferma negli atti acquisiti al procedimento.
Il Tribunale, in particolare, dopo aver dato dell’attiva adesione alle offerte trattamentali del NOME, che nell’anno 2021/2022 si è iscritto ed ha portato a termine il
percorso scolastico e che ha poi svolto attività lavorativa, prima come inserviente presso il casellario, poi come inserviente presso la lavanderia, infine come spesino, nonché dell’idoneità del domicilio indicato nell’istanza, è pervenuto al rigetto della stessa, osservando come non fosse stata documentata nè verificata l’effettività dell’attività lavorativa presso l’esercizio commerciale del sig. NOME.
L’affermazione appare tuttavia illogica e contraddittoria, come denunciato dal ricorrente, laddove si consideri che, in seno alla medesima ordinanza, si dava atto degli esiti dell’indagine socio famigliare svolta dall’UEPE di Torino, ed in particolare che «in relazione alla risorsa lavorativa è stato contattato il sig. NOME COGNOME, titolare di un esercizio di telefonia in Torino, INDIRIZZO, che si è reso disponibile a stipulare un contratto di lavoro con il detenuto, fornendo documentazione a sostegno di tale disponibilità, riconfermata anche in data 13/11/2023».
Generica appare poi l’affermazione inerente l’«alta densità criminale» della zona di Torino in cui è situato il negozio di telefonia del sig. NOME: come condivisibilmente osservato in proposito dal Procuratore Generale in seno alla sua requisitoria, il riferimento normativo a cui il giudice deve attenersi ne ormulare la propria , valutazione discrezionale motivata GLYPH comportamento personalita del reo e non fattori esterni del tutto indipendenti dalla condotta e personalità del soggetto, fondati su valutazioni generiche di ordine sociale, quale appunto l’apprezzamento relativo al contesto problematico del quartiere della città ove si situerebbe il luogo di lavoro.
I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino in vista di un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia scevro dai vizi riscontrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso il 25/06/2024