Affidamento in Prova e Obblighi del Condannato: Il Dovere di Contattare l’UEPE
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale per chi richiede l’affidamento in prova ai servizi sociali: la collaborazione attiva con gli organi della giustizia è un presupposto imprescindibile. Non è sufficiente giustificare la propria assenza dal territorio nazionale; è necessario un comportamento proattivo nel mantenere i contatti con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), anche utilizzando i moderni strumenti digitali. Vediamo nel dettaglio la vicenda.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato in via definitiva, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere una misura alternativa alla detenzione, come l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare. Nel frattempo, si era trasferito in Albania, suo paese d’origine.
Il Tribunale di Sorveglianza respingeva le sue richieste. La ragione principale del rigetto risiedeva nel comportamento del condannato: nonostante un rinvio dell’udienza concesso proprio per permettergli di organizzarsi, egli non aveva mai preso alcun contatto con l’UEPE, l’ufficio incaricato di svolgere l’inchiesta sociale necessaria per valutare la concessione della misura. Sebbene l’uomo avesse inviato documentazione per giustificare la sua necessità di rimanere in Albania, il Tribunale ha interpretato la sua totale inerzia comunicativa come una volontà di sottrarsi all’esecuzione della pena e un ostacolo insormontabile al suo reinserimento sociale.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’uomo ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la motivazione del Tribunale fosse contraddittoria. A suo avviso, non si poteva desumere una volontà di fuga dal momento che aveva inviato documenti che ne attestavano la situazione personale in Albania, la cui veridicità non era mai stata messa in discussione.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Gli Ermellini hanno chiarito il punto cruciale della questione, che non era la legittimità della sua permanenza in Albania.
Le Motivazioni: la Mancata Collaborazione e l’Affidamento in Prova
La motivazione della Suprema Corte si concentra non sull’assenza fisica del ricorrente, ma sulla sua totale mancanza di iniziativa nel contattare l’UEPE. La Corte sottolinea che il condannato avrebbe potuto, e dovuto, utilizzare strumenti come le piattaforme digitali per avviare un dialogo con l’ufficio. Questo contatto avrebbe permesso, almeno in parte, di avviare l’istruttoria necessaria per verificare i presupposti per l’affidamento in prova.
L’omissione di qualsiasi forma di contatto è stata valutata come un segnale inequivocabile. Secondo i giudici, tale comportamento non dimostra solo una volontà di sottrarsi all’esecuzione della pena, ma anche un’incapacità di ravvedimento e una prognosi negativa sulle possibilità di reinserimento sociale. Senza la collaborazione del condannato, l’UEPE non può raccogliere le informazioni essenziali per valutare la richiesta, rendendo di fatto impossibile la concessione della misura alternativa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso a misure alternative come l’affidamento in prova non è un diritto automatico, ma è subordinato a una valutazione positiva della personalità del condannato e delle sue prospettive di reinserimento. Un elemento chiave di questa valutazione è la sua condotta post-condanna. Il condannato deve dimostrare con i fatti di voler intraprendere un percorso rieducativo. L’inerzia e la mancata collaborazione con gli uffici preposti, come l’UEPE, costituiscono un ostacolo insuperabile, anche quando l’assenza fisica dal territorio nazionale sia formalmente giustificata. Chi aspira a beneficiare di misure alternative deve essere il primo a farsi parte attiva e diligente nel percorso di esecuzione della pena.
È sufficiente giustificare la propria assenza all’estero per ottenere l’affidamento in prova?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, anche se l’assenza è giustificata da documentazione valida, il condannato ha il dovere di prendere attivamente contatto con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE).
Come viene interpretata dalla Corte la mancanza di contatti con l’UEPE?
Viene interpretata come un comportamento che dimostra non solo la volontà di sottrarsi all’esecuzione della pena, ma anche l’impossibilità di una prognosi favorevole sulla capacità di ravvedimento e reinserimento sociale del condannato.
Il condannato che si trova all’estero ha dei mezzi per comunicare con l’UEPE?
Sì. La Corte sottolinea che il condannato avrebbe potuto utilizzare le piattaforme digitali per prendere contatti con l’Ufficio, rendendo così possibile avviare, almeno in parte, la procedura di verifica dei presupposti per la concessione della misura richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18093 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 19 dicembre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le richieste di affidamento in prova o di detenzione domiciliare da lui avanzate, rilevando l’inammissibilità della detenzione domiciliare, per l’entità della pena inflitta, ed affermando che la condotta dell’istante, che è rientrato in Albania e, nonostante un rinvio dell’udienza, non ha preso contatti con l’UEPE, rendendo così impossibile l’acquisizione delle informazioni necessarie per valutare la concedibilità dell’affidamento in prova, lascia lecito supporre una volontà di sottrarsi all’esecuzione della pena e una impossibilità di reinserimento sociale;
rilevato che il ricorrente, dopo un’ampia premessa circa l’ammissibilità dell’impugnazione pur in assenza di uno specifico mandato e di una nuova elezione di domicilio, deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha valutato l’omessa presa d contatto con l’UEPE come volontà di sottrarsi all’esecuzione della pena, benché abbia dato atto che egli ha inviato, dall’Albania, documentazione attestante la sua necessità di trattenersi ancora in quel Paese, documentazione di cui non è stata messa in dubbio la veridicità;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile e manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha valutato negativamente la condotta del ricorrente non per il fatto di trattenersi ancora in Albania, giustificandosi con la documentazione inviata all’UEPE, ma per il fatto di non avere preso contatti con detto Ufficio, neppure utilizzando le piattaforme digitali, al fine di rendere comunque possibile lo svolgimento, almeno in parte, della procedura necessaria per la verifica dei presupposti per la concessione della misura richiesta, ed ha ritenuto che tale comportamento dimostri non solo la volontà di sottrarsi all’esecuzione della pena, ma anche la impossibilità di una prognosi favorevole in merito alla sua capacità di ravvedimento e di reinserimento sociale;
ritenuto che la inammissibilità del ricorso, per i motivi indicati, rende superflua la valutazione dell’ammissibilità dell’impugnazione, nonostante il mancato rispetto del disposto di cui all’art. 581, comma 1 -quater cod.proc.pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle ! . spese processuali e, ai sensi dell’art.
616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente