Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31164 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letteAsentitel le conclusioni del PG GLYPH c, I e. k)·-cs. chieslo
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), formulata da NOME COGNOME, in relazione pena di tre anni e sei mesi di reclusione inflitta, per il reato di ba fraudolenta, con sentenza del 1° giugno 2017, irrevocabile il 27 febbr 2019.
A ragione della decisione, il Tribunale richiamava la mancata ammissione del dolo del delitto, sicché riteneva che il detenuto non avesse maturat sufficiente grado di revisione critica del proprio passato criminale; repu inoltre generica la disponibilità del condanNOME a svolgere attività riparati confronti della società e segnalava l’assenza di «offerta di risarcimento dei conseguenti al reato, nonostante la gravità e l’imponenza della condanna».
Concludeva, pertanto, che il condanNOME non era meritevole dell’ampia misura alternativa invocata.
COGNOME COGNOME ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia a NOME COGNOMECOGNOME affidato a un unico, articolato motivo con il quale lament violazione dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di il della motivazione.
L’affermazione secondo la quale il condanNOME non avrebbe neppure iniziato un percorso di revisione critica e che avrebbe prestato una generica disponibi al svolgere attività in favore della società la genericità non trovano risco quanto si legge nella relazione dell’equipe trattamentale, i cui indici ampiamente positivi, che hanno fatto esprimere parere favorevole alla concessione de misura alternativa, sono stati trascurati.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuta con requisitoria scritta depositata il 12 marzo 2024, ha chiesto la declara d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Ccorso è fondato.
La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo evidenzia, invero, il lamentato profilo d’illogicità e non è adeguatamente radi nelle risultanze del procedimento.
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Appare utile premettere che, attraverso la misura alternati dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso att una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevo prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternat (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenz questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessio della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in s negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficien che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siff processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favore la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in es deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/19 Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1 dell’11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi d personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può m prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condanNOME dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e d prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annove l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devian l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la con della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buo prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il sogg abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essend sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga c siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12. dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).
Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dov
compiere ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., in relazione all’art. 96 d.P.R. 30 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur n prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata l in espiazione (quale punto di partenza dell’analisi della personalità del sogg e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata da condanNOME attraverso l’indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all’esigenza di accertare l’assenza di indicazi negative ed anche l’evenienza di elementi positivi tali da consentire il giu prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, 264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell’ finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misu alternative alla detenzione.
In tal senso si deve ribadire (nell’alveo di una consolidata elaborazione cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari ‘ Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, NOME, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condanNOME a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando r l’emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, pu legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione del misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi s sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosi contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.
Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corr applicazione, poiché ha affermato che non vi fosse quel nucleo minimo di prognosi favorevole per l’accesso alla misura alternativa sulla scort affermazioni errate in diritto e, comunque, in conformità a dati parziali.
Quanto alla non adeguata revisione critica, alla disponibilit svolgere attività in favore della collettività e a quella lavorativa le affer contenute nel provvedimento impugNOME non, sgno in linea con quanto si legge n Wro GLYPH cut GLYPH gPt170 LAktft GLYPH ( 1,1 ( 9 nella relazione di sintesi, ch e da’ atto delle seguenti circostanze di f l’utente può attingere ad un lavoro stabile; ii) ha improntato la sua v rispetto delle regole e una sana progettualità, dedicandosi all’attività lavor alla cura dei rapporti con figli e nipoti; iii) «nega un atteggiamento doloso c reato che lo vede coinvolto, ma accetta le conseguenze di un agito colpevole, quanto ha vigilato in maniera superficiale rispetto al suo compito amministratore»; iv) si è impegNOME a svolgere attività di volontariato presso
ente a scelta. La stessa relazione, sulla scorta di tali elementi, in consider dell’indagint socio-familiare espletata, ritiene che COGNOME COGNOME adeguatamente della misura alternativa richiesta e rispettare con seriet prescrizioni.
In definitiva, la motivazione del Tribunale di sorveglianza si risolve un’assertiva valorizzazione del reato commesso, senza fornire alcuna coerent indicazione delle ragioni persistentemente ostative, tali da escludere quam minime l’avvio di un processo di revisione critica orantko, Cp aìM
Pertinente si ritiene, sul punto, l’arresto di legittimità secondo cui «A dell’affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostat la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condanna abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che as rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospe di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/201 Catalano, Rv. 274993). Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, inve la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valuta negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condanNOME giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione ciò non pare riscontrabile nel caso di specie
Per tali ragioni il provvedimento impugNOME dev’essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero negl esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 29 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente