Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24539 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/~te le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOMENOME COGNOMENOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 17 ottobre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 legge 26 ottobre 1975, n. 354, e ha concesso la differente misura della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter Ord. pen., con riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce emesso in data 1 febbraio 2023.
Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non era possibile concedere la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, posto che l’assenza di una stabile attività lavorativa e di una piena revisione critica del condannato precludevano una prognosi positiva circa il grado di affidabilità del soggetto e non permettevano di ritenere assente il rischio di reiterazione del reato.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova in maniera del tutto apodittica, senza considerare la buona condotta tenuta dal condannato in libertà in un ampio arco temporale e il suo avviato percorso di revisione critica.
Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto che l’assenza di una stabile attività lavorativa potesse costituire elemento ostativo all’applicazione della misura richiesta, contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorrente ha depositato note scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto evidenziare che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che
il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924).
Pertanto, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l’ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, avendo fornito sul punto una motivazione incongrua ed erronea nel momento in cui ha formulato un giudizio prognostico non adeguato in relazione al comportamento serbato dal condannato e ai presupposti fondanti l’attribuzione della misura alternativa richiesta.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha rigettato l’istanza in forza di una ritenuta carenza di piena revisione critica del condannato, relativamente al reato per il quale si procede, tale da non consentire una prognosi positiva, nonostante la biografia personale dell’interessato, così come risultante dagli atti di causa, non presentasse rilievi in tal senso, così come confermato anche dalla relazione dell’UEPE. Era quindi necessaria una motivazione più specifica e adeguata per giungere alla decisione adottata.
Il giudice di merito, poi, non ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quale il condannato può ottenere la concessione della misura alternativa alla detenzione quando, non allegando alla richiesta la prospettiva di un lavoro stabile, dimostri quantomeno di impegnarsi in attività utili (Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, Rv. 24435).
Così facendo, il Tribunale di sorveglianza ha espresso un giudizio lacunoso e contraddittorio sulla mancanza di segni indicativi dell’avvio di un percorso di reinserimento sociale.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così deciso il 29/02/2024