Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1059 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1059 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, di affidamento in prova al servizio sociale, assumendo che egli sarebbe stato condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416bis .1 cod. pen., rilevando altresì che, stante la consumazione di tale delitto sino al febbraio 2020, quindi, ‘in epoca successiva a quella di decorrenza della pena in esecuzione’, sussisteva anche il rischio di recidiva in relazione alla ‘capacità di instaurare con i sodali rapporti stabili, funzionali alla realizzazione del programma associativo’.
Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, NOME COGNOME denunciando il vizio della motivazione rispetto all’errore in cui Ł incorso il Tribunale sulla ritenuta esistente condanna per tale reato associativo mentre egli era stato assolto da tale delitto e condannato solo per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Va premesso che la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale realizza una forma di esecuzione della pena esterna al carcere per condannati rispetto ai quali, sulla base dell’osservazione della personalità e di altri elementi, sia possibile formulare una prognosi ragionevole di reinserimento sociale.
I criteri di valutazione del Tribunale di sorveglianza comprendono il reato commesso, quale punto di partenza, i precedenti penali e le pendenze processuali (Sez. 1, 4/3/ 1999,
Rv. 213062), le informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Rv. 207998), la condotta tenuta durante la detenzione e l’indagine socio-familiare.
Nel giudizio prognostico devono essere considerati anche procedimenti penali passati o pendenti, per valutare la pericolosità sociale residua e, non esistendo una presunzione legale di idoneità o meno alla misura, Ł necessario da parte del giudice di sorveglianza individuare gli elementi positivi che consentano al giudice di ritenere se l’affidamento in prova risulti essere proficuo per la finalità risocializzante della pena.
Il rigetto dell’istanza può essere motivato anche solo dalle informazioni di polizia e servizi sociali, qualora evidenzianti una personalità negativa (Sez. 1, n. 2762 del 27/7/1992), ovvero, diversamente, costituiscono ulteriori fattori rilevanti l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, il legame familiare, la condotta di vita attuale e la prospettiva di reinserimento sociale.
A tal riguardo vanno ribaditi princìpi consolidati per cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico per la realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, quindi, per l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, non possono assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, Rv. 258402). Il giudice della sorveglianza, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione della misura alternativa, dal tipo e la gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto considerare il comportamento e la situazione del condannato successivamente alla commissione dei fatti per cui Ł stata inflitta la pena in esecuzione, per verificare concretamente se vi siano o meno i presupposti di una evoluzione positiva della sua personalità e le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009; Sez. 1, n. 1501 del 12/3/1998). Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, pertanto, la natura e la gravità dei reati per i quali Ł stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Rv. 264602).
Come correttamente rilevato in ricorso, l’COGNOME Ł stato condannato, con sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli del 24/3/24 solo per due episodi di cessione di stupefacenti, ottenendo, invece, un’assoluzione in relazione al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416bis .1 cod. pen. richiamato così, erroneamente, nel provvedimento impugnato.
Ciò premesso, va rilevato, quindi, un sostanziale vizio di motivazione, come denunciato in ricorso, da cui discende l’annullamento con rinvio della decisione impugnata al tribunale di sorveglianza il quale, rivalutata la posizione del condannato ad iniziare dal reato per il quale Ł stata irrogata la pena, si vorrà attenere ai princìpi sopra richiamati.
Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli al fine di rivalutare la richiesta già rigettata sulla base dei princìpi sopra enunciati, così colmando le lacune motivazionali rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così Ł deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME