Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20699 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20699 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Roma il 11/09/1966 avverso l’ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 29 ottobre 2024, ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare emesso dal magistrato di Sorveglianza di Roma in data 17 gennaio 2024 e ha rigettato la richiesta di applicare la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in Romania avanzata dal condannato.
La pena di nove mesi da espiare si riferisce a una alla condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 23 luglio 2022 per il reato appropriazione indebita commesso nell’anno 2012.
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Per quanto risulta dagli atti ed è stato documentato dalla difesa il condannato dall’anno 2019 si è trasferito con la famiglia in Romania, dove esercita attività lavorativa, ed è iscritto all’AIRE.
In data 6 febbraio 2023 l’ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 cod. proc. pen. è stato notificato al difensore che ha assistito l’imputato nella fase di merito.
Il condannato non ha ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzione.
Il difensore, asseritamente senza avere contatti con l’imputato, nel termine di trenta giorni ha presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare.
Nell’istanza, nella quale era specificato che il condannato si era trasferito in Romania, era comunque indicato un domicilio a Roma, presso abitazione della madre.
In data 7 dicembre 2023 il ricorrente ha nominato un difensore di fiducia per la fase di sorveglianza e questo ha depositato istanza di affidamento in prova al servizio sociale a sensi dell’art. 8 d.Ig.s 38 del 2016 e art. 47 ord. pen da eseguirsi in Romania.
Il 22 gennaio 2024 la Polizia di Stato ha notificato l’ordine di esecuzione al condannato presso il domicilio eletto allo studio del nuovo difensore.
Il precedente 17 gennaio 2024, infatti, il Magistrato di sorveglianza aveva parzialmente accolto l’istanza proposta dal primo difensore e aveva applicato al condannato la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Avverso tale ordinanza ha proposto opposizione il nuovo difensore rappresentando che era stata proposta una specifica richiesta di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale in Romania alla quale era allegata tutta la documentazione richiesta.
Il Tribunale di sorveglianza decidendo sull’opposizione ha condiviso le considerazioni contenute nel provvedimento di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare e ha evidenziato che non è possibile applicare la diversa misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in Romania, ciò in quanto la misura prevede comunque dei controlli per cui l’esecuzione della stessa non rientrerebbe tra quelle attuabili in condizioni di reciprocità nei paesi membri dell’Unione Europea, come risulterebbe da costante giurisprudenza di legittimità.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge in relazione agi artt. 656, commi 5 e 8-bis cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. Nel primo motivo la difesa deduce la nullità dell’ordinanza impugnata in quanto il provvedimento che ha
disposto la detenzione domiciliare, così come evidenziato nell’opposizione, è stato emesso prima che l’ordine di esecuzione fosse notificato al detenuto che, prima del 22 gennaio 2024, non aveva avuto alcuna conoscenza dell’atto.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 d.1ígs‹ 38 del 2016 e 47 ord. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato per cui la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale all’estero, in un altro Stato dell’Unione Europea, non sarebbe concedibile è errata. Ciò considerato sia il chiaro dato normativo che l’interpretazione allo stesso riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità per cui tale misura può essere concessa ed eseguita in uno stato membro dell’Unione Europea. Sotto tale profilo, d’altro canto, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare gli elementi indicati nell’istanza e di considerare l’esiguità della pena da eseguire così che la motivazione del provvedimento impugnato sul merito della richiesta di applicazione della misura sarebbe inesistente.
In data 18 febbraio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc.)NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la nullità dell’ordinanza impugnata in quanto il condannato non avrebbe avuto conoscenza dell’ordine di esecuzione e, pertanto, il Tribunale preso atto di tale circostanza avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica.
La doglianza è infondata.
In difetto di una nomina specifica per la fase, la notifica dell’ordine di esecuzione risulta essere stata regolarmente effettuata in data 6 febbraio 2023 ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. al difensore di fiducia che ha assistito il condannato nel corso del giudizio.
Lo stesso difensore, nel termine previsto, ha depositato istanza di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare.
La presentazione dell’istanza, con la quale la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso era preordinato, ha determinato la sanatoria della nullità dedotta.
Ciò anche considerato che l’atto -che conteneva il riferimento trasferimento in Romania ed era corredata dalla nomina del difensore e dall’elezione di domicilio, prescritta a pena di inammissibilità della s richiesta dall’art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 – 01)- rende conto che il condannato aveva conseguito la conoscenza dell’ordine di esecuzione e aveva così rinunciato rilevare la mancanza della formale notifica.
Sotto tale profilo, d’altro canto, la nomina del secondo avvocato si aggiun a quello in precedenza designato e la presentazione di una nuova istanza dev intendersi quale integrazione, anche documentale, di quella originariament depositata.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione agli artt. 6 d.lAs.38 del 2016 e 47 ord. pen. riferimento all’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato per cui la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale all’estero non potrebbe ess eseguita in un altro Stato dell’Unione Europea e, conseguentemente, quanto all mancata valutazione degli elementi indicati nell’istanza.
La doglianza è fondata.
L’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato per cui le modalità di esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale sono incompatibili c l’esecuzione dello stesso in uno Stato dell’Unione Europea non è corretta e considerazioni secondo le quali ciò deriverebbe dal fatto che non sarebbe chiar quale sarebbe l’autorità deputata al controllo del rispetto delle prescrizioni, già analiticamente evidenziato nella sentenza Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020 COGNOME, Rv. 279338 – 01, alle cui considerazioni si rinvia, non hanno pregio.
3.1. Il d.lgs. 38 del 2016 realizza, in coerenza con altri provvedime legislativi coevi (dio . n. 35 del 2016 sulle misure reali, n. 36 del 2016 sulle misure alternative alla detenzione cautelare, e n. 37/2016 sulle sanzi pecuniarie), una disciplina specifica della esecuzione all’estero (nella Uni Europea) di decisioni penali aventi contenuto diverso dalla pena detentiva o dal pena pecuniaria.
Lo scopo del provvedimento, ai sensi dell’art. 1, è quello di “attu nell’ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio d reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della lo sorveglianza nell’Unione europea”.
In tale prospettiva l’unico limite previsto all’applicazione delle misure definite nell’art. 2 è quello della incompatibilità delle disposizioni dei singoli sta con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo e non l’eventuale esistenza di difficoltà operative concrete ovvero di coordinamento tra la disciplina in vigore nei diversi stati.
Sotto tale profilo, pertanto, il rilievo per cui la misura dell’affidamento i prova al servizio sociale all’estero non sarebbe applicabile in quanto non sarebbe chiaro quale sarebbe l’autorità preposta alla valutazione e al controllo all’estero, tali non potendo in tal modo operare l’Ufficio esecuzione penale esterna e la Polizia di Stato, è inconferente.
Da una parte, infatti, l’Ufficio esecuzione penale esterna, considerato l’obbligo del condannato di eleggere domicilio in Italia e di collaborare, ha comunque la possibilità di compiere in maniera adeguata gli accertamenti funzionali alla decisione del Tribunale di sorveglianza e l’istruttoria, così come la valutazione in termini di idoneità, non sono condizionate dalla prospettiva che, in caso di ammissione, la misura venga eseguita all’estero.
Dall’altra, il controllo sull’osservanza del contenuto prescrittivo della misura attiene all’esecuzione della stessa e costituisce, dunque, l’oggetto della attribuzione allo Stato di esecuzione per cui si deve ritenere che la comune adesione all’Unione Europea e al suo ordinamento assicuri la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell’adempimento dei compiti che derivano dal principio di collaborazione.
Nello specifico, poi, l’art. 8 prevede espressamente che lo Stato di esecuzione informa l’autorità giudiziaria italiana dell’avvenuto riconoscimento della decisione, e da tale comunicazione la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni è assunta dallo Stato di esecuzione; l’autorità giudiziaria italiana “riassume l’esercizio del potere di sorveglianza” nel caso in cui lo Stato di esecuzione comunichi che il soggetto si è sottratto alla esecuzione e nel caso in cui debba considerare la durata e il grado “di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all’estero”.
Né, d’altro canto, può avere alcun rilievo negativo il dato letterale del testo normativo che, seppure non menziona le misure alternative alla detenzione disciplinate dall’ordinamento penitenziario, si riferisce a diversi istituti dando agli stessi un senso più ampio
La nozione di “sanzione sostitutiva”, ad esempio, non viene definita con il richiamo alla disciplina dettata dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, bensì come “sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva
della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni” e tale definizione di carattere generale è applicabile anche all’affidamento in prova al servizio sociale che ha un contenuto afflittivo che si realizza nella imposizione di obblighi e prescrizioni.
Sul punto, infine, appare decisivo quanto previsto dall’art. 4 del dir n. 38/2016 che, definendo l’ambito di applicazione della disciplina dettata con riferimento alla tipologia degli obblighi e prescrizioni, contiene una specifica elencazione che corrisponde a quanto l’ordinamento penitenziario (art. 47, commi sesto e settimo, ord. pen.) prevede per la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Per le ragioni esposte in sintesi, in conclusione si deve ribadire che «l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento è assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e), di tale decreto, qual sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, COGNOME, Rv. 279144 – 01 e tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 7352 del 21/11/2024 dep. 2025, Michel, n.m.).
3.2. Nel caso di specie il Tribunale, ritenendo erroneamente e con considerazioni astratte che la misura alternativa dell’affidamento in prova non sia eseguibile in Romania, non si è conformata ai principi indicati e ha quindi, nella sostanza, omesso di pronunciarsi nel merito.
A fronte della data estremamente risalente in cui è stato commesso il reato in esecuzione, infatti, il provvedimento impugnato non rende alcun conto dell’istruttoria effettuata, non espone alcun argomento in ordine all’idoneità o meno della misura ai fini della rieducazione del condannato e, in tale prospettiva, circa l’idoneità dell’attività lavorativa esercitata dal ricorrente, né evidenzia, al là dell’assertiva condivisione di quanto indicato dall’ufficio di sorveglianza in termini apodittici, quali sarebbero gli elementi, ulteriori e diversi dalla sola esistenza di precedenti penali contro il patrimonio, per i quali il ricorrente non sarebbe meritevole della più ampia misura richiesta.
Le ragioni esposte determinano l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Sorveglianza di Roma, attenendosi ai principi
indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso il 14 marzo 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE