Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17496 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato ad Isernia il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Campobasso del 05/12/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, da eseguirsi all’estero (in Lussemburgo), presentata da NOME COGNOME, condannato alla pena dell’arresto per mesi due e giorni venti per il reato di cui all’art. 186, comma 7, del Codice della strada.
La decisione è stata basata sulla gravità e sul grado della colpa e delle modalità del fatto, nonché per la mancata collaborazione dell’istante nella fase di raccolta dei dati necessari all’indagine socio-familiare.
Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha evidenziato che il condannato è radicato in Lussemburgo, ove stabilmente lavora, essendo espatriato dopo il commesso reato e non avendo più fatto rientro nel territorio celio Stato. Per tale ragione l’UEPE non potrebbe disporre dei necessari dati osservazionali.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo degli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, la violazione dell’art. 47 Ord. pen. ed il vizio della motivazione.
2.1 II ricorrente in primo luogo censura il riferimento al reato commesso. La motivazione è sul punto generica, valorizza in chiave ostativa la gravità del fatto, così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, ed è inoltre contraddetta dall’informativa della Questura allegata al ricorso, ove si dà atto che il prevenuto è conosciuto solo per un decreto di sospensione della patente, provvedimento collegato al reato per il quale è intervenuta condanna.
2.2. In secondo luogo il ricorrente sottolinea che il Tribunale di sorveglianza si è limitato a prendere atto degli esiti cui è pervenuto l’UEPE – il quale ha omesso ogni attività valutativa in ragione della residenza del ricorrente imputando tale omissione alla presunta mancata collaborazione del COGNOME e non alla manifesta inerzia di quell’ufficio, il quale né ha attivato una interlocuzion con l’istante e con i suoi difensori né ha proceduto ad alcun coordinamento con il Lussemburgo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto deve essere disattesa l’ eccezione del Procuratore generale, considerato che “l’art. 571, comma terzo, cod. proc. pen., attribuisce al difensore dell’imputato, diversamente da quanto previsto dalle norme sulle impugnazioni delle altre parti private, una facoltà propria a proporre gravame, concorrente con quella conferita all’imputato personalmente, alla sola condiziDne che la relativa qualifica soggettiva sussista al momento del deposito del provvedimento da impugnare ovvero che la nomina sia intervenuta a tale specifico fine, senza che occorra, pertanto, il conferimento di procura speciale da parte dell’assistito” (Sez. 3, n. 15467 del 10/02/2016, R. Rv. 266781 – 01).
Gli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME risultano difensori di fiducia del COGNOME al momento del deposito del provvedimento impugnato, così come si ricava anche dalla sola lettura dello stesso.
Deve poi ricordarsi che gli oneri formali previsti dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellati dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano al ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse nel giudizio di esecuzione (Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023,Rv. 285396 – 01).
In ogni caso, non risulta l’inosservanza dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; al riguardo si osserva che la Procura generale non ha dedotto che l’odierno ricorrente è stato condannato all’esito di un giudizio pronunciato in sua assenza, né tale dato può essere ricavato dall’ordinanza impugnata o dall’atto di impug nazione.
Ciò posto, deve ribadirsi che a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale e abituale (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279338).
3.1. Tale misura, infatti, comportando la cessazione dello stato detentivo rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle “misure alternative alla detenzione cautelare” (per l’inapplicabilità della medesima decisione quadro alla detenzione domiciliare cfr. Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 che ha espressamente evidenziato che misura alternativa della detenzione domiciliare non può essere eseguita in altro Stato, membro dell’Unione Europea, in cui il condannato ha la resicenza, poiché, non facendo cessare lo stato detentivo di quest’ultimo, non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 e non è
pertanto compresa tra le ipotesi di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, art. 4, lett. c, di attuazione della citata decisione quadro).
3.2. A fronte della citata normativa è stato così superato, rispetto all’esecutato residente in altro Stato membro dell’Unione Europea e che ivi intenda svolgere l’affidamento in prova, il principio per cui è “inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale di persona dichiaratamente residente all’estero e privo di stabili rapporti con il territorio nazionale, poiché la misura in questione presuppone accertamenti preventivi da parte dei servizi territoriali sulle prospettive di rieducazione de condannato e di garanzie dal pericolo di recidiva, nonché successivi continui controlli” (Sez. 1, n. 18225 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 261’394).
Se non vi è dubbio che, nella sua fase esecutiva, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale possa svolgersi in altro Stato membro dell’Unione, cionondimeno permangono i requisiti previsti a pena di inammissibilità per accedere alla misura alternativa, sanciti dall’ordinamento interno e tra questi l’obbligo per il condannato libero di eleggere domicilio sul territorio nazionale, ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché di prestare la doverosa collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna investiti degli accertamenti istruttori.
3.3. Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza non ritiene che la misura alternativa di per sé non possa essere eseguita all’estero, ma rigetta la richiesta di esecuzione della misura dell’affidamento in prova per la mancata collaborazione dell’interessato nella raccolta delle necessarie informazioni sociofamiliare, per quanto detto necessaria.
Tuttavia la mancata collaborazione viene desunta dal solo radicamento del soggetto all’estero, senza che risulti che l’UEPE abbia condotto un tentativo di notifica presso il domicilio eletto in Italia, o che abbia altrimenti tentato contattare COGNOME, e quindi di instaurare con lui quel rapporto diretto che è certamente indispensabile ai fini della predisposizione dei contenuti prescrittivi, e della stessa eseguibilità all’estero, della misura.
La conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale, pertanto, si traduce nella negazione della possibilità di svolgere l’affidamento in prova in altro Stato, salvo che il soggetto istante non faccia rientro in Italia nel tempo della indagine dell’UEPE. La conclusione finisce per porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, recuperando le ragioni del pregresso orientamento, nonché con la esigenza, di non minare i rapporti socio-familiari del richiedente, che giustifica, in un’ottica rieducativa, l’esecuzione all’estero delle misure cautelari non detentive.
Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, dovrà richiedere all’UEPE un nuovo ed effettivo approfondimento istruttorio, da condurre avendo riguardo al domicilio specificamente dichiarato in Italia.
3.4. Infine va osservato che la motivazione è all’evidenza apparente laddove fa riferimento alla gravità del reato, al grado della colpa ed alle modalità del fatto, risultando tale giudizio del tutto privo di giustificazione.
L’ordinanza impugnata, pertando, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso per un nuovo giudizio, che – in piena autonomia decisionale – tenga conto dei rilievi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024
Il Consi liere estenspre
Il Presidente