Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46357 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46357 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/02/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN DIRITTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce con ordinanza del 9/2/2023, depositata il 14/2/2023, ritenuto di non dover far eseguire la misura in Germania come richiesto in via principale, ha ammesso COGNOME NOME all’affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi presso il domicilio indicato in Italia, a San Pietro Vernotico, ciò in quanto il condanNOME aveva comunque acconsentito e manifestato la disponibilità, in via subordinata, a svolgere la misura alternativa in Italia.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha articolando due motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 47 ord. peri. e 2 e 4 d.lgs. 1 febbraio 2016, n. 38. Nel primo motivo la difesa evidenzia che l’ordinanza impugnata sarebbe in contrasto con la normativa indicata in quanto impone al ricorrente di svolgere la misura alternativa in Italia, dove egli non conserva alcun
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legame sociale, familiare e lavorativo, privilec;iiando così la domanda subordinata, sebbene dagli atti emergevano tutti i presupposti per accogliere quella principale.
2.2. Vizio di motivazione, che viene ritenuta mancante o, al più, illogica, perché il Tribunale avrebbe basato la propria decisione esclusivamente sulla disponibilità di COGNOME a eseguire la misura in Italia, senza spiegare le ragioni i ordine alle quali egli dovrebbe essere allontaNOME dalla sua sfera di relazioni. Invero, COGNOME dimora stabilmente in Germania dal 1999, come attestato anche dai Carabinieri di San Pietro Vernotico, e lì si trovano i suoi affetti, mentre in Ita mantiene soltanto la sua residenza anagrafica.
In data 28 luglio 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria nella quale il AVV_NOTAIO, evidenziato che il ricorrente non ha titolo per dolersi in sede di legittimità di una scelta che egli stesso ha rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato accoglimento della richiesta di eseguire la misura alternativa in Germania, fondata sulla sola considerazione che il condanNOME ha manifestato, in subordine, la propria disponibilità svolgere l’affidamento in Italia. Ciò senza indicare le ragioni per le quali la scelta indica come principale non sarebbe idonea.
Le doglianze sono fondate.
1.1. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione Europea dove il condanNOME abbia residenza legale e abituale (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279338).
Tale misura, infatti, comportando la cessazione dello stato detentivo rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle “misure alternative alla detenzione cautelare” (per l’inapplicabilità della medesima decisione quadro alla detenzione domiciliare cfr. Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 che ha espressamente evidenziato che misura alternativa della detenzione domiciliare non può essere eseguita in altro S membro dell’Unione europea, in cui il condanNOME ha la residenza, poiché, n facendo cessare lo stato detentivo di quest’ultimo, non rientra nell’ambi
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applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 e non pertanto compresa tra le ipotesi di cui all’art. 4, lett. c), digs. 15 febb n. 36, di attuazione della citata decisione quadro).
A fronte della citata normativa è stato così superato, rispetto all’ese residente in altro Stato membro dell’Unione europea e che ivi intenda svolg l’affidamento in prova, il principio per cui è <> (Se n. 18225 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 261994).
1.2. Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza non ritiene che misura alternativa di per sé non possa essere eseguita all’estero, ma rig richiesta di esecuzione della misura dell’affidamento in prova in Germania ragione della mera disponibilità avanzata da COGNOME a svolgerla in Italia.
Tuttavia, il soggetto richiedente aveva condizioNOME la possibilità di svo la misura in Italia al rigetto dell’istanza formulata in via principale.
Vi è dunque l’interesse ad eseguire la misura in Germania, manifestato d ricorrente sia nell’istanza sia nella memoria, con la quale egli ha d disponibilità a eseguire la misura in Italia solo “qualora codesto On.le Tribunale ritenesse, per qualsiasi motivo, di non concedere la misura alternativa richiesta in Germania”.
La richiesta di eseguire la misura alternativa in Germania, perta considerati gli elementi indicati dal ricorrente circa la propria permane Germania, anche confermati dai Carabinieri’ avrebbe dovuto essere oggetto di un’autonoma e preliminare valutazione. Ciò in quanto risultai evidente che Me vanta un effettivo e concreto interesse a eseguire la misura all’estero e c scelta assume rilievo anche nell’ottica della finalità rieducativa della pena.
Sul punto, d’altro canto, non è possibile sostenere che la discrezionalit giudice possa spingersi, come avvenuto nel caso di specie, sino a ignorare tutto la richiesta formulata dal ricorrente in via principale.
Il provvedimento impugNOME, in assenza di qualsivoglia valutazione effetti circa l’idoneità o meno del domicilio indicato in Germania per l’esecuzi dell’affidamento in prova, deve pertanto essere annullato affinché il giudi rinvio, pur nell’ambito della propria discrezionalità, si pronunci in meri richiesta principale di eseguire la misura in un altro Stato apparte all’Unione europea, ciò considerando se e in che modo in tale Stato il condann
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avrebbe potuto conservare, nel tempo dell’esecuzione della pena, i legami con propria dimensione sociale.
1.3. L’ordinanza va dunque annullata con rinvio al Tribunale di sorveglian per nuovo esame sulla questione relativa al luogo di esecuzione della misura.
P. Q.1 411.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al luogo di esecuzione della misura con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Così deciso il 29 settembre 2022
Il Consiglier estensore