Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40143 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Romania DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 07/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto le richieste di affidamento in prova e di detenzione domiciliare (per ragioni di salute) formulate da COGNOME NOME con riferimento alla condanna ad anni tre, mesi due e giorni diciotto di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 12 novembre 2021, che aveva riconosciuto quella pronunciata dal Tribunale di Craiova con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla connnnessione di reati di riciclaggio ed evasione fiscale commessi in Romania dal 2009 sino al 2012.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606., comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 2, lett. e) , d.lgs. n.38/2016 ed il relativo vizio di motivazione essendo stata respinta la sua richiesta di misure alternative alla detenzione, da eseguire in Romania presso il comune di Sacalaz (con attività lavorativa presso una ditta di Timosoara), per il solo fatto che non potevano essere effettuati controlli rispetto alla opportunità lavorativa, senza tenere conto del fatto che in forza della disposizione normativa sopra richiamata è possibile l’esecuzione dell’affidamento in un Paese membro dell’Unione Europea quale è, per l’appunto, la Romania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Anzitutto esso deve essere respinto con riguardo alla domanda di detenzione domiciliare per ragioni di salute poiché il Tribunale di sorveglianza, con motivazione esente da vizi logici, ha rilevato che il condannato non aveva prodotto alcuna documentazione a conferma della incompatibilità delle proprie condizioni di salute con il regime carcerario. Orbene, rispetto a tale compiuto ragionamento il COGNOME nulla ha specificamente dedotto circa la non compatibilità del suo stato di salute con la detenzione in carcere e pertanto il ricorso, sul punto, va rigettato.
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“(COGNOME‘
Al contrario risulta fondato il motivo riguardante il diniego dell’affidamento in prova; come noto, infatti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale e abituale (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338).
3.1. Tale misura, infatti, comportando la cessazione dello stato detentivo rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle “misure alternative alla detenzione cautelare” (per l’inapplicabilità della medesima decisione quadro alla detenzione domiciliare cfr. Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Ursillo, Rv. 283366 che ha espressamente evidenziato che misura alternativa della detenzione domiciliare non può essere eseguita in altro Stato, membro dell’Unione Europea, in cui il condannato ha la residenza, poiché, non facendo cessare lo stato detentivo di quest’ultimo, non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019 e non è pertanto compresa tra le ipotesi di cui al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, art. 4, lett. e, di attuazione della citata decisione quadro).
3.2. A fronte della citata normativa è stato così superato, rispetto all’esecutato residente in altro Stato membro dell’Unione Europea e che ivi intenda svolgere l’affidamento in prova, il principio per cui è “inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale di persona dichiaratamente residente all’estero e privo di stabili rapporti con il territorio nazionale, poiché la misura in questione presuppone accertamenti preventivi da parte dei servizi territoriali sulle prospettive di rieducazione del condannato e di garanzie dal pericolo di recidiva, nonché successivi continui controlli” (Sez. 1, n. 18225 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 261994).
Se non vi è dubbio che, nella sua fase esecutiva, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale possa svolgersi in altro Stato membro dell’Unione, cionondimeno permangono i requisiti previsti a pena di inammissibilità per accedere alla misura alternativa, sanciti dall’ordinamento interno e tra questi l’obbligo per il condannato libero di eleggere domicilio sul territorio nazionale, ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché di prestare
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la doverosa collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna investiti degli accertamenti istruttori.
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha escluso di potere concedere l’affidamento in prova in quanto l’attività lavorativa prospettata verrebbe svolta dal condannato in Romania, di talché sarebbe impossibile svolgere tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie per decidere sul merito della richiesta.
Tale impedimento è stato però desunto dal solo radicamento del soggetto all’estero, senza che risulti che l’UEPE abbia tentato di contattare il condannato e quindi di instaurare con lui quel rapporto diretto che è certamente indispensabile ai fini della predisposizione dei contenuti prescrittivi e della stessa eseguibilità, all’estero, della misura. La conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale, pertanto, si traduce nella negazione della possibilità di svolgere l’affidamento in prova in altro Stato, salvo che il soggetto istante non faccia rientro in Italia nel tempo della indagine dell’UEPE. La conclusione finisce per porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, recuperando le ragioni del pregresso orientamento, nonché con la esigenza, di non minare i rapporti socio-familiari del richiedente, che giustifica, in un’ottica rieducativa, l’esecuzione all’estero delle misure cautelari non detentive.
Il Tribunale di sorveglianza di Bari, pertanto, dovrà richiedere all’UEPE un nuovo ed effettivo approfondimento istruttorio, da condurre avendo riguardo al domicilio specificamente dichiarato in Italia dal condannato ed al luogo in cui verrebbe eseguito l’affidamento.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla istanza di affidamento in prova con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per un nuovo giudizio, che – in piena autonomia decisionale – tenga conto dei rilievi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego di affidamento in prova con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024.