Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8661 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8661 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Catania; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; Letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con ordinanza del 10 settembre 2025 nell’ambito del procedimento n. 1202/2015 R. S.I.U.S, le cui motivazioni sono state depositate il giorno successivo, il Tribunale di sorveglianza di Catania, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento del decreto presidenziale di inammissibilità ex art. art. 666, comma 2, cod. proc. peh q ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto presso la Casa di reclusione di NOME (fine pena alla data del 7 settembre 2027) e lo ha
ammesso al beneficio della semilibertà per consentirgli di svolgere attività lavorativa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 16.00.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha evidenziato che nei riguardi del COGNOME, condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania del 24 gennaio 2024 in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895, risulta formulabile una prognosi di attuale e solo parzialmente scemata pericolosità sociale. Quest’ultima è fondata sulla particolare gravità dei reati commessi sino in epoca recente e sul tenore negativo delle informazioni rese dalle forze dell’ordine che ne attestano i persistenti rapporti di frequentazione con cugini ritenuti intranei, con ruoli di vertice, ad una consorteria di tipo RAGIONE_SOCIALE («i rapporti con i fratelli COGNOME, elementi di spiccio del clan RAGIONE_SOCIALE è ricollegabile alla circostanza, documentata dalla difesa, del rapporto di parentela che intercorre tra i predetti ed il reo, in quanto primi cugini»).
Ha, di contro, ritenuto concedibile il beneficio della semilibertà valutando positivamente la prospettiva lavorativa («la natura e tipologia del lavoro e l’ambiente in cui …verrà svolto appaiono idonei al reinserimento sociale del condannato») ed apprezzando le risultanze compendiate nella relazione di sintesi, che ne attestano il positivo percorso rieducativo intrapreso in ambito carcerario («il reo ha effettuato revisione critica del proprio agito deviante, partecipa alle attività trattamentali, ha mantenuto una condotta regolare, può contare all’esterno su un valido supporto familiare, appare positivamente orientato…dalle informazioni …non risultano concreti e attuali elementi da cui desumere eventuali collegamenti attuali.., con la criminalità organizzata»).
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Il difensore, dopo aver premesso che il COGNOME è in atto detenuto dal 3 giugno 2023 per aver concordato l’applicazione della summenzionata pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, lamenta che il Tribunale, nel rigettare la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, ha fondato il giudizio di persistenza della pericolosità sociale muovendo dalla gravità dei reati connessi e dalle asserite frequentazioni con soggetti pregiudicati.
Contesta, in particolare, l’erroneità di quest’ultimo riferimento atteso che le informazioni rese dalle Forze dell’ordine non attestano se non un rapporto di frequentazione con i fratelli COGNOME, elementi di spicco di un clan RAGIONE_SOCIALE ma ai quali il COGNOME è, come detto, legato da un rapporto di parentela.
Rimarca, poi, che il Tribunale, nel concedere il beneficio della semilibertà, ha valorizzato i «significativi progressi del condannato risultanti dalla relazione di sintesi» che, di contro, ha del tutto obliterato nel valutare la domanda avanzata in via principale.
Lamenta, infine, che la motivazione del provvedimento si articoli in mere formule di stile sulla scorta delle quali non è ricostruire il percorso argomentativo operato dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che l’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato.
Primo presupposto per l’ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, COGNOME, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, NOME, Rv. 202413), tanto che, ove il presupposto dell’emenda non sia riscontrato, o non lo sia nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena – diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall’art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n 354 – ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare.
Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all’art. 47 Ord. pen. s fonda sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l’indiriz ermeneutico secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del
17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell’art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l’affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora la considerazione dell’assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv 273985).
COGNOME Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici appena sinteticamente delineati e di ciò ha reso plastica evidenza attraverso un ordito motivazionale gravato da patenti aporie di ordine logico.
La fondatezza della valutazione appena espressa appare agevolmente apprezzabile ove si ponga mente al fatto che il Tribunale, dimentico delle indicazioni interpretative sopra ricordate, ha fondato il rigetto della richiesta d concessione della misura alternativa di cui all’art. 47 Ord. pen. sull’apprezzamento, in via pressoché esclusiva, della gravità dei reati e della circostanza che essi siano stati consumati in epoca recente.
Ciò, peraltro, ha fatto nel corpo di un giudizio che, formulato in assenza di un’analitica ricostruzione dei connotati storici dei fatti per i quali il COGNOME riportato condanna definitiva e nell’assenza di una prudente considerazione dell’entità della pena allo stesso inflitta, nonché del non modesto periodo di restrizione carceraria ad oggi sofferto, degrada ad asserzione che, per un verso, appare gravata da apprezzabili profili di astrattezza e che, per altro verso, si atteggia imperscrutabile laddove a tali parametri, qualificati con accenti oltremodo negativi, il Tribunale ha comunque correlato una valutazione di intervenuta positiva gradazione nel giudizio di pericolosità sociale del detenuto.
Intimamente contraddittorio è, ancora, il passo del provvedimento impugnato nel quale, per supportare detto giudizio di pericolosità sociale del condannato, il Tribunale ha, per un verso, richiamato le «negative informazioni» rese dalle Forze dell’Ordine ma ha, nel contempo, degradato i dati dalle stesse rappresentati a circostanza di fatto neutra, posto che i rapporti di frequentazione che il COGNOME mantiene con soggetti pregiudicati – della cui intensità e natura, peraltro, nulla è dato sapere – risultano giustificati dal rapporto di parentela che lega il primo ai secondi.
Ancor più eclatante si atteggia l’incoerenza dell’apparato motivazionale nella parte in cui il Tribunale, ha, per un verso, obliterato radicalmente di apprezzare i positivi risultati raccolti nella relazione di sintesi, alla cui sintetica valutazione era tenu
nel momento in cui ha valutato la richiesta di concessione della più favorevole delle misure alternative alla detenzione, e ne ha poi esaltato il rilievo per legittimare, attraverso di essi, l’ammissione al beneficio della semilibertà.
4 Quanto appena illustrato impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame dell’istanza, libero nell’esito, ma emendato dai segnalati vizi motivazionali.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso il 30/01/2026