Affidamento al Servizio Sociale: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Valutazione Complessiva
L’affidamento al servizio sociale rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, finalizzata al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica ma subordinata a una rigorosa valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri fondamentali per tale valutazione, chiarendo i limiti del ricorso avverso un provvedimento di diniego.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava istanza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale in relazione a una pena detentiva che doveva scontare. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, tuttavia, respingeva la richiesta, dichiarandola inammissibile per insussistenza dei presupposti necessari. Secondo il Tribunale, il periodo di osservazione in carcere era stato troppo limitato per formulare un giudizio prognostico positivo e completo. Si riteneva più opportuno, invece, proseguire con la misura della semilibertà, già concessa in via provvisoria, in quanto permetteva controlli più stringenti e un’osservazione più approfondita del percorso del condannato.
Il Ricorso in Cassazione
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il condannato proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione non contestava specifici vizi di legittimità o errori di diritto nell’ordinanza, ma mirava, di fatto, a ottenere una nuova valutazione nel merito dei presupposti per la concessione della misura. Questo tipo di doglianza, come vedremo, è precluso in sede di legittimità.
La Valutazione Prognostica per l’Affidamento al Servizio Sociale
Il punto centrale della decisione della Suprema Corte riguarda la natura della valutazione richiesta per la concessione dell’affidamento al servizio sociale. I giudici hanno chiarito che non si può prescindere da un’analisi completa e approfondita della condotta del condannato. Questa analisi non deve limitarsi ai soli reati per cui è in corso l’espiazione della pena, ma deve estendersi anche ai comportamenti antecedenti e susseguenti. Lo scopo è formulare una valutazione prognostica, ovvero un giudizio sulla probabilità che il soggetto, se ammesso alla misura, si astenga dal commettere nuovi reati e si impegni positivamente nel percorso di reinserimento.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il ricorso non individuasse profili di illegittimità nell’operato del Tribunale di Sorveglianza, ma si risolvesse in una richiesta di riesame dei fatti, attività non consentita alla Corte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono duplici. In primo luogo, la Corte ha evidenziato un vizio di carattere procedurale: il ricorso per Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti o la congruità della decisione del giudice precedente, ma solo di verificare se la legge sia stata applicata correttamente. Il ricorso in esame era privo di specifiche censure legali e tendeva unicamente a provocare una nuova valutazione, rendendolo così inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la correttezza sostanziale del ragionamento del Tribunale di Sorveglianza. I giudici di merito avevano legittimamente ritenuto che un breve periodo di osservazione intramuraria fosse insufficiente per fondare un giudizio prognostico positivo. La scelta di proseguire con la semilibertà è stata considerata una soluzione prudente e adeguata, poiché consente un’osservazione più congrua e controlli più efficaci, propedeutici a un’eventuale futura concessione dell’affidamento. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui la valutazione prognostica deve essere globale e tenere conto di tutta la storia personale e criminale del soggetto.
le conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, riafferma che l’accesso alle misure alternative non è un diritto incondizionato, ma il risultato di un percorso di revisione critica e di una valutazione positiva da parte della magistratura. In secondo luogo, sottolinea l’importanza di redigere ricorsi tecnicamente ineccepibili, che si concentrino su vizi di legittimità e non su semplici doglianze di merito. Infine, valorizza la gradualità nel percorso di reinserimento: misure come la semilibertà possono costituire un passaggio intermedio fondamentale per testare l’affidabilità del condannato prima di concedere misure più ampie come l’affidamento al servizio sociale.
Cosa è necessario per ottenere l’affidamento al servizio sociale?
È necessaria una valutazione prognostica positiva da parte del giudice, il quale deve esaminare l’intera condotta del condannato, passata e presente, per determinare se la misura sia idonea a favorire il suo reinserimento sociale e a prevenire la commissione di nuovi reati.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, invece di denunciare specifici errori di diritto o vizi di legittimità della decisione impugnata, si limita a richiedere una nuova valutazione dei fatti e del merito della questione, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Un breve periodo di osservazione in carcere è sufficiente per la concessione dell’affidamento?
Secondo l’ordinanza, un periodo di osservazione limitato può essere ritenuto insufficiente dal giudice per formulare un giudizio prognostico affidabile. In questi casi, il giudice può ritenere più opportuno proseguire con una misura che consenta controlli più stringenti, come la semilibertà, per un’osservazione più congrua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20308 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso avverso l’ordinanza dell’i febbraio 2024, con la qu per quanto di interesse ai presenti fini, il Tribunale di sorveglianza di dichiarava inammissibile l’istanza di concessione dell’affidamento al serv sociale richiesto da NOME COGNOME, in relazione alla pena detentiva che d scontare, ritenendo insussistenti i presupposti della misura alternativ detenzione invocata.
Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili provvedimento impugNOME da sottoporre a censura, ma tende, in realtà, provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti p la concessione della misura alternativa invocata, che risultano correttam vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia valutava correttamen gli elementi risultanti agli atti, richiamando il periodo limitato di osser intramuraria del detenuto, che rendeva opportuno «sottoporre COGNOME ad un p congruo periodo di osservazione attraverso la prosecuzione della misura del semilibertà concessa in via provvisoria, misura che consentirà più string controlli ».
Ritenuto che, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al serv sociale, non’ si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del conda antecedente e susseguente alla commissione dei reati oggeti:o di espiazione, funzione della valutazione prognostica della misura alternativa alla detenzi richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 25 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve es dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.