Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19862 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUARTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19862 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTADELLA il 14/09/1982
avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte d’appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME COGNOME del Foro di Padova in difesa di COGNOME LucaCOGNOME il quale insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza emessa il 30/05/2023 dal Tribunale di Padova, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato previsto dall’art.186, commi 2, lett.c), 2 bis e 2sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con le aggravanti di aver provocato un sinistro stradale e di avere commesso il fatto in orario notturno, assolvendo l’imputato per la particolare tenuità del fatto.
La sentenza di appello ha richiamato gli elementi probatori posti alla base della sentenza di primo grado e specificamente rappresentati dagli esiti degli accertamenti svolti dagli operanti presso la Polizia stradale, con particolare riferimento al test alcolimetrico effettuato sull’imputato il 1°/11/2021, emergendo dal relativo verbale una concentrazione di 1,03 g/l alla prima misurazione e di 1,12 g/l alla seconda misurazione; esponendo, altresì, che l’accertamento medesimo era avvenuto alle ore 03,00 dopo che la vettura condotta dall’imputato, a seguito di uno sbandamento, era andata a collidere contro tre segnali stradali.
La Corte ha quindi ritenuto non fondata la deduzione posta alla base del primo motivo di appello e riguardante la dedotta inattendibilità dell’accertamento etilometrico per effetto del contrasto del relativo dato rispetto ai criteri desumibili in relazione alla c.d. curva di Widmark, ritenendo che l’esito degli esami strumentali avesse inequivocabilmente deposto per la sussistenza di uno stato di ebbrezza penalmente rilevante.
Ha invece ritenuto fondata – con assorbimento degli ulteriori motivi di appello – la doglianza inerente alla mancata applicazione dell’art.131 bis cod.pen., attese le concrete connotazioni della
condotta in questione che deponevano per un giudizio di particolare tenuità del fatto, mandando conseguentemente assolto l’imputato.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite ilproprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la carenza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello afferente al travisamento della consulenza tecnica di parte depositata in atti.
Ha dedotto che il giudice di secondo grado aveva omesso di motivare in ordine alla deduzione inerente al momento di effettuazione del test etilometrico (avvenuto oltre due ore dopo l’incidente), in ordine al quale il consulente tecnico di parte aveva ritenuto che l’imputato, all’atto della prova, si trovasse nella fase di postassorbimento, in ragione della quale il secondo accertamento non avrebbe potuto dare (come effettivamente avvenuto) una misura superiore di concentrazione alcolica; ciò in relazione agli elementi rappresentati, tra gli altri, dal tempo trascorso tra incidente e accertamento e dall’assenza di assunzioni alcoliche dopo l’incidente medesimo.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Va premesso che sussiste l’interesse a ricorrere per cassazione avverso una sentenza dichiarativa della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art.131 bis cod.pen.; trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 651 bis cod. proc. pen.), 2) Ł soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002), 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis , comma terzo, cod. pen. (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280226; Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272877).
Nel merito, Ł infondata la deduzione difensiva in base alla quale ci si troverebbe di fronte a un vizio di carenza grafica della motivazione.
Difatti, la Corte territoriale ha dichiarato infondato il motivo di ricorso attinente all’ an della responsabilità penale in espressa condivisione del percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado in ordine al funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata in sede di accertamento, dando espressamente atto che – in punto di fatto – costituiva dato acquisito quello del regolare funzionamento dell’etilometro, atteso che lo stesso rispondeva ai canoni tecnici necessari per l’accertamento.
A tale proposito, si deve quindi rilevare che, in ordine all’accertamento della responsabilità, si verte in una fattispecie di c.d. doppia conforme, per cui le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079).
Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza di appello va letta alla luce della motivazione espressa dal giudice di primo grado che – nel rispondere alla doglianza difensiva
riproposta in sede di impugnazione – aveva rilevato che le dinamiche metaboliche attinenti all’assorbimento dell’alcol dipendono dalle condizioni individuali dell’assuntore e che, di conseguenza, le valutazioni espresse dal consulente suddetto non avevano introdotto una credibile ipotesi alternativa rispetto a quella risultante della misurazione del tasso etilometrico.
In particolare, il giudice di primo grado aveva analiticamente confutato le argomentazioni introdotte dal consulente di parte (e poste alla base, prima del relativo motivo di appello e poi dell’odierno ricorso per cassazione) con specifico riferimento a quelle attinenti all’andamento della c.d. curva di Widmark, sottolineando come anche la relativa teoria scientifica desse comunque atto del carattere del tutto variabile e soggettivo della dinamica dell’assorbimento alcolico, a propria volta dipendente da fattori – quali le condizioni fisiche generali e il momento effettivo dell’ultima assunzione di alcool – in relazione alla quale la difesa non aveva apportato nessun elemento utile, tale da indurre un ragionevole dubbio sul corretto funzionamento dell’apparecchio misuratore.
Il tutto in riferimento al principio, espresso da questa Corte, in base al quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 271532 01); il tutto in riferimento al dato per cui il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico Ł inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, COGNOME, Rv. 259694).
Deve quindi ritenersi che le due sentenze di merito – lette, come detto, in chiave sinottica -abbiano adeguatamente dato conto, con motivazione non palesemente illogica, degli elementi fattuali e logici deponenti per il corretto funzionamento del misuratore, quindi non ponendosi in contrasto con il principio, pure enunciato da questa Corte, per cui ai fini della prova dello stato di ebbrezza, deve essere motivato adeguatamente il valore scientifico dei risultati dell’alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata (Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277618 – 01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME