Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47573 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47573 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
De NOMECOGNOME nato a Belvedere Marittimo (CS) 1’11/08/1994
avverso la sentenza emessa in data 28/05/2024 dal Tribunale di Catanzaro.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere dott.ssa NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie presentate dall’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia del ricorrente, c ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro – adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.- confermava l’ordinanza emessa il 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere, nelle more sostituita con la misura degli arresti domiciliari, n confronti di NOME COGNOME indagato per reato di associazione per delinquere, dedita al
narcotraffico ex art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n.309 sub capo 1), aggravato ex art. 80 cit. d.P.R. n 309 e 416 bis.1 cod. pen., nonché per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, cit. d.P.R. n. 309 sub capo 178) della provvisoria contestazione.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME con atto sottoscritto dal difensore, deducendo:
violazione di legge, in relazione agli artt. 178, 179 e 309 cod. proc. pen., per avere Tribunale illegittimamente rigettato l’istanza del COGNOME di presenziare alla udienza, perché tardivamente proposta;
-violazione di legge, in relazione all’art. 292 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesa rigettato la preliminare eccezione di nullità dell’ordinanza genetica, nonostante fosse priva d motivazione autonoma e di vaglio critico delle emergenze investigative, frutto di attività d mero assemblaggio e di copia – incolla della richiesta del Pubblico ministero;
-violazione di legge, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. e agli artt. 73 e 74 d.P.R. ottobre 1990 n. 309, e vizio di motivazione, per omissione e per illogicità manifesta, per avere il Tribunale ritenuto che il COGNOME fosse partecipe del sodalizio criminoso nonostante: i brevissimo periodo in cui lo stesso aveva operato; la contestazione di un unico episodio di spaccio; l’ambito familiare della vicenda ( il COGNOME aveva acquistato lo stupefacente dal cugino NOME COGNOME ) ; l’assenza di rapporti con gli altri presunti sodali; la non consapevolezza di agire per conto di un’associazione riconducibile alla ‘ndrangheta;
violazione di legge, in relazione all’art. 416 bis.1 cod. pen, e vizio di motivazione per omissione non avendo il Tribunale motivato in ordine alla contestata circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa: nessuna argomentazione era stata spesa per ritenere che il COGNOME avesse “coadiuvato” il cugino nella consapevolezza che l’attività di spaccio fosse finalizzata ad agevolare la consorteria ‘ndranghetista che era al vertice del c.d. “sistema Cosenza”;
-violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione p omissione e illogicità per avere il Tribunale ritenuto l’attualità e concretezza del pericolo recidiva sulla base di argomentazioni generiche senza tenere conto dello stato di incensuratezza del ricorrente, della marginalità del ruolo dallo stesso asseritamente svolto, del tempus commissi delicti (risalendo i fatti al 2021)
Il procedimento è stato trattato in forma scritta in assenza di tempestiva richiesta discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1.L’art. 309, comma 6, cod. proc. pen. prevede che la richiesta dell’indagato di partecipare alla udienza deve essere proposta contestualmente alla istanza di riesame. Le S.U. (n.11803 del 27/02/2020, COGNOME, Rv. 278491) hanno chiarito che «nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipa all’udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, fer restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.».
Pertanto, correttamente il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza del COGNOME perché tardivamente proposta.
3.11 secondo motivo è inammissibile, perché generico ed aspecifico.
3.1. Il difensore non ha specificamente evidenziato gli aspetti della motivazione, che nella prospettiva perseguita dal G.i.p. sarebbero stati condizionati in modo decisivo dalla mancanza di una valutazione autonoma, tanto da impedire di giungere ad apprezzamenti di diverso segno (ex mulbs, Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496-01; Sez.1, n. 333 del 28/11/2018, COGNOME, Rv 274760).
3.2. In ogni caso, la trascrizione nel testo del provvedimento gravato dei contribuit dichiarativi dei collaboratori di giustizia o del contenuto delle conversazioni telefoniche, ogget di captazione – sì da fare registrare in parte qua la coincidenza della richiesta cautelare e dei provvedimenti giurisdizionali -non è ex se ed eo ipso un dato evocativo della carenza di autonoma valutazione del materiale investigativo.
Sono, invece, fondati i motivi di ricorso con cui la difesa ha censurato il provvedimento sia in relazione alla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. quanto alla contestata partecipazione al sodalizio criminoso, sia Con riferimento alla attualità del pericolo di recidi ex artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
4.1. I Giudici del riesame – dopo essersi soffermati sulla genesi, sulla struttura e sul modalità operative dell’associazione criminale sub capo 1) e dopo avere evidenziato come essa fosse gestita dal clan “degli italiani” e da quello “degli zingari”, a loro volta suddivisi in gruppi, e strutturalmente collegata alla confederazione ‘ndranghetista operante nel territorio cosentino – esaminavano il ruolo ricoperto dall’attuale ricorrente (cfr pagg. 54 e ss de provvedimento).
4.2. NOME COGNOME era il pusher dell’associazione ed operava sotto le direttive del cugino NOME COGNOME vicino al gruppo degli “italiani”, dal quale sistematicamente acquistava a credito lo stupefacente che poi cedeva al dettaglio.
La gravità del quadro indiziario veniva fondata essenzialmente sulle conversazioni telefoniche – oggetto di captazione -da cui emergeva il sistematico rapporto di dare ed avere tra il NOME e
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il COGNOME e la assunzione di debiti in capo al secondo nei confronti del primo per le continue forniture di stupefacente (pag. 54 dell’ordinanza).
Osservavano al riguardo i Giudici di merito come il recupero di sostanza stupefacente – a seguito del sequestro operato dalle Forze dell’ordine – avvalorasse gli assunti accusatori in ordine alla comune gestione degli affari di droga.
Il continuativo e stabile rapporto di fornitura tra COGNOME e il COGNOME era per i Giudici di mer un elemento indiziario grave da cui desumere non solo il coinvolgimento del primo nell’attività di spaccio, ma anche la consapevolezza di fornire un contributo all’attuazione del programma criminoso riferibile al sodalizio in contestazione (pag. 56 del provvedimento).
4.3. Tale essendo l’apparato motivazionale, ritiene la Corte che esso sia carente quanto alla ritenuta intraneità del De Rose.
In materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico dì stupefacenti, occorr accertare non solo l’accordo tra i sodali e la struttura organizzativa, ma anche l’affectio societatis (così ex multis, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177 – 01), in forza della quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nella consapevolezza che le attività propri ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all’attuazione del comune programma criminale. Sebbene non sia richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati (ex multis, Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232), è pur sempre necessaria la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.
4.4. Nel caso di specie, al di là del rapporto sinallagmatico con il Bruno, nel provvedimento gravato non si rinvengono gli indicatori fattuali di una condotta criminis, che avrebbe dovuto proiettarsi oltre la sfera individuale per tradursi in un consapevole contributo al mantenimento e alla realizzazione di un più vasto e duraturo programma volto a trarre profitto del commercio di droga facente capo ad un “soggetto” autonomo (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798).
Né può logicamente sostenersi che l’affectio sodetatis dovesse eo ipso ed ex se essere desunta dal fatto che nella città di Cosenza non era consentita l’attività di spaccio se non si er inseriti in un contesto criminale (c.d. “sistema Cosenza”).
4.5 Fondate sono anche le ragioni di doglianza relative alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva non essendo state al riguardo valutate le argomentazioni specificamente addotte dal difensore quanto al ruolo svolto dal ricorrente, al fattore tempo, allo stato incensuratezza del COGNOME.
E’, invece, inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa alla ricorrenz della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.l. cod. pen.: il titolo del reato e la sanzione prevista per il reato associativo ex art. 74 cit. d.P.R. n. 309 avrebbero comunque consentito la
misura custodiale di massimo rigore e reso operativa la doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
In ogni caso, il ricorrente risulta attualmente sottoposto alla misura degli arresti domicili consentita sulla base della pena edittale prevista per il reato di cui all’art. 73, comma 1, c d.P.R n. 309.
Alle valutazioni innanzi svolte segue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 26 novembre 2024
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