Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47575 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Cosenza il 22/07/1989
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa il 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere, nelle more sostituita con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di NOME COGNOME indagato per reato di associazione per delinquere, dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. del
09 ottobre 1990 n.309 sub capo 1), aggravato ex art. 80 cit. d.P.R. n 309 e 416 bis.1 cod. pen. di cui alla provvisoria contestazione
Ha proposto ricorso NOME COGNOME con atto sottoscritto dal difensore, deducendo:
-violazione di legge, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. e all’art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n.309, e vizio di motivazione, per omissione e per illogicità manifesta, per avere il Tribunale ritenuto che il Giordano fosse partecipe del sodalizio criminoso nonostante il brevissimo periodo (circa tre mesi) in cui lo stesso aveva operato; l’assenza di rapporti con gli altri presunti sodali; la non consapevolezza di agire per conto di un’associazione riconducibile alla ‘ndrangheta.
-violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio dm motivazione per omissione e illogicità per avere il Tribunale ritenuto l’attualità e concretezza del pericolo di recidiva sulla base di argomentazioni generiche, senza valutare il fattore tempo e senza tenere conto della marginalità del ruolo dallo stesso asseritamente svolto e dalla totale rescissione dei legami con la Presti sin dal mese di luglio del 2021.
Il procedimento è stato trattato in forma scritta in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va accolto il primo motivo di ricorso con cui la difesa ha censurato il provvedimento gravato – sotto il profilo della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. – in ordine alla ritenuta partecipazione di NOME COGNOME al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico sub capo 1).
2.1. I Giudici del riesame – dopo essersi soffermati sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative dell’associazione criminale sub capo 1) e dopo avere evidenziato come essa fosse gestita dal clan “degli italiani” e da quello “degli zingari”, a loro volta suddivisi in sotto-gruppi, e strutturalmente collegata alla confederazione ‘ndranghetista operante nel territorio cosentino – esaminavano il ruolo ricoperto dall’attuale ricorrente.
2.2. Nello specifico, secondo i Giudici di merito il ricorrente – dopo l’arresto e la traduzione in carcere di NOME COGNOME, capo del sottogruppo COGNOME-Prestacustodiva e provvedeva alla vendita al minuto di sostanza stupefacente per conto
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dell’associazione, coadiuvando stabilmente NOME COGNOME che era subentrata al marito nella guida della “famiglia”.
Il Tribunale del riesame fondava la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente sulle conversazioni telefoniche – oggetto di captazione -da cui emergeva come – dal mese di aprile del 2021 e per circa tre mesi – il Giordano avesse lavorato per la Presta nella piena consapevolezza di agire non uti singuli ma come parte di un gruppo strutturato ed organizzato in considerazione :a) dei rapporti intrattenuti con il sodale NOME COGNOME ; b) del riconoscimento dello stesso quale parte del gruppo da parte degli altri associati; c) dell’interessamento che aveva mostrato nell’attività di recupero di un debito di droga a favore del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
2.3. La motivazione, per come strutturata, è carente e lacunosa.
Il COGNOME nella sostanza si relazionava solo ed esclusivamente con NOME COGNOME per conto della quale custodiva lo stupefacente e provvedeva anche alla vendita al minuto: numerose sono le conversazioni telefoniche dalle quali emerge che la Presti “dirottava” i clienti dal NOME informandolo in tempo reale dell’imminente arrivo degli assuntori.
Tutti gli altri elementi – valorizzati dai Giudici di merito per inferire consapevolezza in capo al ricorrente che il proprio modus agendi si inserisse in un contesto criminale strutturato e radicato sul territorio- assumono un valore probatorio neutro.
Non è ex se dirimente la conversazione del 26 maggio 2021 nel corso della quale il COGNOME comunicava alla COGNOME di avere incontrato NOME (i.e. NOME COGNOME, il quale si era reso disponibile a saldare il debito di droga versandogli la somma di danaro dovuta: un tale colloquio prova al più la consapevolezza in capo al ricorrente di supportare i coniugi COGNOME – COGNOME non anche l’affectio societatis.
Analoghe considerazioni si impongono quanto al contatto episodico avuto con COGNOME NOME (altro sodale) o al fatto che il COGNOME avesse incluso il NOME all’interno al gruppo, vieppiù considerando che la Presti- sin dai primi tempi- aveva mostrato insoddisfazione per il modo di gestire l’attività di spaccio al dettaglio da parte del NOME (che definiva “inaffidabile”) ed aveva manifestato la volontà di sostituirlo, cosa che di fatto accadeva con la definitiva risoluzione del rapporto.
2.5. Il rapporto sinallagmatico COGNOME – COGNOME , per quanto stabile , rimane comunque un elemento insufficiente da cui desumere l’affectio societatis.
Ed infatti, in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico dì stupefacenti, oltre all’accordo tra i sodali e alla struttura organizzativa, occorre accertare anche l’affectio societatis (così ex multis, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177 – 01), ovvero la consapevolezza che le attività
proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale. Ora, per quanto non sia richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati (ex multis, Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232), nondimeno è pur sempre necessaria la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.
Nel caso in esame, non sono stati congruamente enunciati gli indicatori fattuali di una condotta alminis che avrebbe dovuto proiettarsi oltre il rapporto bilaterale con la Presti per tradursi in un consapevole contributo al mantenimento e alla realizzazione di un più vasto e duraturo programma volto a trarre profitto del commercio di droga facente capo ad un “soggetto” autonomo.
Analogo vulnus motivazionale si riscontra in relazione al distinto thema della attualità e concretezza del pericolo di recidiva.
Le specifiche e puntuali argomentazioni addotte dal difensore – quanto al fattore tempo, al ruolo svolto in concreto dal Giordano, alla rescissione di ogni legame con la Presta sin dal mese di luglio 2021 – non possono ritenersi adeguatamente superate e vinte con il ricorso ad argomentazioni generiche riferite al fenomeno associativo nel suo complesso e/o al riferimento alla doppia presunzione ex art. 275 cod. proc. pen.
Alle valutazioni innanzi svolte segue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen..
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 03/12/2024.