Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46781 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46781 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME NOME a Pompei il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, NOME a Napoli DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Salerno il 5/05/2023
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 754 del 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, a NOME COGNOME e a NOME COGNOME per i reati ex artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 loro ascritti nelle imputazioni.
Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. GLYPH Con il ricorso di COGNOME si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere solo apparentemente risposto ai motivi di appello limitandosi a recepire gli argomenti del Giudice di primo grado. I motivi di appello hanno riguardato la responsabilità per la partecipazione alla associazione per delinquere (capo 1) e la mancata riqualificazione ex artt. 110 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990 del reato contestato nel capo 6 ex artt. 110 cod. pen. e 73, commi le 6, dello stesso decreto. Nel ricorso in esame si deduCe in termini generali una omessa risposta ai motivi di appello ma le argomentazioni si si riferiscono alla conferma della responsabilità per il capo 1 osservando che questa non può fondarsi solo sulla responsabilità per il reato-fine (capo 6) senza dimostrare il ruolo causale che con la sua condotta COGNOME avrebbe svolto per l’esistenza o per il rafforzamento della associazione, né la sua affectio societatis.
2.2. Con il ricorso di COGNOME si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti in assenza di un programma criminoso e senza individuarne gli associati e i loro ruoli così da provare la stabilità del vincolo associativo o la presenza di una affectio societatis. In particolare, si osserva che dalla conversazione del 9 aprile 2018 fra NOME e NOME emerge che il secondo agisce soltanto per sé (pretendendo di recuperare quanto stanziato per acquistare la sostanza stupefacente e eventualmente di rapinare i fratelli COGNOME ai quali quella somma era stata prima rapinata).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che non si limita a richiamare le argomentazioni e i dati, analiticamente espressi, che reggono la decisione di primo grado (p. 7-12) e i motivi di appello (p. 15, ma esplicita gli elementi di valutazione che hanno condotto la Corte d’appello a ravvisare una associazione per delinquere: la raccolta di una somma per l’acquisto di centinaia di chili di hashish (p. 16-18); la determinazione di COGNOME a recuperare la somma (200.000 euro) da lui versata e che era stata sottratta al complice COGNOME; il suo collegamento con NOME, che fu trovato in possesso di 633 chili di hashish, nell’ambito di una continuativa attività di importazione curata da COGNOME organizzando a questo scopo un gruppo stabile di persone (p. 19-20); gli apporti dei fratelli COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (p. 20-22).
Su queste basi, senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non dedotte nel ricorso, e sulla base di pertinenti massime di esperienza la sentenza ha individuato in COGNOME l’organizzatore di un gruppo di uomini (almeno dal novembre
2017 al giugno 2018), per importare e poi smerciare stupefacenti di diversa natura (hashish e cocaina), occupandosi personalmente dell’acquisto di grandi quantità di droga (1133 chilogrammi di hashish e 11 chilogrammi di cocaina), seguendo l’attività di spaccio e l’andamento degli affari, particolarmente con NOME COGNOME, e stringendo uno stabile accordo con NOME COGNOME per l’importazione dall’estero. Pertanto, il ricorso risulta inammissibile.
Il ricorso di COGNOME è parzialmente fondato.
2.1. GLYPH Con adeguata argomentazione la Corte di appello ha risposto al motivo di appello relativo alla mancata riqualificazione del reato ex art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990 – peraltro solo indirettamente rievocato ma non puntualmente espletato e tantomeno coltivato nel ricorso in esame. Infatti, sulla base dei chiari contenuti delle conversazioni intercettate ha ricostruito, con ragionamento del quale il ricorrente non aveva indicato manifeste illogicità, la condotta illecita attribuita a COGNOME nel capo 6, anche evidenziando, circa la natura della droga, che, poiché dalle conversazioni intercettata emerge che questa era da «far squagliare», doveva trattarsi di cocaina e valutando che il suo quantitativo (grammi 50) è tale da escludere il caso di lieve entità, stante l’elevato numero di dosi droganti che se ne può ricavare (p. 10, 19), mentre la compartecipazione di almeno tre persone si desume dagli stessi contenuti della ricostruzione della condotta già esplicitati nella sentenza di primo grado (p. 18, 20, 88-95, 133-136).
2.2. GLYPH Invece, la sentenza impugnata non ha fornito una risposta corretta al motivo di appello con cui il ricorrente aveva osservato che la sua partecipazione alla associazione per delinquere risulta fondata solo sui contenuti di alcune intercettazioni nel breve periodo aprile-luglio 2018 e sulla commissione di un solo reato-fine senza una dimostrazione della sua affectio societatis e della funzione da lui svolta all’interno del gruppo.
Infatti, la Corte di appello si è limitata a rilevare che il 2 aprile 2018 NOME e COGNOME, agenti per conto di COGNOME avevano consegNOME un quantitativo di cocaina a NOME (p. 19-20) e ha considerato che il successivo 6 giugno NOME e COGNOME, inviati anche in questa occasione da COGNOME, si recarono per ritirare da NOME qualcosa che, secondo una ragionevole interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate sarebbe stato denaro e/o droga (p. 20-21).
Su queste basi la sentenza ha ritenuto provata «da parte dei COGNOME e con l’attiva e consapevole partecipazione della COGNOME e del COGNOME la “costante disponibilità a fornire la sostanza oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto fra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto”, con la conseguente “coscienza e volontà” da parte
loro “di far parte dell’associazione” e per tal via “di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga”, sicché a nulla rileva il fatto, pur innegabile, che lo COGNOME si sia avvalso nel medesimo periodi anche di altri canali di approvvigionamento di droga» (p. 21).
Tuttavia la Corte di appello ha sviluppato una argomentazione (nella quale le parti tra virgolette in corsivo sono estratte dalle massime di sentenze di questa Corte di cassazione richiamate nelle note a piè di pagina che corredano la sentenza) non adeguata per dimostrare la partecipazione di COGNOME alla associazione per delinquere diretta da COGNOME, nello specifico ruolo di «compartecipe operante nella zona dell’hinterland napoletano», assieme a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, come indicato nell’imputazione (capo 1).
Si osserva che il ragionamento della Corte di appello fa leva su due episodi soltanto (il secondo peraltro con un contenuto non specificamente determiNOME) dall’indicazione dei quali non si desume quali furono le specifiche modalità di attribuzione dei compiti a COGNOME e quindi anche il suo livello di consapevolezza di inserirsi nell’ambito di una attività delinquenziale organizzata, né, per altro verso, la rilevanza del suo contributo causale al perseguimento dei fini della associazione.
2.3. GLYPH Deve allora ribadirsi quanto segue.
Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, nel verificare gli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato del quale l’agente sia stato consapevole (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276677).
In particolare, se la condotta rilevata si esaurisce nella partecipazione a uno solo o a pochi episodi (comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico) la responsabilità per il reato associativo non è esclusa, ma la prova della volontà di partecipare alla associazione deve essere particolarmente rigorosa (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, COGNOME, Rv. 258645; Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, COGNOME, Rv. 208306; Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, COGNOME, Rv. 209073) e occorre ricercare elementi di conferma dell’origine della condotta da uno schema operativo giù collaudato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440; Sez. 3 n. 36381 del 09/05/2019, COGNOME, Rv. 276701),
così da provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un ruolo specifico dell’agente funzionale all’associazione e alle sue dinamiche e espressione della coscienza e volontà dell’autore di farne parte contribuendo al suo sviluppo e non di una occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, COGNOME, Rv. 261379; Sez. 6, n. 44102 del 21/10/2008, COGNOME, Rv. 242397).
Né il vincolo associativo non può essere desunto unicamente dalla partecipazione ai reati-fine di cessione di sostanze stupefacenti, perché tali condotte non sono inequivocabilmente dimostrative dell’adesione del soggetto al gruppo criminale, non potendo neppure escludersi che l’associazione utilizzi esecutori arruolati volta per volta, non necessariamente consapevoli di operare dentro una stabile realtà organizzativa (Sez. 6, n. 49556 del 22/10/2003, Marigliano, Rv. 227826). Così, per esempio, lo svolgimento dell’attività di corriere per conto del gruppo non prova automaticamente la sua partecipazione alla associazione se non è dimostrato che l’agente, consapevole dell’esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisce volontariamente a tale programma assicurando la sua stabile disponibilità per attuarlo (Sez. 4,n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269881; Sez. 6, n. 5150 del 16/01/2014, Nosa, Rv. 258570).
Da quanto precede derivano l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 3009 del 1990 contestato a COGNOME NOME, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, su tale capo, e il conseguente venir meno di rilevanza attuale della questione concernente la determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 3009 del 1990 contestato a COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio su tale capo alla Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2023