Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47050 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nata a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni presentate dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di
NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa il 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, indagata per reato di associazione per delinquere, dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n.309 sub capo 1), aggravato ex art. 80 cit.
d.P.R. n. 309 e 416 bis.1 cod. pen., nonché per i reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente ex art. 73,comma 1, cit. d.P.R. n. 309 e di detenzione illegale e porto di arma comune da sparo.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo:
-violazione di legge, in relazione all’art. 292 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame rigettato la preliminare eccezione di nullità dell’ordinanza genetica nonostante fosse priva di motivazione autonoma e di vaglio critico delle emergenze investigative, frutto di attività di mero assemblaggio e di copia – incolla della richiesta del Pubblico ministero;
-violazione di legge, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. e agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e vizio di motivazione, per omissione e per illogicità manifesta, per avere il Tribunale ritenuto che la COGNOME fosse partecipe del RAGIONE_SOCIALE criminoso nonostante il brevissimo periodo (gennaio /febbraio del 2021) in cui la stessa aveva operato; l’ambito familiare della vicenda ( la COGNOME conviveva con il marito che era il vero dominus e che gestiva i rapporti con l’COGNOME) ; l’assenza di rapporti con gli altri presunti sodali; la non consapevolezza di agire per conto di un’associazione riconducibile alla ‘ndrangheta. Ed ancora, i Giudici di merito avevano errato nel ritenere che la COGNOME fosse concorrente nel reato di detenzione di sostanza stupefacente sub capo 168), benchè unico soggetto responsabile della custodia dello stupefacente fosse il di lei marito;
-vizio di motivazione per illogicità manifesta in relazione all’episodio contestato al capo 169), per avere il Tribunale ritenuto che la COGNOME e l’COGNOME – nel corso del colloquio del 17 febbraio 2021- si riferissero ad un’arma da sparo e alla necessità di custodirla in un luogo sicuro;
violazione di legge, in relazione all’art. 416 bis.1 cod. pen, e vizio di motivazione per omissione, non avendo il Tribunale motivato in ordine alla contestata circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa : nessuna argomentazione era stata spesa per ritenere che la COGNOME avesse “coadiuvato” il marito e il genero nella consapevolezza che l’attività di spaccio fosse finalizzata ad agevolare il RAGIONE_SOCIALE e la consorteria RAGIONE_SOCIALE che era al vertice del c.d. “sistema Cosenza”;
-violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione e illogicità, per avere il Tribunale ritenuto l’attualità e concretezza del pericolo di recidiva sulla base di argomentazioni generiche, senza tenere conto dello stato di incensuratezza della NOME, della marginalità del ruolo dalla stessa asseritamente svolto, del regolare svolgimento di attività lavorativa da oltre venti anni e della mancanza di ogni collegamento con COGNOME e l’COGNOME.
2 GLYPH
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.1. Il primo motivo – con cui il difensore ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato per difetto di autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi posti a fondamento della richiesta cautelare – è inammissibile per genericità e difetto di a utosufficienza.
In primo luogo, non sono stati indicati gli atti – ai fini dell’inserimento nel fascicolo formato dalla Cancelleria del Giudice “a quo” ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.- da cui possa desumersi la ritualità ( rectíus specificità) della eccezione di nullità formulata innanzi al Tribunale del riesame, trattandosi di nullità relativa. Ed invero, «laddove l’eccezione di nullità sollevata innanzi al Tribunale del riesame sia generica e consista nel lamentare l’assenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, senza indicare i passaggi dell’ordinanza genetica che ricalcano o richiamano la richiesta cautelare, o […]senza indicare ‘le ragioni per cui tale omissione avrebbe impedito valutazioni alternative di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non si rende necessario per il Tribunale fornire una motivazione più articolata, indicando in modo specifico le pagine e i passaggi in cui è dato rinvenire la detta valutazione autonoma, poiché una diversa interpretazione finirebbe con il porre a carico del Tribunale un onere motivazionale eccessivamente gravoso e ingiustificato» ( Sez.2 , n. 42333 del 12/09/2019, RV 278001)
Il difensore non ha inoltre evidenziato quali fossero i deficit motivazionali che avrebbero impedito di formulare apprezzamenti di segno contrario e/o di giungere a conclusioni diverse da quelle adottate (ex rnultis, Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, COGNOME, Rv. 277496-01; Sez.1, n. 333 del 28/11/2018, COGNOME, Rv 274760).
Sono, invece, fondati i motivi di ricorso con cui la difesa ha censurato il provvedimento gravato – sotto il profilo della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. – in ordine alla ritenuta partecipazione di NOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE
criminoso dedito al narcotraffico sub capo 1 e alla illegale detenzione di arma comune da sparo sub capo 169.
2.1. I Giudici del riesame – dopo essersi soffermati sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative dell’associazione criminale e dopo avere evidenziato come essa fosse gestita dal clan “RAGIONE_SOCIALE” e da quello “RAGIONE_SOCIALE“, a loro volta suddivisi in sotto-gruppi, e strutturalmente collegata alla RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio cosentino – esaminavano nel dettaglio il ruolo ricoperto dall’attuale ricorrente (cfr pagg. 15 e ss del provvedimento).
2.2. Nello specifico, secondo i Giudici di merito NOME COGNOME – unitamente al marito NOME COGNOME – custodiva presso la propria abitazione sostanza stupefacente e provvedeva alla consegna su richiesta del genero NOME COGNOME per conto e nell’interesse del gruppo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE facente capo a NOME COGNOME.
Il Tribunale del riesame fondava la gravità del quadro indiziario sulle conversazioni telefoniche – oggetto di captazione – e sui filmati, estrapolati dalle telecamere predisposte all’esterno dell’abitazione dell’COGNOME, da cui emergeva che – immediatamente dopo la telefonata tra COGNOME e NOME COGNOME o anche tra COGNOME e la stessa COGNOME, in cui chiaro era il riferimento alla necessità di procedere alla consegna di un quid , indicato ora esplicitamente nel “fumo” ora cripticamente con l’utilizzo del sostantivo” la vecchia” – la donna si recava per la consegna presso l’abitazione del genero.
Osservavano i Giudici come non vi fosse alcun dubbio che l’oggetto del discorso e la causa dei successivi incontri fosse da individuare nella consegna di sostanza stupefacente anche per gli esiti del sequestro presso l’abitazione dei coniugi COGNOME – COGNOME in data 17 febbraio 2021 che aveva consentito il recupero di 300 grammi di cocaina e di 91 grammi di hashish.
2.3. La conversazione del 17 febbraio 2019 – nel corso della quale NOME ed NOME facevano riferimento alla necessità di “scaricare” l’oggetto e di portarlo a casa di “NOME” veniva inoltre valorizzata dai Giudici del riesame per desumere la gravità del quadro indiziario anche in ordine alla detenzione illegale dell’arma da sparo sub capo 169 della contestazione provvisoria.
2.4. Tale essendo l’apparato motivazionale posto a fondamento del provvedimento impugnato ritiene questa Corte come non siano state convincentemente e congruamente evidenziate le ragioni da cui desumere la consapevolezza in capo alla RAGIONE_SOCIALE di fornire un contributo causalmente collegato alla conservazione del RAGIONE_SOCIALE e all’attuazione del programma criminoso.
Va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico dì stupefacenti, oltre all’accordo tra i sodali e alla struttura organizzativa, occorre accertare anche
l’affectio societatis (così ex multis, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177 – 01), ovvero la consapevolezza che la propria attività si affianchi a quella di altri e che tutte insieme contribuiscano all’attuazione del comune programma criminale.
Sebbene non sia richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati (ex multis, Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232), nondimeno è pur sempre necessaria la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.
2.5. Nel caso di specie, come risulta dall’ordinanza impugnata, la ricorrente si relazionava esclusivamente con il genero COGNOME, al quale consegnava di volta in volta e su richiesta la sostanza stupefacente che custodiva in casa.
Né sembra possibile sostenere- anche in ragione delle modalità operative della NOME, che si concretizzavano nell’affiancamento all’COGNOME senza il coinvolgimento in ulteriori attività – che l’affectio societatis potesse desumersi dal fatto che nella città di Cosenza non fosse consentita l’attività di spaccio se non si era inseriti in un contesto criminale organizzato (cd “sistema Cosenza”).
2.6. Al netto della disponibilità della ricorrente a custodire in casa e a consegnare lo stupefacente al genero, non sono stati evidenziati, allo stato, elementi per ritenere che il modus operandi della NOME si proiettasse oltre il rapporto bilaterale con l’COGNOME, per tradursi nella costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il RAGIONE_SOCIALE faceva traffico, tale da determinare un durevole rapporto e con la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (così, Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798).
Analogo vulnus motivazionale si riscontra in relazione alla gravità indiziaria quanto al reato di detenzione e di porto di arma sub capo 169): il colloquio telefonico – richiamato dai Giudici di merito – non offre elementi chiari da cui effettivamente potere desumere che “l’oggetto da scaricare” e da portare ad “NOME” fosse, in primo luogo, univocamente identificabile in un’arma comune da sparo e, in secondo luogo, che essa fosse illegalmente detenuta proprio a casa della COGNOME.
Infondata è, invece, la ragione di doglianza quanto alla gravità del quadro indiziario in ordine alla provvisoria contestazione di detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, d.P.R. cit.
Il Tribunale, con motivazione congrua e ancorata al dato probatorio, ha escluso l’ipotesi della mera connivenza e correttamente ricondotto il contributo fornito dalla RAGIONE_SOCIALE nella ipotesi concorsuale ex art. 110 cod. pen.: la donna custodiva in casa lo stupefacente unitamente al marito, al momento della perquisizione e del sequestro dello stupefacente immediatamente informava il genero dell’accaduto manifestando preoccupazione ma anche compiacimento per il parziale recupero, era sempre disponibile a consegnare lo stupefacente presso l’abitazione del genero ogni qualvolta le veniva ordinato.
E’, altresì, infondata la doglianza relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 416 bis.l. cod. pen. e all’art. 80 d.P.R. cit.
Ed invero, la sanzione prevista per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. cit. avrebbe comunque consentito la misura custodiale di massimo rigore.
In ogni caso, la COGNOME è attualmente sottoposta alla misura RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari i consentita per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R cit.
Fondate sono, infine, le ragioni di doglianza relative alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva, non essendo state al riguardo valutate le argomentazioni specificamente addotte dal difensore quanto al ruolo svolto in concreto dalla NOME, alla rescissione dei legami con il genero, al regolare svolgimento di attività lavorativa.
Alle su esposte considerazioni segue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 14/11/2024.