Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 09/08/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di riesame avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari
di Bari, in data 13 luglio 2023, ha applicato a NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente è indagato per i reati di cui:
agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), per aver preso parte ad un’associazione dedita al narcotraffico, promossa e diretta dai vertici della RAGIONE_SOCIALE, con l’aggravante della finalità di agevolare il predetto sodalizio;
agli artt. 73 d.P.R. e 416-bis.1 cod. pen. (capo 52), per avere ricevuto 40 gr. al mese di cocaina, sostanza detenuta e ceduta nella piazze di spaccio foggiane da gennaio a marzo 2018 con la finalità di agevolazione del predetto sodalizio mafioso.
Ricorre l’indagato con atto a firma del difensore, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge, in relazione all’ art. 74 d.P.R. cit., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato associativo. Il rapporto di stabile ed organica compenetrazione del ricorrente con il gruppo criminale non può essere desunto dalle frequentazioni e dai rapporti dallo stesso
intrattenuti con gli affiliati.
Dagli atti di indagine è emerso come l’associazione avesse imposto la vendita di cocaina agli spacciatori, costringendoli a rifornirsi dai propri canali e come vigilasse costantemente, attraverso una fitta rete informativa, sull’attività delle piazze di spaccio, sicché non vi sarebbe stata da parte del ricorrente un’adesione spontanea al sodalizio e difetterebbe la “affectio societatis”, intesa quale consapevolezza e volontà di contribuire con i propri apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.
Sotto altro profilo, non può dirsi certa la identificazione nel ricorrente del soggetto soprannominato “COGNOME lingua” nelle intercettazioni telefoniche di cui ai progressivi nn. 718 e 755.
2.2. Inosservanza od erronea applicazione di legge, in relazione all’ art. 192 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, di cui non è stata vagliata l’attendibilità intrinseca ed estrinseca, sarebbero prive di idonei riscontri. Esse non si riscontrano reciprocamente e non sono suffragate dal contenuto delle intercettazioni e dai sequestri.
Il patrimonio conoscitivo di COGNOME si arresta al 2016, anno a partire dal quale lo stesso era stato detenuto in carcere; egli ha riferito di avere consegnato
la droga personalmente al ricorrente là dove, secondo il tenore della contestazione, fornitore di questi sarebbe stato NOME COGNOME. Alcun contributo alla conoscenza dei fatti proviene dalle dichiarazioni di COGNOME, il quale si è limitato ad affermar che “COGNOME lingua” era uomo di “mezzo alla strada”.
2.3. Inosservanza o erronea applicazione di legge, in relazione all’ art. 416bis.1 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione.
L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva, in quanto incentrata sulla motivazione a delinquere del soggetto, desumibile dalla direzione finalistica della condotta, mentre nel caso in disamina non vi è prova che l’agevolazione del “clan”, e non di singoli suoi esponenti (ancorché aventi ruolo apicale), fosse il movente esclusivo o dominante della azione criminosa del ricorrente.
2.4. Inosservanza o erronea applicazione di legge, in relazione agli artt. 274 e “292, lett. c-bis”cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Venendo in rilievo reati per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto motivare sulla permanenza all’attualità del periculum libertatis, atteso che l’ultimo dei reati-scopo risale al 2018. Sebbene la condotta associativa sia stata contestata senza termine finale, non vi è prova di perduranza di un ruolo attivo del ricorrente dopo tale momento.
il Tribunale avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misura meno afflittiva.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Tutti i motivi sono aspecifici perché pedissequamente reiterativi delle censure già poste all’attenzione del Tribunale del riesame e dallo stesso compiutamente vagliate e disattese, così da non assolvere alla funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014; Lavorato, Rv. 259425).
2. Quanto al primo motivo, relativo al reato associativo, è stata ricostruita dal Tribunale la struttura tripartita della associazione criminale dedita al traffico di cocaina, composta dagli esponenti di vertice delle tre storiche batterie della “RAGIONE_SOCIALE“, la quale aveva costituito nel territorio di riferimento una sorta di monopolio, basato sulla imposizione agli addetti alla distribuzione dei quantitativi di droga da smerciare, del prezzo di acquisto e di rivendita dello stupefacente. Costoro – i cui nominativi risultano dalle “liste” rinvenute e sequestrate dagli inquirenti – erano dunque tenuti ad avvalersi dei canali di approvvigionamento indicati dal direttorio e a conferire i proventi dello spaccio, che confluivano in una cassa comune.
In tale contesto, NOME COGNOME era inserito nella compagine del “grande spacciatore” NOME COGNOME, a sua volta riconducibile alla batteria RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, essendo addetto alla commercializzazione al dettaglio della cocaina in una delle piazze di spaccio locali.
Dato tale sostrato fattuale, suffragato da un ampio corredo indiziario, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di principii di diritto ampiamente consolidati.
In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione a sodalizio, ed in particolare dell’ “affectio”. di ciascun aderente ad esso, anzitutto è irrilevante la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (tra le tante, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).
Sempre sul piano dell’elemento psicologico, il dolo del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo, e quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente (cfr. Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, COGNOME, Rv. 283351-04; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251012-01; Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, COGNOME, Rv. 208306-01), mentre l’esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non assume valenza ostativa: nell’ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 20/05/2019, COGNOME, Rv. 276068 – 02, in relazione a fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva ritenuto sussistente l’ipotesi associativa anche a fronte di contrapposte pretese creditorie e debitorie tra i singoli partecipi).
Ne consegue che il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che rivestono posizioni contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all’ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell’economia del fenomeno collettivo (Sez. 6, n. 20069 del 11/02/2008, Oidih, Rv. 239643).
Ciò posto, il Tribunale ha chiarito con argomentazioni scevre da illogicità come l’indagato abbia rivelato, con la propria condotta, non la volontà di cooperare con il solo singolo associato (ancorché di livello apicale), ma con il gruppo, essendo tipicamente inserito nelle dinamiche operative del sodalizio, con un ruolo funzionale all’esistenza e al rafforzamento di esso (Sez. 6, n. 27605 del 17/04/2012, Notarianni, Rv. 253021). La continuità, la frequenza e l’intensità di rapporti, non con il solo NOME COGNOME, ma anche con altri esponenti della organizzazione, sono chiari elementi dimostrativi dell’inserimento del medesimo nella catena di distribuzione della cocaina. La piena conoscenza dei flussi stabiliti dagli apicali, che imponevano a ciascuno i quantitativi da ritirare periodicamente dal fornitore e da smerciare in un arco di tempo predeterminato e ad un prezzo dato, nonché l’adesione alle regole di volta in volta imposte (ad esempio in relazione alla vicenda della sospensione temporanea delle forniture) costituiscono indice univoco della consapevolezza da parte di RAGIONE_SOCIALE della propria appartenenza alla consorteria.
Dimostrative dell’ “affectio societatis” sono, poi, le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME, i quali hanno confermato che tale consapevolezza era radicata in tutti i soggetti che curavano la distribuzione dello stupefacente.
Reiterativa da parte del ricorrente è pure la dedotta non compatibilità con un’adesione volontaria al gruppo del vincolo alle regole imposte dai vertici del sodalizio che gestiva in regime di monopolio le piazze di spaccio: nell’ordinanza impugnata è coerentemente spiegato che si trattava di regole cogenti, di condizioni imprescindibilmente imposte a chi intendesse spacciare, ma che di certo tale attività criminosa non era necessitata.
3. Sulla identificazione nell’indagato del soggetto indicato con lo pseudonimo di “COGNOME lingua”, l’ordinanza si diffonde alle pagg. da 15 a 21 in termini esaustivi, a partire dal riconoscimento fotografico, operato senza incongruenze di rilievo dai collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, mentre le censure difensive si risolvono nella sollecitazione ad operare una alternativa
lettura dell’ampio compendio dimostrativo che suffraga tale identificazione, non consentita in questa Sede di legittimità.
Va ribadito, in proposito, che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, ed essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).
4. Così pure, non sono consentite le deduzioni che riguardano la ricostruzione dei fatti, o sollecitano una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628) e Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828), formulate dalla difesa con riguardo al contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia. Al riguardo, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, deve evidenziarsi che le dichiarazioni dei collaboratori sono state vagliate dal Tribunale, pur se in termini stringati, in canoni di attendibilità intrinseca e estrinseca, essendosene apprezzata la precisione ed univocità, ed essendo stati indicati gli elementi di riscontro estrinseco acquisiti (v. pag. 20 dell’ordinanza).
Le doglianze espresse in relazione alle dichiarazioni di COGNOME, per il fatto che si riferiscono ad un periodo pregresso rispetto a quello in cui si colloca la condotta in addebito, risultano prive di decisiva rilevanza (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218), posto che il compendio indiziario è costituito anche dalle dichiarazioni di COGNOME, dalle risultanze dell’attività intercettiva, dai sequestri sostanze stupefacenti e dagli accertamenti tossicologici, nonché dai riscontri documentali (liste degli aderenti) sulla composizione delle “batterie”.
Il terzo motivo, là dove lamenta inosservanza dell’art. 416-bis.1. cod. pen. ed omessa motivazione sulla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE in relazione al reato associativo non è supportato da interesse e comunque / è manifestamente infondato. Nel procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto ed attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso
in cui ciò incida sull'”an” o sul “quomodo” della misura. (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489), là dove nella specie la esclusione dell’aggravante non incide sulla durata dei termini di custodia e, avuto riguardo al titolo di reato contestato, non sarebbe idonea a far venir meno la presunzione relativa di adeguatezza delle esigenze.
Si tratta di censure comunque aspecifiche, perché non si confrontano con il provvedimento impugnato.
La motivazione sulla ricorrenza dei presupposti della aggravante, tanto nella forma della finalità agevolativa del sodalizio, quanto nella forma del c.d. metodo mafioso, è tutt’altro che assertiva, ma anzi diffusa in tutto il provvedimento.
Il provvedimento impugnato contiene nella sua motivazione riferimenti argomentativi del tutto congrui che evidenziano: a) l’esistenza di un sistema, allestito dai vertici dell’associazione denominata “RAGIONE_SOCIALE“, per la gestione del traffico di stupefacenti, che ne perpetrava il controllo egemonico del territorio, secondo un metodo che (attraverso le imposizioni e le “punizioni” ) aveva evidenti connotati di mafiosità: b) la consapevolezza, da parte dell’indagato, della finalità di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell predetta “RAGIONE_SOCIALE“.
Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, . ha poi precisato che non è necessario che la circostanza aggravante dell’avere agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso – la quale ha carattere soggettivo, inerendo ai motivi a delinquere – sia propria dell’agente, in quanto essa si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278734 – 01).
6. Quanto al quarto motivo, con cui si deducono la inosservanza degli artt. 274 e 292 lett. c-bis) cod. proc. pen. e una pluralità di vizi di motivazione, deve tenersi conto che il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; una valutazione che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del
20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
Con riguardo al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata contiene una motivazione logica e completa in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, essendosi evidenziato come, dalla nota dei Carabinieri di Foggia del 28 luglio 2023, sia emersa la perduranza della consorteria in ragione del sequestro di un consistente quantitativo di cocaina in capo ad un fornitore del ricorrente; mentre con riferimento a questi sono stati valorizzati precedenti anche di polizia per il reato di cui all’ art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, risalenti agli anni 2020, 2021 e 2023.
Dunque, il giudizio prognostico è agganciato a solidi riferimenti di ordine sintomatico di una perdurante pericolosità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Alla Cancelleria fanno carico gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/01/2024