Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34497 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 34497  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del l’11.04.2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO,  difensore  di  fiducia  di  NOME COGNOME,  che  ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma , adito in sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale il 10 marzo 2025 nei confronti di NOME COGNOME, al quale sono stati provvisoriamente contestati il reato di cui all’art. 74 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n 309 per avere fatto parte , con il ruolo di promotore, de ll’associazione facente capo a NOME COGNOME, dedita all’acquisto anche per il tramite di canali esteri e alla cessione di ingenti quantità
di  sostanze  stupefacenti  del  tipo  cocaina,  marijuana  e  hashish  in  favore  dei ‘ gestor i’ delle piazze di spaccio di INDIRIZZO Bella INDIRIZZO sub 1) , nonché i reati di rapina aggravata , di detenzione e cessione di ingenti quantità di stupefacente e di porto in luogo pubblico di armi di cui ai capi nr 3),4),5),6),7).
Avverso il provvedimento NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, con cui ha dedotto:
-con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R.n 309 cit. e vizio di motivazione per omissione e illogicità per avere il Tribunale del riesame ritenuto esistente una vera e propria ‘holding’ del crimine nonostante l’assenza d i ‘ affectio societatis ‘ tra i presunti partecipi al sodalizio criminoso. I Giudici della cautela avrebbero omesso di valutare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da cui era emerso che i ‘ gestori ‘ delle singole piazze di spaccio asseritamente ritenuti partecipi del sodalizio in contestazione -operavano in autonomia, gestendo ognuno per conto proprio autonomi affari illeciti e rivolgendosi per gli approvvigionamenti a diversi canali di rifornimento.
Dunque, la non esclusività del rapporto di affari con l’asserita associazione del COGNOME e  la  circostanza  che  quest’ultimo,  stando  al narrato  del  collaboratore NOME COGNOME, vendesse lo stupefacente a prezzi COGNOME e ne imponesse anche con metodi violenti l’acquisto da parte delle piazze di  spaccio avrebbero smentito, secondo il difensore, l’impostazione accusatoria per l’evidente mancanza di ‘ affectio societatis ‘;
-con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ruolo apicale asseritamente svolto dal ricorrente all’interno del presunto sodalizio. NOME COGNOME non aveva poteri gestori e di coordinamento posto che agiva per conto del COGNOME e comunque dal 21 aprile 2018 si trovava in stato di detenzione; – con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’attualità dei pericula libertatis e alla adeguatezza della misura custodiale, in considerazione del l’apprezzabile lasso di tempo decorso dalla presunta commissione dei fatti e dello stato di detenzione del ricorrente ma anche del COGNOME senza soluzione di continuità.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma partecipata – il Pg e il difensore hanno illustrato le rispettive conclusioni, riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Il Tribunale del riesame -sulla scorta di un percorso argomentativo puntuale, per nulla illogico e saldamente ancorato alle fonti di prova poste a fondamento dell’attività di indagine, nella specie rappresentate dalle plurime dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche e dalla messagistica scambiata per il tramite delle chat criptografate Encrochat e Sky Ecc -ha ravvisato la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, di cui ha individuato l’organigramma e le modalità operative: NOME COGNOME era a capo del sodalizio ed avvalendosi del costante supporto di NOME COGNOME, con il quale era ‘in società’ , ma anche del contributo del cognato NOME COGNOME e di NOME COGNOME , anche mediante stabili contatti con narcotrafficanti albanesi, riforniva stabilmente di ingenti quantità di sostanze stupefacenti di vario tipo , droghe pesanti e leggere, le diverse piazze di spaccio del quartiere INDIRIZZO a Roma. Il gruppo – benchè praticasse prezzi COGNOME – era diventato il fornitore stabile delle singole piazze del l’indicato quartiere, perché i proprietari /gestori di esse « ‘ ogni due per tre gli chiedono qualche favore …si rivolgono a lui quando c’hanno problemi ; lui glieli risolve e loro prendono la droga da lui … COGNOME è temuto quale persona violenta …è uno pericoloso che ti spara in faccia … è uno d’azione e lo ha dimostrato…’ (cfr le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia trascritte a pagg. 7 e ss dell’ordina nza de libertate). Concludevano, quindi, i Giudici della cautela che il COGNOME – per caratura e fama criminale -era in grado di garantire la ‘ pax ‘ delinquenziale all’interno delle piazze di spaccio (cfr pagg. 9 e ss sulle attività svolte dal COGNOME in aiuto e supporto deli singoli ‘proprietari e gestori’ delle piazze di spaccio) e che, proprio in ragione della protezione offerta e della capacità di risoluzione dei problemi ‘di gestione’ delle piazze, gli affari di droga erano assai proficui. Il volume di affari, infatti, era imponente per il quantitativo di sostanza che quotidianamente veniva movimentata e per la ciclicità delle transazioni che si svolgevano senza soluzione di continuità (cfr pag. 15 e ss dell’ordinanza).
2.2. Ebbene in presenza di tale ordito motivazionale, sono infondate le censure del difensore, secondo cui la complessiva vicenda andrebbe inquadrata nell’ambito di singole ed autonome transazioni piuttosto che nel fenomeno associativo  non ravvisabile per difetto di ‘ affectio societatis ‘ , per la non esclusività del rapporto di fornitura, per la contrapposizione degli interessi tra fornitore e acquirenti e per i prezzi COGNOME imposti anche con violenza dal COGNOME.
Va rammentato che, per costante giurisprudenza di legittimità, l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile non solo nel caso in cui i sodali agiscono, in via parallela, per la realizzazione di uno scopo comune (i profitti derivanti dallo spaccio della droga), ma anche in relazione al vincolo derivante da  un  rapporto  continuativo  di fornitura di  sostanze
stupefacenti in cui le parti perseguano propri interessi di profitto (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 251574; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, COGNOME, Rv. 208231). Pertanto, la diversità di scopo personale o la diversità dell’utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare così come la fisiologica contrapposizione di interessi che connota il rapporto sinallagmatico tra il fornitore e il sodalizio non sono ostativi alla configurabilità e persistenza del vincolo associativo (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Rv. 276068). Il vincolo associativo può essere, infatti, ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all’ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell’economia del fenomeno associativo (Sez. 6, n. 20069 del 11/02/2008, Rv. 239643). Nondimeno affinchè il rapporto di fornitura possa ‘novarsi’ in un vincolo stabile e duraturo è necessario accertare una serie di elementi fattuali quali ad esempio la durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, le modalità dell’approvvigionamento continuativo di stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 259881). Non si richiede invece che tale rapporto di fornitura sia anche connotato da esclusività (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 265764). In ordine poi all’elemento psicologico, è sufficiente accertare che tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale l’attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e che l’acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).
2.3. Il Tribunale del riesame – nel ravvisare la gravità indiziaria in ordine alla configurabilità di un rapporto di carattere societario , che andasse oltre la singola operazione negoziale -ha fatto corretta applicazione dei citati principi di diritto avendo congruamente argomentato in ordine alla stabilità, alla ciclicità e alla durata nel tempo del rapporto di fornitura, alla natura e al peso delle transazioni, che avevano ad oggetto quantitativi imponenti di sostanza stupefacente di diversa tipologia, al rapporto di affidamento nella persona del COGNOME che era diventato il punto di riferimento delle piazze del quartiere garantendo la pax interna e così assicurando la proficuità degli affari di droga, interesse comune a tutte le parti in causa.
Tale essendo l’impianto motivazion ale la dedotta non esclusività del rapporto di affari, effettivamente emersa dal momento che i detentori delle piazze di spaccio si rivolgevano anche a diversi canali di rifornimento, è un elemento che non intacca la gravità indiziaria. Né, nel descritto contesto operativo, esclude l’affectio societatis la vendita da parte del COGNOME a prezzi COGNOME. Come ben evidenziato dai giudici di merito i singoli gestori delle piazze traevano dal rapporto di affari con il COGNOME vantaggi ed utilità , e un sicuro tornaconto personale : il COGNOME era una figura carismatica, capace di affrontare e risolvere i problemi di gestione delle piazze di spaccio, di dirimere le controversie per l’affidamento a nuovi gestori, sovente posti a capo della piazza proprio grazie all’influenza e all’intervento in loro favore del COGNOME, di assicurare il rispetto delle regole all’interno del quar tiere ( è il caso per esempio della spedizione punitiva ai danni di tale NOME COGNOME che aveva aperto una piazza facendo concorrenza ai COGNOME vicini a COGNOME) e quindi la floridità degli affari. Tutto il sistema, dunque, per come organizzato era in grado di assicurare la stabilità degli approvvigionamenti e della fornitura al dettaglio di stupefacente, soddisfacendo così gli interessi di tutte le parti a vario titolo coinvolte.
In forza di tali argomentazioni è, dunque, incensurabile sia per il rigore logico sia per la corretta applicazione dei principi di diritto la  motivazione  del provvedimento in verifica quanto alla gravità del quadro indiziario in ordine alla sussistenza del fenomeno associativo.
E’ inammissibile per aspecific ità e perché declinato in fatto il motivo di ricorso con cui si contesta la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio del COGNOME.
Nel provvedimento impugnato si è dato ampiamente conto della vicinanza del ricorrente alla persona di NOME COGNOME , rilevandosi come i due agissero in sinergia nell’interesse dell’associazione e come il COGNOME supportasse costantemente l’attività del COGNOME : gli accordi per le consegne e per le riforniture in favore delle piazze di spaccio potevano essere indifferentemente conclusi con l’uno e l’altro ; analogamente anche COGNOME al pari del COGNOME intratteneva rapporti di affari direttamente con i narcotrafficanti stranieri , ( cft pag. 8 e ss del provvedimento per le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME e NOME COGNOME; pag. 16 e ss ); lo stesso COGNOME aveva intessuto rapporti amicali con il boss del narcotraffico NOME COGNOME, a cui il COGNOME era particolarmente legato (pagg. 18 e ss). Che poi COGNOME e COGNOME fossero in società è conclusione che in Giudici della cautela, oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori, hanno tratto dalla disamina del modus agendi del COGNOME. Ed infatti, a seguito del l’arresto del COGNOME, COGNOME aveva garantito al ricorrente assistenza legale, si era interessato
costantemente dell’evolversi della vicenda giudiziaria nominando e mantenendo i rapporti con il legale, aveva provveduto a riscuotere i crediti personali del COGNOME, aveva messo da parte la ‘ quota di profitti ‘ dell’attività societaria che spettava al COGNOME.
3.1. Anche in relazione alla gravità indiziaria in ordine alla intraneità al sodalizio l’ordito  motivazionale  del  provvedimento poggia  su  un  esauriente  e  logico apparato  argomentativo.  Non  è,  peraltro,  consentito  alla  Corte  di  cassazione sovrapporre una nuova valutazione, per quanto ritenuta più adeguata, rispetto a quella  accolta  dai  giudici  di  merito,  là  dove  nella  ordinanza  impugnata  si rinvengano le argomentazioni capaci di dar ragione delle decisioni conclusive.
D’altronde il difensore, sotto la apparenza formale di richiesta di controllo logico della motivazione, per un verso, rivisita il materiale indiziario acquisito pretendendone un diverso apprezzamento e, per altro verso, prospetta fatti che non sono in grado di destrutturare la logicità della motivazione, come ad esempio l’allegato stato di detenzione del COGNOME nel corso dell’anno 2018. L ‘atteggiamento tenuto in tale occasione dal COGNOME è stato correttamente interpretato come un grave indizio della esistenza del vincolo associativo e della partecipazione ad esso del COGNOME ( cfr pag. 17 dell’ordinanza) , posto che l’attivazione di una rete di assistenza reciproca è notoriamente uno degli elementi sintomatici ed evocativi dell’ affectio societatis . Peraltro, lo stato di detenzione non recide ex se e in modo automatico il vincolo associativo avendo la giurisprudenza di legittimità evidenziato il mancato automatismo di qualsiasi cesura della condotta derivante dallo stato di restrizione carceraria . E anche di ciò i Giudici hanno dato logicamente conto, rilevando che, a seguito dell’arresto del 2018 , il COGNOME, collocato in regime di detenzione domiciliare, continuò a mantenere i rapporti di affari con il COGNOME e che nonostante la successiva detenzione sia di COGNOME che di COGNOME il sodalizio fu operativo almeno fino al 2023 per la reggenza ad interim di NOME COGNOME.
Anche la doglianza avente ad oggetto il ritenuto ruolo apicale del COGNOME è inammissibile.  A l netto della attualità e concretezza dell’interesse ad impugnare posto che in sede cautelare il ruolo rivestito all’interno del sodalizio non spiega incidenza sul regime custodiale, va rilevato come il provvedimento anche in parte qua sia esente da vulnus motivazionali e violazioni di legge.
Il tema è stato esaustivamente scrutinato dai Giudici della cautela alla pagina 20  del  provvedimento  là  dove  è  stato  rilevato  che  il  COGNOME  :  a)  era  stato  il mandante , assieme al COGNOME, della rapina a mani armata ai danni del COGNOME ed  era  intervenuto  in  prima  persona  per  sostenere  le  attività  del  sodalizio  ;b) aveva in prima persona  intessuto rapporti di affari con i fornitori albanesi ed era
spesso delegato alle trattative di acquisto ;c) era stato designato custode per conto del sodalizio di 107 kg di cocaina. Nella prospettazione dei giudici di merito i compiti affidati al COGNOME e le funzioni dallo stesso svolte all’interno del sodalizio erano espressione di un potere gestorio che può essere esercitato solo da chi all’interno del sodalizio riveste un ruolo apicale o semi -apicale. Una tale valutazione è corretta e scevra da errori di diritto: il ruolo di promotore va riconosciuto non solo in capo a chi sia stato l’iniziatore dell’associazione, coagulando attorno a sé i primi consensi partecipativi, ma anche in capo a colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali (ex multis, Sez. 3, n 45536 del 19/05/2022, Rv 284199)
Al cospetto di tali argomentazioni la censura difensiva è generica perchè fondata sulla asserita l’impossibilità di desumere la posizione apicale per difetto di poteri gestori: il difetto di specificità intrinseca è evidente.
5 .  Inammissibile  è  anche  l’ultimo  motivo  relativo  all’attualità  dei pericula libertatis, ravvisato nel caso in esame nel pericolo di recidiva, e alla adeguatezza della misura custodiale, perché riversato in fatto e aspecifico.
Quanto alla prognosi di pericolosità, la valutazione postula una verifica complessiva da non rapportare solo all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma che deve estendersi anche alla possibilità di commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv. 280243 -01). Per tale ragione il decorso del tempo e la rescissione del vincolo non sono da soli idonei a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (Sez.3, n 16357 del 12/01/2021, Rv 281293).
5.1. Nel caso in esame, l a valutazione dell’attualità e persistenza della esigenze cautelari poggia su una motivazione logica e conforme ai citati principi, essendo stati valorizzati due elementi di inequivocabile significato: a) la personalità di NOME COGNOME, gravato da precedenti specifici e comunque allarmanti; b) la gravità dei fatti tenuto conto della perduranza del vincolo associativo e della operatività del sodalizio anche nei momenti di fibrillazione e persino durante lo stato di detenzione dei due capi promotori . Né la valenza dimostrativa di tali elementi è scalfita dalle argomentazioni addotte dalla difesa, generiche e peraltro anche congruamente vagliate dai Giudici della cautela. Ed infatti, non è dirimente la questione del cd ‘ tempo silente ‘ dal momento che- contrariamente a quanto rappresentato con il ricorso – i Giudici hanno rilevato come l’associazione fosse
rimasta operativa almeno fino a tutto l’anno 2023 per la reggenza delegata da COGNOME e COGNOME, durante lo stato di detenzione, a tale NOME COGNOME.
5.2. Inammissibile è anche la censura relativa alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare. A tenore dell’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen. «… il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto … ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata». Imprescindibile è, pertanto, l’apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare, ovvero delle specifiche esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto.
Nel  caso  in  esame,  il  Tribunale  del  riesame  ha  convincentemente osservato come lo stabile inserimento del COGNOME in contesti di criminalità organizzata e la professionalità dallo stesso dimostrata non solo rendessero attuale e concreto il pericolo di recidiva ma non consentissero di fronteggiarlo in modo efficace se non con il ricorso alla misura di massimo rigore.
 Al  rigetto  del  ricorso  consegue,  a  norma  dell’art.  616  cod.  proc.  pen.,  la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME                        Dott. NOME COGNOME