Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18272 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 30/10/1998 avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto nel resto
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame cautelare avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 2 novembre 2024 con la quale Ł stata applicata, nei confronti di NOME COGNOME, la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di ricettazione di uno scooter.
In punto di gravità indiziaria, sono state ritenute prive di attendibilità le allegazioni difensive (con particolare riguardo alle dichiarazioni dell’indagato) in merito alla configurabilità del delitto di furto, in luogo di quello piø grave di cui all’art. 648 cod. pen.
A supporto dell’affermata sussistenza dell’esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione, sono stati richiamati la gravità del titolo di reato e le modalità di commissione dello stesso.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge per non essere state valutate le dichiarazioni dell’indagato in funzione della motivazione della sussistenza delle esigenze cautelari.
La vicenda Ł stata esaminata dal Tribunale in termini strettamente connessi ad altra fattispecie di reato contestata a Maiorano (accertata contestualmente a quella per la quale si procede) senza una disamina autonoma del profilo relativo alle esigenze cautelari.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
2.2. Con il secondo motivo eccepisce difetto radicale di motivazione in punto di adeguatezza della misura della custodia in carcere.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento limitatamente al profilo dell’adeguatezza della misura cautelare applicata e, nel resto, deve essere rigettato.
Il primo motivo Ł infondato.
Il ricorrente Ł stato attinto da distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati contestati come commessi nel medesimo contesto spazio – temporale.
Si tratta di quelli di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo aggravati ai sensi dell’art. 416bis.1. cod. pen. contestati in separato procedimento e di quello di ricettazione dello scooter utilizzato per portarsi presso il luogo in cui Ł avvenuta l’esplosione dei colpi di arma da fuoco.
In questa sede si procede per il solo delitto di ricettazione e la ricostruzione della gravità indiziaria (solo genericamente lambita dal primo motivo di ricorso) e della sussistenza delle esigenze cautelari risulta essere stata effettuata dal Tribunale napoletano in termini ineccepibili.
In particolare, risulta ampiamente analizzata e smentita la tesi difensiva, avanzata dal ricorrente secondo cui sarebbe stato lui stesso autore del furto dello scooter.
La configurabilità del delitto di furto, in luogo di quello di ricettazione, Ł stata esclusa motivatamente dai giudici di merito mettendo a confronto, in termini congrui e privi di vizi motivazionali evidenti, gli elementi di fatto allegati dal ricorrente nelle proprie dichiarazioni e le circostanze oggettive di verificazione della sottrazione del mezzo.
In punto di esigenze cautelari, la spiegazione offerta dal Tribunale Ł esente da censure, essendo state richiamate le modalità del fatto descritte nella parte iniziale del provvedimento e ritenute connotate da profili di «rilevante gravità oggettiva».
E’ fondato il secondo motivo di ricorso, stante l’assenza (anche grafica) della motivazione in punto di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.
E’ pacifico che «in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non Ł necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma Ł sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonchØ dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura piø adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle altre misure coercitive»(Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 261723).
Nel caso di specie non risulta soddisfatto neppure tale minimo standard motivazionale in assenza di qualsiasi considerazione riferita alla scelta della misura cautelare piø gravosa al fine di preservare le indicate esigenze cautelari.
Alla luce di quanto esposto, conformemente a quanto richiesto anche dal Procuratore generale, deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente all’adeguatezza della misura, al Tribunale di Napoli, competente a norma dell’art. 309,
comma 7, cod. proc. pen. affinchØ, tenendo conto del suindicato principio di diritto, indichi le ragioni della scelta della misura cautelare ritenuta applicabile all’indagato.
Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per le incombenze di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla adeguatezza della misura e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 04/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME