Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 640 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 640 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale della libertà di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, che, in difesa di NOME, chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a NOME COGNOME, dirigente dell’area del le politiche sociali del Comune di Fiumicino in relazione ai reati ex artt. 318, 319, 321 e 353, descritti nei capi 1), 29 e 49 della incolpazione provvisoria e che si assumono commessi, in concorso con NOME COGNOME, funzionario direttivo della medesima area, e con gli imprenditori NOME COGNOME e NOME COGNOME, tra il settembre del 2023 e il novembre del 2024, come descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per essere stato omesso l’ interrogatorio preventivo previsto dall’art. 292, comma 3 -bis , cod. proc. pen. Si osserva che l’ ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non contiene una motivazione relativa all’ eventuale pericolo di inquinamento delle prove e che le condotte attribuite al ricorrente risalirebbero ad almeno 8 mesi (novembre 2024) prima dell’ ordinanza emessa il 13 giugno 2025. Si considera che la Polizia giudiziaria ha rinvenuto tutta la documentazione accedendo alla contabilità ufficiale della società acquisita e alle sue movimentazioni bancarie e anche al l’informativa finale della Guardia di Finanza del 3 marzo 2025.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la concretezza e l’attualità del le esigenze cautelari. Al riguardo si evidenzia la incensuratezza di COGNOME e che è accertato che egli ha preso le distanze dalle procedure ammnistrative relative agli affidamenti ai quali erano interessate le società dei co-indagati, mentre risultano infondati i sospetti circa condizionamenti da parte sua nei confronti della nuova dirigente dell’area.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la adeguatezza della misura cautelare e che eventuali esigenze (in realtà insussistenti) di evitare sviamenti delle indagini potrebbero essere salvaguardate applicando la misura interdittiva della sospensione dall’ esercizio del pubblico ufficio o servizio prevista dall’art . 289 cod. proc pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. Nell’ordinanza genetica è stato espressamente (p. 3) considerato il rischio di inquinamento probatorio, che giustifica l’omissione del previo interrogatorio del destinatario della misura, derivante dal tentativo di COGNOME di cancellare le prove documentali relative al capo 4) della incolpazione provvisoria. Il Tribunale ha congruamente desunto il pericolo di inquinamento probatorio dal fatto che COGNOME e COGNOME si attivarono congiuntamente per occultare la condotta loro contestata nel capo 4 (corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio,) non appena illegittimamente appresero, da COGNOME e COGNOME, che si stava indagando sul pagamento del pranzo per il compleanno di NOME da parte di COGNOME, per far figurare, cambiandone la originaria causale, che si trattò di una spesa sostenuta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE della quale COGNOME era il legale rappresentante (p. 5-8, 25). Ha osservato che da questa tempestiva condotta di inquinamento probatorio è desumibile il pericolo anche di inquinamenti probatori futuri, tanto più che le indagini sono ancora in
corso per accertare tutte le utilità conseguite da COGNOME e tutti gli affidamenti da lui decisi nella sua qualità di funzionario comunale (p. 8, 25-26), sicché risulta necessario evitare alterazioni della documentazione da parte degli indagati e la genuinità delle deposizioni di coloro che hanno intrattenuto rapporti con loro.
Per altro verso, ha osservato che sussiste il rischio di reiterazione delle condotte criminose ─ in relazione alle quali il ricorso non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (analiticamente ricostruiti nelle p. 9-25.) ─ da parte di COGNOME e della sua collega e compagna COGNOME. Con argomentazione esente da manifeste illogicità, ha desunto tale rischio dal protrarsi nel tempo della condotta illecita e della «spiccata determinazione delittuosa» dell’ indagato (p. 26) e ha considerato che il trasferimento di COGNOME ad altro settore del Comune (nel quale comunque si espletano procedure comparative fra una pluralità di aspiranti) e la sua sospensione dal servizio (peraltro non documentate dalla difesa) non fanno venire meno le esigenze cautelari perché, se venissero revocate la misura cautelare e la sospensione dal servizio, COGNOME potrebbe reiterare condotte analoghe a quelle per le quali si procede, avviate anche in tempi prossimi all’applicazione della misura (p. 26-27).
2. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale assume che soltanto gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione anche telefonica, possano recide re i contatti di COGNOME con l’esterno e, in particolare, con i componenti del «circolo di Fiumicino» ancora da individuare, adducendo che di questi soggetti COGNOME «potrebbe continuare ad avvalersi sia per alterare l’impianto probatori o a suo carico che per riscuotere ulteriori elargizioni di utilità da parte degli imprenditori a lui vicini».
Questa argomentazione è generica perché si limita a ricapitolare le esigenze cautelari senza spiegare in alcun modo per quali ragioni delle misure meno restrittive non sarebbero sufficienti a salvaguardare le esigenze cautelari.
Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio circa la scelta della misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla l’ ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art . 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 13/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
Ercole NOME