Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19630 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SALERNO nel procedimento a carico di:
LA CAMERA NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria depositata dalla difesa dell’imputato, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Salerno, quale giudice del riesame, ha riformato l’ordinanza emessa il 06/02/2024 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, indiziato dei reati previsti: 1) dagli artt. 99, comma 4, 81 cpv., 629 cod.pen.; 2) dagli artt. 99, comma 4, 81 cpv., 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; 3) dall’art.611 cod.pen.; 4) dagli artt. 99, 81 cpv., 56 e 629 cod.pen.; 5) dagli artt. 99, comma 4, cod.pen. e 73, comma 1, T.U. stup., 6) dall’art.648 cod.pen.; disponendo la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata dal giudice procedente, con quella degli arresti domiciliari.
In ordine ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale ha condiviso la valutazione compiuta dal GIP e fondata principalmente sulle dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie rese da NOME COGNOME e dalla di lui madre NOME COGNOME, oltre che sugli esiti della perquisizione domiciliare operata presso l’abitazione del La COGNOME; in punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato la valutazione del GIP in ordine alla sussistenza di quella prevista dall’art.274, lett.c), cod.proc.pen., attesa la presenza di una fondata prognosi di reiterazione di fatti analoghi a quelli per cui si procede, anche in considerazione degli elementi sintomatici desumibili dalle modalità di compimento dei fatti (tali da denotare un coinvolgimento non occasionale nelle dinamiche di traffico di stupefacenti); quanto alla scelta della misura – premessa la valutazione di necessità di una di carattere inframurario – il Tribunale ha ritenuto proporzionata e adeguata quella degli arresti domiciliari, non evincendosi dagli atti che il La COGNOME potesse sottrarsi all’osservanza delle connesse prescrizioni e non risultando che avesse commesso reati durante il tempo cui era stato sottoposto a misure cautelari ovvero che spacciasse stupefacenti presso la propria abitazione; ritenendo quindi idonea a prevenire il pericolo di recidivanza la misura suddetta, accompagnata dalle prescrizioni dettate dall’art. 284, comma 2, cod.proc.pen..
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto il travisamento del fatto nonché la manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen..
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe motivato l’adeguatezza della misura domiciliare sulla base dell’assenza della prova concreta che l’attività di spaccio fosse esercitata presso l’abitazione dell’indagato e dall’idoneità della misura medesima a prevenire il pericolo di recidiva.
Ha quindi dedotto che fosse erronea la valutazione in ordine al mancato collegamento tra l’abitazione del RAGIONE_SOCIALE COGNOME e il reato di spaccio; atteso che, dalle dichiarazioni dell’COGNOME, emergeva che gli incassi dell’attività di cessione sarebbero stati consegnati giornalmente presso l’abitazione dell’indagato; ha altresì esposto che, in sede di perquisizione domiciliare, l’indagato era stato trovato in possesso di sostanza di tipo cocaina e di strumenti atti al confezionamento; ha quindi dedotto che sarebbe stata connotata da illogicità la valutazione del Tribunale sulla personalità dell’indagato, anche in considerazione del successivo ritrovamento nella casa dello stesso di farmaci dopanti illecitamente detenuti ed essendosi quindi connotato di ancora maggiore gravità il pericolo di recidiva.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
La difesa dell’indagato ha depositato memoria scritta, nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del p.m. per violazione del principio di autosufficienza o, comunque, di rigettarlo nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va, pregiudizialmente, ritenuta infondata la deduzione operata dalla difesa dell’indagato e attinente alla assunta carenza di autosufficienza del ricorso in relazione al disposto dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen..
Difatti, la predetta causa di inammissibilità si concretizza in ordine ai motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione; avendo questa Corte specificato che il relativo onere può essere soddisfatto nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combiNOME disposto degli artt.
581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280384).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il ricorso per cassazione sia rispettoso dei predetti oneri contenendo – oltre all’allegazione integrale di alcuni atti richiamati – anche la trascrizione dei passi essenziali o comunque del contenuto degli altri atti di indagine evocati nel corpo dell’esposizione del motivo.
Nel merito, la doglianza posta alla base dell’impugnazione attiene alla logicità della motivazione del Tribunale distrettuale in punto di scelta della misura coercitiva applicata all’indagato, in correlazione con il criterio dettato dall’art.275, comma 1, cod.proc.pen., in base al quale il giudice deve operare una valutazione di idoneità riferita alla natura e al grado delle esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto.
A tale disposizione generale, si riconnette altresì quella – direttamente rilevante nel caso in esame – contenuta nell’art.275, comma 3, cod.proc.pen. e in base alla quale la misura della custodia in carcere può essere disposta «soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile in rerum natura, ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615), dovendo il relativo giudizio fondarsi su di una prognosi basata su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni che ne hanno determiNOME la commissione e alla personalità dell’indagato (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 – 05), dovendo quindi il giudice procedente – nel giustificare l’eventuale scelta della misura maggiormente gravosa – basarsi sull’esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell’inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell’esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982).
I
)
Alla luce dei predetti principi, deve ritenersi che sussista il vizio di illogicità della motivazione dedotto da parte del ricorrente.
Il Tribunale del riesame, difatti – pure alla luce del negativo giudizio sulla personalità dell’indagato, desumibile anche dai suoi precedenti, posto alla base della valutazione in ordine al pericolo di recidiva – ha giustificato l’applicazione della misura più gradata sulla base dell’assenza di precedenti per evasione e della mancanza di concreto collegamento tra l’attività di spaccio e la propria abitazione.
Peraltro, il Collegio non ha tenuto conto dell’elemento – emergente dalle dichiarazioni rese dall’COGNOME, testualmente richiamate nell’atto di ricorso e comunque riassunte in sede di originaria ordinanza applicativa – in base al quale i proventi dell’attività di spaccio svolta per conto del RAGIONE_SOCIALE venivano quotidianamente riversati presso l’abitazione dello stesso imputato.
D’altra parte, come dedotto dal ricorrente, il Tribunale non ha tenuto adeguatamente conto delle modalità del fatto ascritto ai capi nn.5) e 6) dell’imputazione provvisoria, dalla quale risulta che l’indagato deteneva presso la propria abitazione un quantitativo di sostanza stupefacente da ritenersi destiNOME allo spaccio, atteso il rinvenimento anche di strumenti atti al confezionamento; oltre a sostanze dopanti e anabolizzanti da ritenersi univocamente destinate, attesa la loro diversità e la loro quantificazione, alla cessione a terzi.
In tal modo, con valutazione intrinsecamente illogica, il Tribunale ha ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari senza tenere conto dello stretto collegamento funzionale sussistente tra i fatti ascritti e l’abitazione dell’indagato, in tale modo sottraendosi – di fatto – agli specifici oneri motivazionali imposti dai richiamati principi.
Per tali ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno in ordine al giudizio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicabile nel caso concreto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Co sigliere estensore
La Presidente