Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15715 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15715 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il 23/07/1979
avverso l’ordinanza del 20/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni scritte p r l’udienza camerale non parteopata del PG in persona del Sostituto Proc. gen. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 20 gennaio 2025, con la quale, in accoglimento parzia dell’appello proposto dal P.M. ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., è stata tuita nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari dispos Tribunale di Salerno con la custodia in carcere, limitatamente al capo 8) dell putazione: delitto di cui agli arti. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, ché, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in concorso tra loro, in assenza delle autor zazioni di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’est. 75, COGNOME riforniva l’organizzazione cedendo a COGNOME NOME 477 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, il quale deteneva e destinava la sostanza alle piaz spaccio gestite dall’organizzazione (cfr. in datai 8 gennaio 2022 “Meno male che oggi mi ha portato il mascuotto, manco se lo sapevo oh”… “Mezzo chilo” … “No NOME! Quello mi ha port…. Quello mi ha portato quel coso”… “ma poi teneva un altro chilo addosso”). In Pellezzano, in data 18 gennaio 2022
Ricorre il COGNOME a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo i motiv di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, c disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen…
Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di Salerno, Sezione R same, solo parzialmente vagliato gli atti processuali in suo possesso, valorizza ai finì dell’inadeguatezza del domicilio le forniture avvenute, da parte di RAGIONE_SOCIALE dalle quali si determinavano le conseguenti cessioni, non tenendo in deb considerazione la circostanza emergente dallo stesso appello cautelare del P.M relativa all’intervenuta condanna definitiva ed irrevocabile per l’ostativo del cui all’art. 74 co. 2 d.P.R. 309/90 del medesimo COGNOME NOME, ossia dell’unic solo fornitore di COGNOME NOME, risultando per ciò stesso la motivazione non a guata in termini di ritenuta sussistenza del concreto ed attuale rischio di re zione ed in termini di proporzionalità ed adeguatezza della misura da applicarsi caso concreto.
Si evidenzia in ricorso che il giudice del gravame cautelare ha parzialment accolto l’appello del P.M. recependo e valorizzando quanto in esso contenuto circ l’inadeguatezza del domicilio di COGNOME NOME in termini di sussistenza del risc recidivante ed in termini di proporzionalità e adeguatezza della misura cautel del carcere da applicarsi al caso concreto. Ha evidenziato che COGNOME NOME, qua fornitore del Luzzi (ed invero del sodalizio del quale originariamente il COGNOME stato ritenuto capo e promotore, per essere poi assolto da tale accus
dibattiment, come da sentenza in atti) ha effettuato periodiche forniture di st facente presso l’abitazione di COGNOME NOME in favore suo e di COGNOME NOMECOGNOME c costanza processualmente provata in relazione a COGNOME NOME, dal momento che costui è stato condannato con sentenza emessa dal G.U.P. territoriale divenu irrevocabile per il delitto di cui ali ‘art. 74 co. 2 D.P.R. 309/90.
Il Tribunale del Riesame – prosegue il ricorso – ha sostenuto la propria convinzione sposando in pieno il ragionamento dell’appellante, richiamando: a «punti di rilievo» tratti dall’originaria ordinanza custodia cautelare , attestanti per l’appunto le forniture effettuate dal COGNOME presso l’abitazione del COGNOME Giovanni, dalle quali erano discese cessioni da pa di quest’ultimo in favore dell’Abate NOME ; b. la valorizza dei dati investigativi riportati nella o.c.c. effettuata dal Collegio salernitano tenza . D ciò, quindi, la considerazione che l’abitazione del COGNOME sia inadeguata ed il conseguenziale elevato rischio di con analoghe a quelle in contestazione.
Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato per il ricorrente sarebbe incoerente e non risulterebbe essersi effettivamente confrontata non sol non tanto con la sentenza di assoluzione e con la portata «demolitoria» dell’ori naria contestazione , cui risultano comunque connessi i d investigativi alla base dell’originaria o.c.c., quanto piuttosto con il dato ess emergente dallo stesso appello cautelare della Pubblica Accusa, ossia l’irrevocab sentenza di condanna ex art. 74 co. 2 D.P.R. 309/90 del fornitore COGNOME NOME.
Tale dato all’atto pratico sterilizzerebbe ogni considerazione del Tribun del Riesame salernitano in termini di pericolo concreto ed attuale di reiteraz della condotta delittuosa.
Emergerebbe in maniera incontrovertibile dagli atti che COGNOME NOME avesse quale suo unico ed esclusivo ca nale di rifornimento COGNOME NOME, soggetto per l’appunto condannato in via defi nitiva per questi fatti e con il ruolo dì fornitore, evidenziandosi l’ostatività
di reato e stesso l’impossibilità attuale e concreta che il predetto possa, stante la peculiare fase di esecuzione pena, ritrovare una qualsivoglia forma di libertà imminente né futura, idonea a consentirgli il ripristino delle forniture di st cente in quel di Pellezzano (SA), presso l’abitazione di COGNOME Giovanni.
Abitazione che, dunque, fosse solo per tale ordine di ragione, non potrebb essere attualizzata in termini negativi di idoneità e recidivanza concreta, d discendendo il richiamato vizio del provvedimento.
Pertanto, il Tribunale del Riesame avrebbe effettuato un giudizio dì prognos apparente, non avendo considerato la possibilità di condotte reiterative alla gua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenesse conto dell dalità realizzative della condotta medesima, pur avendo posto la «fornitura» qua elemento di valutazione in occasione del giudizio negativo sulla adeguatezza d domicilio. Valutazione prognostica effettiva e non apparente, più che mai doveros in un caso come quello di specie, caratterizzato da un’evoluzione processuale id nea ad incidere sul giudizio cautelare cui era stato chiamato a rispondere il T nale della Libertà salernitano. Infatti, l’assoluzione dal delitto ex art. 7 309/90 in favore del COGNOME e la derubricazione degli ulteriori delitti ex art. 7 d.P.R. 309/90 commessi in epoca antecedente all’entrata in vigore cd. «Decret Caivano», hanno irrimediabilmente delimitato il perimetro cautelare del gravame al solo capo 8) dell’imputazione .
Quanto appena evidenziato – si sottolinea – è stato riconosciuto dallo stesso Tribunale in occasione dell’«accoglìmento parziale» del gravame della Pub blica Accusa, con applicazione della misura di massimo rigore [pag. 11 ordinanza per l’appunto al solo capo 8) dell’imputazione, ossia in relazione ad una forn che COGNOME NOME aveva effettuato in favore del COGNOME in data 18.1.2022 e quin per un fatto commesso tre anni or sono.
L’insufficienza dell’apparato motivazionale del Tribunale del riesame, dun que, si paleserebbe in modo maggiormente nitido in quanto: a. la fornitura pos alla base della scelta di ripristinare la misura di massimo rigore è di tre a sebbene allo stato COGNOME NOME, unico fornitore del COGNOME, non possa rifornire in alcun modo il proprio assistito, il di conseguenza non potrebbe versare nel rischio concreto ed attuale di recidi tenuto conto delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte che aveva determinato la stessa emissione del titolo cautelare originario ; b. la datazione della commissione del fatto per cui viene rip nata la misura inframuraria e l’impossibilità reale ed effettiva che oggi il b
«COGNOME fornitore/COGNOME rifornito» possa nuovamente crearsi, contrasta con la r tenuta attualità del pericolo recidivante.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di Salerno, Sezione Ri same, solo parzialmente vagliato gli atti processuali in suo possesso, in relaz alla ritenuta sussistenza del rischio recidivante, alla adeguatezza della misu massimo rigore ed al giudizio attualizzato della pericolosità sociale, omettendo concreto e progressivo controllo in termini di proporzionalità della misura, risp alle condizioni determinanti l’originario titolo cautelare e quelle che in con fonderebbero l’attuale presidio cautelare in virtù delle evoluzioni processuali tesi.
Per il ricorrente i tribunale salernitano, adito in regime di appello caute del P.M., avrebbe dovuto concretamente confrontarsi con il novum rappresentato da quelle sopravvenienze processuali di merito, in quanto tali incidenti sulla v tazione dell’adeguatezza della misura di massimo rigore, dal momento che la valutazione dei presupposti e delle condizioni della cautela costituisce antecede logico giuridico del tema devoluto, cui necessariamente deve parametrarsi lo svi luppo del procedimento anche in termini cautelari.
Il Tribunale avrebbe omesso in concreto tale e doverosa valutazione «dinamica», dal momento che, sebbene sia stata esclusa l’originaria doppia presun zione di pericolosità sociale ex art. 275 comma. 3 cod. proc. pen. , e sebbene vi sia stata massiccia derubricazione tale da inibire l’applicazione dalla misura maggiormente restrittiva e da limita campo al capo 8) dell’imputazione, sebbene sia ad oggi oggettivamente impossibile ricostituire il binomio fornitore/rifornito, nulla in concreto è mutato dal di vista dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura da applicarsi al concreto. Infatti, a fronte di un tangibile ridimensionamento della vicenda e dovendo essere il carcere la extrema ratio, il massimo rigore cautelare è stato stimato quale unica strada percorribile ed idonea.
In buona sostanza, il tribunale salernitano non si sarebbe confrontato maniera concreta con le esigenze ravvisabili per il caso di specie, giudizio avrebbe dovuto effettuare attraverso la commisurazione delle esigenze connesse ai fatti per cui vi è stata l’originaria adozione del titolo cautelare maggior coercitivo e quelle residuali collegate ai fatti processualmente evolutisi anch punta di merito, sulla scorta del principio-della minore compressione possibile del libertà personale.
Ci si duole che il giudice del gravame cautelare, di contro, abbia confermato il proprio errore di giudizio in termini di controllo gressivo» e «dinamico» del presidio cautelare: a. sottolineando il silenzio de
difesa per quello che concerne un «domicilio alternativo», così richiamando la i tile necessità di dovere superare ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen. una d presunzione di pericolosità sociale già superata in virtù dell’intercorsa assol dal delitto associativo; b. ritenendo non conferente in termini di adeguatezza arresti domiciliari il più che mai connesso giudizio cautelare nell’ambito del proc. pen. 690/22 R.G.N.R. arresta in flagranza di reato il COGNOME, veniva posto in regime di arresti domiciliari; di convalida ne seguiva appello cautelare del P.M. con rigetto da parte del Tr nale del Riesame di Salerno e conferma della misura «domestica», dato processuale riportato a pag. 6 e 7 dell’ordinanza, nonché da pag. 7 a pag. 12 dell moria difensiva] poiché a quella specifica data, il corso delle indagini non consentito di dare contezza alla complessità dell’intera vicenda, tuttavia n nendo in considerazione: che tutti gli atti investigativi successivi e comunque legati a detto arresto che si assumevano illo tempore «non conoscibili», ciò non di meno avevano portato alla emissione dell’originario titolo cautelare del pres procedimento; che proprio tali atti avevano avuto esito nella sentenza dell Sezione Penale Collegiale del Tribunale di Salerno, la quale aveva ridimensiona la vicenda nel merito con evidenti ricadute in termini di adeguatezza cautelar richiamo è alle pagg. 7-12 della memoria difensiva, in uno a tutti gli allega stessa compiegati e riversati nella presente procedura cautelare]; c. rite l’impossibilità di invocare anche solo sotto il profilo della scelta della mis lettura unitaria tra il capo 8) per cui è stato ripristinato il carcere ed il al proc. pen. n. 690/22 R.G.N.R.3 dal momento che «Non risulta agli atti che quantitativo descritto al capo 8) della rubrica possa essere esaminato unitam a quello di cui al procedimento n. 690/2022 R. G.N.R.: trattasi di differenti c stazioni, come tali oggetto di separate valutazioni, tra l’altro di merito e cautelari», così confermando l’assenza di valutazione concreta di tutti gli att al vaglio del giudizio incidentale cautelare di appello, avendo la difesa, ol atti indicati in rassegna dal Tribunale , prodotto fi gli esami LASS attestanti i quantitativi effettivi, nonché stralcio delle interce valorizzate dalla II Sezione Penale Collegiale del Tribunale dì Salerno, attesta circostanza che lo stupefacente di cui al capo 7) e quello di cui al capo 8) confluiti per l’appunto nel «borsone rosso» che aveva originato l’arresto in flagranza di reato del Luzz proc. pen. n 690/22 R.G.N.R., così non cogliendo per ciò stesso connessioni pr cessuali del tutto evidenti e di certo non meritevoli di scissa trattazione cau stante l’evoluzione complessiva del quadro cautelare di riferimento che avreb dovuto fondare differente giudizio [richiamo ancora una volta da pag. 7 a pag. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
delia memoria difensiva, in uno a tutti gli allegati alla stessa compiegati e r nella presente procedura cautelare, nonché la completa imputazione allegata a prodotta sentenza di assoluzione, dalla quale sarebbe dato rilevare la conte zione di cui al capo 9) in danno di altri coimputati, proprio per l’episodio de sone rosso», oggetto di irrevocabile condanna per COGNOME NOME].
Il sovraesposto deficit di giudizio avrebbe riverberato i suoi effetti anche per quello che concerne la ritenuta pericolosità sociale e recidivante di COGNOME, nella misura in cui a fronte degli evidenti compiutamente analizzati dati processuali e quanto appena dedotto in relazione proc, pen. n. 690/2022 R.G.N.R. il Tribunale ha fatto prevalere per il ricor considerazioni ed elementi che non si raffronterebbero concretamente con il da temporale dell’assenza di condotte recidivante del COGNOME, allorquando posto in gime di arresti domiciliari nell’ambito del connesso procedimento 690/202 R.G.N.R., bensì rimarcano per un verso la stessa condanna in det procedimento, le derubricate condanne in 73 co 5 D.P.R. 309/90 del presente pro cedimento di merito, nonché sterilizzano il dato temporale sia della commissio del fatto alla base dell’attuale perimetro cautelare, sia del <<presofferto» plessivo del COGNOME nell'ambito della presente vicenda cautelare già solo a fare d dall'applicazione originaria della misura di massimo rigore.
Invero, la detenzione presofferta non potrebbe assumere solo uno steril significato aritmetico in tutti quei casi in cui, come quello di specie, siano in maniera più che evidente e tangibile i parametri della valutazione della prog cautelare globalmente intesa, di certo non potendosi a tal fine valorizzare un cedente del 2015 del tutto aspecifico quale elemento di conferma della «pericol sità» attuale del proprio patrocinato in termini di incapacità a rispettare te zioni dell'A.G..
Per il ricorrente risulta chiaro che il Tribunale della Libertà di Salern abbia colto il dirompente elemento di novità caratterizzato dalla sopravvenuta soluzione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 quale capo promot favore di COGNOME NOME, non potendosi sottacere parimenti come i! Tribunale no abbia colto quanto rappresentato in sentenza assolutoria in occasione del rico scimento della assenza delle «piazze di spaccio» originariamente individuate e p ste a loro volta alla base della emissione del titolo cautelare dì massimo r ossia non abbia colto elementi del tutto rilevanti in termini di adeguato, pr zionato e costante vaglio cautelare.
Per tali motivi il difensore ricorrente, richiamati i dicta di sez. 3, n. 9041/2022 Rv. 282891-04 in termini di attualità del pericolo ex art. 274, comm 1, lett. c) cod. proc. pen. e di Sez. 2 n. 10383/2022, Rv. 282758-01 in tem
principio di proporzionalità chiede che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata con tutte le conseguenze di legge.
3. Il PG ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricors rigettato.
2. Ed invero, nel provvedimento impugnato il tribunale salernitano dà atto che con sentenza resa in data 12 novembre 2024 dal Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, il COGNOME veniva assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per insussistenza del fatto dal reato associativo di cui al capo n. 1 dell tazione e veniva condannato per i restanti reati, riconosciuta l'ipotesi di cui 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per tutti ad eccezione che per quello di cui al capo 8 e che con ordinanza resa in data 09 dicembre 2024 il Tribunale di Salerno, i composizione collegiale, accoglieva la istanza difensiva e, per l'effetto, sosti la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari rilievo che dovesse ritenersi sussistente il pericolo di condotte recidivanti, t conto delle contestate modalità della condotta oltre che della personalità dell putato, ma che il tempo trascorso dall'applicazione della misura, in uno al co portamento processuale assunto dall'imputato e la definizione del processo, con sentono un'attenuazione della misura.
Si dà altresì conto che con atto di appello pervenuto in data 16 dicembr 2024 il P.M. presso il Tribunale di Salerno ha impugnato l'ordinanza con cui erano stati concessi gli arresti domiciliari valorizzando le seguenti circostanze: a. relazione al reato associativo di cui al capo n. 1) il Gup del Tribunale di Salern data 18 dicembre. 2023 emetteva sentenza di condanna nei confronti dei coimputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Ivan, sentenza confermata in sede di appello e divenuta definitiva per il COGNOME in assenza di appello della difesa che il Tribunale disponeva la misura degli arresti domiciliari, nei confronti del Lu in sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere presso l'abitaz del predetto in Pellezzano alla INDIRIZZO c. che il luogo di esecuzi degli arresti domiciliari è luogo sia di raccolta e smistamento della sostanza pefacente del tipo cocaina commercializzata dal COGNOME e dall'COGNOME (ivi periodica mente riforniti dal COGNOME, separatamente giudicato e condannato, anche per art 74, con il ruolo di partecipe) e sia punto di ritrovo di spacciatori ed assuntori sostanza stupefacente come chiaramente riportato nel verbale di visualizzazione
ed estrapolazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza apposte nei pressi dell'abitazione dell'imputato che, dunque, anche quale recidivo reiterato (come riconosciuto dal Tribunale nella sentenza di condanna) verrebbe restituito al territorio di appartenenza ed al notorio luogo di commercializzazione di sostanze stupefacenti; c. che il Tribunale, riconoscendo che solo una misura restrittiva della libertà di locomozione dell'imputato (riconosciuto in sentenza quale recidivo) fosse idonea a salvaguardare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 2 lett. c) cos. proc. pen. (relativa, cioè, proprio al pericolo di reiterazione del reato), sostituiva, comunque, la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari proprio presso l'abitazione in cui l'imputato aveva stabilmente fissato e svolto anche traendone più che lauti guadagni (v. acquisto, per la successiva commercializzazione, di mezzo chilo di cocaina di cui al capo 8) la propria fiorente attività illecita.
Per contro, dà ancora atto il provvedimento impugnato, la Difesa aveva evidenziato che:
a. il giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Salerno nella fase investigativa ha assunto la dicitura "Operazione Lampo" e che tale caratterizzazione è stata determinata dalla fisiologica connessione del procedimento attuale al procedimento n. 690/22 R.G.N.R. relativo all'episodio della detenzione da parte di COGNOME NOME di un "borsone rosso" contenente droga ed un'arma. Nell'ambito di detto procedimento a. 690/22 R.G.N.R. il COGNOME è stato arrestato in flagranza di reato, sentenziato irrevocabilmente ed è stato giudicato anche dal Tribunale del Riesame nella procedura n. 88/2022 Reg, Ries. anch'essa generata da appello cautelare del magistrato del Pubblico Ministero, avverso ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari resa dal Gip in sede di convalida che si è conclusa con il rigetto del gravame della Pubblica Accusa e la conferma dell'adeguatezza degli arresti domiciliari;
b. tutti i delitti fine del procedimento "Operazione lampo" risultano commessi in data antecedente alla data di entrata in vigore del c.d. Decreto COGNOME, il che implica il restringimento del presente giudizio cautelare; stante l'assoluzione dell'imputazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e l'intervenuta derubricazione degli stessi nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, ad eccezione del capo 8) dell'imputazione;
c. che la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Salerno a carico dei partecipi del sodalizio, richiamata dal P.M., è dato sterile in termini cautelari. La circostanza che il COGNOME sia stato assolto quale capo promotore del sodalizio neutralizza di per sé il richiamo effettuato dal P.M. a detto dato processuale; nell'ambito del proc. pen. n, 690/2022 R.G.N.R., per i fatti relativi al quantitativo pari a circa 670 grammi, COGNOME NOME è stato arrestato, posto ai domiciliari, giudicato con ordinanza reiettiva del gravame del P.M., condannato con sentenza
irrevocabile. Il capo 8) dell'imputazione è relativo alla detenzione di circa 447 grammi di cocaina ricevuti il 18 gennaio 2022 dal COGNOME NOME, arrestato proprio in tale data. Al preordinato temporalmente capo 7) dell'imputazione è contestato al COGNOME di aver ricevuto fino all'H gennaio 2022 circa 216 gr. di cocaina sempre dal COGNOME, del quale 36 dati ad COGNOME NOME. Quindi, in data prossima all'il gennaio 2022 il COGNOME deteneva 180 grammi di cocaina residua, avendo egli dato all'COGNOME 36 grammi dai 216 grammi ricevuti. Tale circostanza risulta fondamentale se connessa alle risultanze delle emergenze processuali ricavabili dalla perizia trascrittiva delle captazioni effettuata nel procedimento "RAGIONE_SOCIALE", valorizzata anche dal Tribunale collegiale in occasione della condanna per il capo 8) dell'imputazione. Dal RIT 1384/21 progr. 13942- 13944 del 18.1.22, ossia alla data dell'intervenuta consegna dei 447 grammi di cocaina di cui al capo 8) emerge in maniera plastica che il COGNOME NOME, già detentore di 180 grammi di cocaina residuali derivati dalla fornitura dell'11.1.2022 (capo 7), avrebbe fatto "di tutta l'erba un fascio", riponendo sia i 447 grammi che i 180 grammi nell'oramai celeberrimo borsone ove venivano rinvenuti i circa 670 grammi di cocaina in data 26.1.22, ossia la data del suo arresto in flagranza, con applicazione della misura degli arresti domiciliari, ritenuti adeguati dal Tribunale del Riesame in occasione del rigetto del relativo gravame dell'Organo Inquirente. Secondo la difesa: i 447 grammi se intesi quale stupefacente confluito nel borsone farebbero parte di un quantitativo già valutato in termini favorevoli al Luzzi, giusta ordinanza resa dal Tribunale del Riesame nella procedura n. 8812022 Reg. Ries. P., mai impugnata dalla Pubblica Accusa; i 447 grammi se intesi quali quantitativo non confluito nel borsone comunque sarebbero compatibili con la misura degli arresti domiciliari concessi e in questa sede impugnati, sulla scorta del raffronto con l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame nella procedura n. 8812022 R.G. Ries. P. e soprattutto sulla scorta dell'intervenuta sentenza emessa dal Tribunale di Salerno TI Sezione Penale Collegiale, oggettivamente innovativa in termini cautelari, essendo tangibile il "depotenziamento" dell'imputazione originariamente sottesa all'applicazione della misura di massimo rigore, dal momento che "lievi" sono state ritenute le ulteriori ipotesi ex art. 73 D.P.R. 309190 e soprattutto è occorsa assoluzione per il ben più grave delitto ex art. 74 D.P.R. 309190, per ciò stesso essendo venuta meno la c.d. doppia presunzione di pericolosità sociale sancita dall'art. 275 co. 3 cos. proc. pen.; Corte di Cassazione – copia non ufficiale c. assente è la concreta attualità del rischio recidivante dal momento che: il COGNOME alla data del suo arresto del 26.01.2022 per la vicenda del borsone e sino al 02.02.2023, data di esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, non ha commesso ulteriori reati ed ha rispettato le prescrizioni impostegli senza mai trasgredirle, non essendovi mai stata richiesta di
ingravescenza della misura degli arresti domiciliari, non potendosi sottacere com lo stesso abbia avuto un contegno processuale più che positivo tale da renderl meritevole della concessione delle attenuanti generiche, come sancito in sentenz ad oggi sarebbero trascorsi ben tre anni dalla data di applicazione dell'origin custodia in carcere e dal fatto di cui al capo 8).
3. Ebbene, con motivazione logica e congrua, che appare immune dai denunciati vizi di legittimità il tribunale salernitano ha accolto parzialmente l'ap del PM confrontandosi congruamente con le suesposte argomentazioni difensive, sul rilievo preminente che emerge dagli atti la inidoneità del domicilio indicato fini della esecuzione degli arresti domiciliari, donde, in mancanza di altro domic idoneo, la necessità di ricorrere alla misura di estremo rigore, ripristinando l'effetto, quella originaria.
Si legge agli atti e si legge sia nella ordinanza cautelare e sia nella s sentenza di condanna emessa dal Tribunale in composizione collegiale che il luogo in cui il Tribunale ha disposto l'applicazione e l'esecuzione degli arresti domici era luogo di raccolta e smistamento della sostanza stupefacente e punto di ritrov di spacciatori e di assuntori della sostanza stupefacente.
Tanto emerge oltre che dagli atti investigativi (e in particolare alle pagg. 9 l'ordinanza impugnata cita i passi più significativi dell'ordinanza cautere) an dalle motivazioni della sentenza di merito di primo grado, di cui a pagg. 9-10 citano ampi stralci.
Il tribunale del riesame campano ha riconosciuto la necessità di salvaguardare le esigenze cautelari sulla base delle seguenti argomentazioni: a) l'inidone del domicilio, che aveva costituito il luogo di raccolta e di smistamento della stanza stupefacente e, in particolare, come emerso nel corso della perquisizion del 26 gennaio 2022, laddove era stato ivi rinvenuto kg. 1,7 di cocaina; b) rinvenimento nella medesima circostanza di una pistola con matricola abrasa; c) la possibilità di desumere la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari modalità delle condotte contestate, laddove persistano atteggiamenti sistematica mente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito turato; d) le plurime condanne riportate dal COGNOME; e) la condanna per ben 2 contestazioni nel procedimento in oggetto; f) la condanna nell'ambito del proce dimento n. 690/2022 per detenzione/spaccio di stupefacenti e per ricettazione; g i plurimi procedimenti pendenti; h) la condanna per violazione degli obblighi ine renti alla sorveglianza speciale; h) il notevole spessore criminale del COGNOME, trae dalle attività illecite i mezzi per il proprio sostentamento; i) il concreto che possa interfacciarsi coi contesti criminali di riferimento.
La Difesa si confronta solo parzialmente con l'ampio ed articolato apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, il cui grave quadro cautelare a carico del
COGNOME non appare sminuito dal ridimensionamento dell'accusa per effetto dell'as- soluzione dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, della riqualificazione
dei reati originariamente contestati in quelli di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309 del 1990 nonché dello stato di detenzione del suo fornitore COGNOME Carlo.
ex lege,
4. Al rigetto del ricorso consegue, la condanna di parte ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Va mandato alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 reg. esec. cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.
proc. pen.
Così deciso il 02/04/2025