Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – NOME
nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio, anche del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 31 maggio 2023.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo, proposto dal RAGIONE_SOCIALE (da ora in poi RAGIONE_SOCIALE), avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 31 maggio 2023, ha autorizzato l’acquisto, da parte di NOME COGNOME, di quotidiani e riviste a diffusione nazionale, in libera vendita, pur non comprese nell’elenco di cui al Mod. 72, previ rituali controlli di sicurezza.
Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE reclamante considerando che nessuna norma inibisce l’acquisto di riviste e quotidiani, in quanto qualsiasi stampa può essere acquistata dai detenuti in regime speciale attraverso l’impresa di mantenimento o personale delegato dalla Direzione, richiamando la circolare DAP del 2 ottobre 2017.
Inoltre, il provvedimento impugnato ritiene non giustificata la differenza asserita tra l’acquisto di libri o quotidiani, che sarebbero diret all’approfondimento e allo studio e l’acquisto di tali generi laddove questi, secondo il DAP, sarebbero diretti al mero intrattenimento, non essendo agevole tale distinzione, visti gli approfondimenti frequentemente contenuti anche nelle riviste, specialmente nel caso RAGIONE_SOCIALEa stampa specializzata, ed essendo comunque ingiustificato il divieto di acquisto per finalità di mero intrattenimento.
Secondo il Tribunale, COGNOME, comunque, è sottoposto a visto di controllo di corrispondenza ‘ e stampa che riceve ed è sempre consentito all’Istituto penitenziario richiedere all’Autorità giudiziaria uno specifico provvedimento ad hoc per una determinata pubblicazione, senza alcun aggravio per l’organizzazione del carcere.
Pertanto, si reputa che la limitazione imposta all’acquisto di riviste a tiratur nazionale, aventi finalità di intrattenimento o svago non corrisponde ad un proporzionato accrescimento di tutela dei livelli di sicurezza in quanto si tratta d limitazione che non risulta funzionale all’interruzione di collegamenti e comunicazioni interne esterne con organizzazioni criminali.
Sicché, detta limitazione non sarebbe in linea con la ratio del regime differenziato che è quella di interrompere i rapporti RAGIONE_SOCIALEe persone sottoposte al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. con l’organizzazione di appartenenza ma si risolverebbe, per il Tribunale, in inutile misura vessatoria.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il DAP, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato, affidando le proprie doglianze a due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 -bis, 41 -bis e 69 ord. pen., l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata all’RAGIONE_SOCIALE, la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
L’ordinanza impugnata, erroneamente, non ha ritenuto coltivata la prima doglianza contenuta nel reclamo, attinente all’assenza di un pregiudizio grave del detenuto nell’esercizio dei suoi diritti, presupposto per l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. Ord. pen.
Il reclamo del DAP illustrava tale censura, precisando che il detenuto ha il diritto di acquistare specifiche stampe e riviste, anche non inserite nel mod. 72, tramite impresa di mantenimento o abbonamento, salva la valutazione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità che attraverso quella specifica lettura egli possa ricevere informazioni dai sodali: egli, quindi, può esercitare il suo diritto alla lettura e studio in relazione a specifici testi.
Il detenuto aveva richiesto, invece, l’autorizzazione all’acquisto di qualsiasi pubblicazione non inserita nel mod. 72, la quale comporterebbe un’attività di controllo impossibile da parte RAGIONE_SOCIALE‘Istituto penitenziario, se diretta su ogni tipo rivista o quotidiano acquistato.
Si richiama, tra gli altri, precedente di legittimità (n. 20155/2023) che ha ritenuto che le limitazioni esistenti non comportano un grave e attuale pregiudizio all’esercizio dei diritti del detenuto, e in assenza RAGIONE_SOCIALEa richiesta acquisto di una specifica rivista, non può ravvisarsi tale pregiudizio nel diniego di un’autorizzazione generale e generica.
Infatti, non è prevista, per il detenuto in regime differenziato, la possibili di acquistare qualsiasi rivista in commercio e non gli è negato il diritt all’informazione, potendo egli acquistare le riviste che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha già valutato non essere un potenziale veicolo di contatti con i sodali, inserendole nel mod. 72.
Il Magistrato di sorveglianza, pertanto, non avrebbe dovuto provvedere sull’istanza, ma dichiararla inammissibile per genericità e il Tribunale ha compiuto una valutazione di merito in assenza dei presupposti legittimati il relativo intervento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
In definitiva, ritiene l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la possibilità d acquistare qualsiasi rivista, giornale, quotidiano, in libera vendita non è prevista dalla legge e non costituisce un diritto fondamentale che il detenuto in regime differenziato può vantare.
L’attuale regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa materia non è definibile quale negazione del diritto all’informazione che, invece, è ampiamente garantito attraverso la possibilità di acquisto di generi che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha valutato,
con certezza, quanto all’esclusione del rischio di veicolazione di comunicazioni fraudolente.
Nella specie, quindi, non vi sono state violazioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di attuazione mentre è stato effettuato un superamento, da parte del primo giudice adito, del limite imposto dalla legge che non contempla una simile possibilità ravvisandosi, altresì, violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., da parte del Tribunale di sorveglianza nella parte in cui pare configurare, in modo assoluto e incondizionato, come diritto fondamentale del detenuto quello alla fruibilità di qualsiasi rivista giornale o libro e la limitazione posta a tale di come grave pregiudizio.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 41-bis Ord. pen., travisamento del fatto e conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, per la difformit rispetto ai principi affermati da Corte Cost. sentenza n. 122 del 2017.
L’ordinanza impugnata non rispetta i principi dettati da questa Corte di legittimità (richiamati anche da Sez. 1, n. 36865 del 2021), relativa ad un caso analogo sebbene riferito alle riviste pornografiche, secondo cui l’ingresso di riviste nell’Istituto è subordinato anche alla sua compatibilità con le finalità d regime detentivo speciale e le esigenze organizzative RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione.
L’affermazione che l’ingresso RAGIONE_SOCIALEe riviste non viola le esigenze di sicurezza perché sottoposte anch’esse al controllo sul loro contenuto non è compatibile con le predette esigenze organizzative, in quanto comporterebbe un’attività eccezionalmente gravosa, come ritenuto dalla Corte di legittimità, anche nella sentenza n. 29819/2021.
La scelta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di non autorizzare senza limiti e indiscriminatamente l’acquisito di qualunque rivista, ma di vagliare specifiche richieste del detenuto è, quindi, legittima, in quanto non viola i diritti quest’ultimo e non impone una insostenibile attività di controllo.
Si ritiene, peraltro, che non varrebbe a superare le esigenze di cautela motivate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come notato nel precedente di legittimità relativo a riviste pornografiche, l’introduzione del visto di controllo.
Se in materia di corrispondenza l’art. 41-bis comma 2-quater lett. e) ord. pen. prevede tale visto come misura di elezione, affidando comunque All’autorità giudiziaria la relativa decisione per quel che riguarda la ricezione RAGIONE_SOCIALEa stampa, lo stesso comma 2-quater lett. c) consente limitazioni più penetranti che rimette all’Autorità amministrativa, non potendo il giudice sostituirsi a tale autorità nell sue discrezionali valutazioni.
Quindi l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva peraltro convenientemente illustrato la scarsa funzionalità e l’onerosità di meccanismi che necessariamente
prevedessero la sottoposizione a censura del materiale (nel caso al vaglio pornografico) facente ingresso all’istituto.
Si riportano pronunce di merito da parte RAGIONE_SOCIALEa Magistratura di sorveglianza che si sono adeguate ai principi affermati dalla Corte di legittimità, segnalando anche il diverso contenuto RAGIONE_SOCIALEa lettura di una rivista, rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE lettura di un quotidiano, necessaria quest’ultima soltanto al detenuto per esercitare la sua incomprimibile libertà di espressione e di opinione.
Si è ritenuto, invece, che quando la lettura di una rivista soddisfa prevalentemente esigenze di trattenimento, l’acquisto generalizzato di queste ben può essere sottoposto a limitazioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’ottica di garantire esigenze tipiche del regime differenziato individuando, a monte, alcune riviste che possono essere acquistate da detenuti.
In conclusione si è ritenuto da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che la scelta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di limitare l’acquisto di pubblicazioni a quelle di cui al mod 72, salvo vagliare specifiche richieste del detenuto, non è illegittima perché già la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ogni scelta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, implicando un apprezzamento sulla possibilità di soddisfare esigenze e ricreative informative dei detenuti, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili, rientra in ambito di legittimo esercizio del potere organizzativo RAGIONE_SOCIALEa vita degli istitu penitenziari.
Detta scelta deve implicare un impegno sostenibile da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendosi escludere la doverosità di scelte che possano implicare rilevanti ricadute nella complessiva organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, a fronte di esigenze che, seppur apprezzabili sul piano trattamentale, non sono riferibili a diritti fondamentali del detenuto.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, del 31 maggio 2023 oggetto del reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato e in tale decisione restano assorbite le ulteriori questioni devolute.
1.1. Questa Corte ha già più volte stabilito che sono legittime le limitazioni che non impediscono al detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord.pen., l’esercizio del diritto all’informazione e allo studio ma lo rendono compatibile con i controlli carcerari e che non esiste un diritto RAGIONE_SOCIALEo stesso a richiedere l’acquisto di qualsiasi opera e rivista, purché sia assicurata la
possibilità di richiederlo per singoli testi o riviste, anche non compresi nell’elenc contenuto nel mod. 72.
La sentenza di questa Corte di legittimità Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Rv. 281907, citata dal ricorrente, in motivazione ha affermato che gli artt. 69 e 35-bis Ord. pen. tutelano i diritti soggettivi del detenuto, ma essi non vanno confusi con le modalità del loro esercizio, il quale può essere sottoposto a regolamentazione secondo modalità scelte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in particolare al fine di rendere ogni acquisto compatibile con le «ineludibili esigenze organizzative RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE».
Anche la sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, n.m., citata nel ricorso, pur riconoscendo il diritto soggettivo del detenuto ad acquistare un lettore compact disc e i relativi supporti musicali, per un mero fine ricreativo, ha ribadito che, prima di autorizzare un tale acquisto, «va apprezzata la diretta incidenza sull’organizzazione del carcere» del necessario intervento di messa in sicurezza dei dispositivi richiesti, al fine di impedire un loro utiliz indebito o pericoloso, e ha ritenuto necessario che «il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo … possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tal rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo. Scelta che … rientrerebbe in un ambito di legittim esercizio del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita degli istituti penitenziari».
Le sentenze sopra citate, peraltro, prendono in esame RAGIONE_SOCIALEe possibili violazioni di diritti soggettivi del detenuto, valutando quale sia l’estensione di t diritti e in quali termini la loro tutela debba concorrere con le esigenze d controllo da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e con l’esercizio del potere organizzativo del singolo istituto, anche al fine di mantenerne la sicurezza.
Nel presente caso deve, in primo luogo, valutarsi se il provvedimento impugnato sia diretto alla tutela di un diritto soggettivo del detenuto, che la limitazione imposta dall’amministrazione RAGIONE_SOCIALE potrebbe violare.
Nel primo motivo di ricorso, infatti, il DAP ha evidenziato che il reclamo proposto dal detenuto al Magistrato di sorveglianza non era relativo ad un divieto oppostogli all’acquisto di una specifica rivista, non compresa nell’elenco di cui al 4 mod. 72, bensì egli lamentava l’esistenza di un limite all’acquisto di libri e riviste non compresi in detto elenco e intendeva ottenere un’autorizzazione generica, che stabilisse il suo diritto all’acquisto di qualunque pubblicazione, sia pure materialmente ricevibile solo dopo i controlli da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto.
Occorre, pertanto, previamente valutare se il reclamo proposto dal detenuto attenesse alla violazione di un suo diritto soggettivo. Infatti, l’art. 35-bis, comma
3, Ord. pen. stabilisce che il magistrato di sorveglianza accoglie il reclamo giurisdizionale, e ordina i necessari interventi all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, solo nelle ipotesi di cui all’art. 69-bis, comma 6, lett. b), Ord. pen., e quindi qualora rilevi l’inosservanza di una disposizione normativa da cui derivi «un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti» del detenuto.
Il rimedio del reclamo giurisdizionale, quindi, non è applicabile per opporsi ad una qualunque limitazione a cui il detenuto venga sottoposto, ma può avere ad oggetto solamente disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da cui derivi, all’istante, un pregiudizio concreto e attuale ad un suo diritto soggettivo.
Questa Corte, sul punto, ha chiarito che «In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. – a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. – non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, ma ha a oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile RAGIONE_SOCIALEa persona» (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Rv. 271905).
In presenza di un reclamo proposto dal detenuto, pertanto, il Magistrato di sorveglianza è tenuto, preliminarmente, a valutare se, in relazione alla pretesa dedotta, sia configurabile una posizione di diritto soggettivo e se essa sia effettivamente violata dalla disposizione adottata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; se tale valutazione è negativa, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., in quanto relativo ad una materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale (vedi Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998).
1.2.11 provvedimento impugnato, pur riconoscendo essere stata avanzata una specifica censura circa la mancata denuncia, da parte del detenuto, di un pregiudizio grave, attuale e concreto di un suo diritto soggettivo, non ha esaminato la questione, nonostante la sua natura preliminare.
Tale censura, riproposta nel primo motivo di ricorso, è fondata e deve essere accolta.
Il detenuto, infatti, risulta avere proposto un reclamo del tutto generico, lamentando che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non consentiva l’acquisto di riviste, diverse da quelle comprese nell’elenco di cui al mod. 72, ma senza affermare né dimostrare di avere ricevuto un diniego all’acquisto di una specifica pubblicazione, di cui aveva necessità per coltivare una sua esigenza di istruzione, di informazione o anche solo di svago.
Questo reclamo, tra l’altro è erroneo nella sua genericità, non essendo vietato in modo assoluto e pregiudiziale, anche ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen, l’acquisto di pubblicazioni non comprese nel predetto elenco, appare formulato come richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa possibilità di ricevere qualunque tipo di pubblicazione, senza peraltro alcuna specificazione circa la loro necessità e circa il pregiudizio che deriverebbe dalle limitazioni poste dall’amministrazione RAGIONE_SOCIALE, quali, in particolare, i preventivi controlli cir l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione eventualmente richiesta.
La sentenza Sez. 1, n. 20155 del 16/11/2022, dep.2023, n. massimata, in una vicenda analoga ha ritenuto che non vi fosse, nel diniego RAGIONE_SOCIALEa possibilità di acquisto indiscriminato di qualunque pubblicazione, una condotta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lesiva di un diritto soggettivo del detenuto reclamante, per cui «non ricorrevano i presupposti per accedere alla tutela giurisdizionale prevista dall’art. 35-bis Ord.pen.
Anche nel caso presente, non risulta prospettata dal detenuto alcuna lesione ad un suo diritto soggettivo, non avendo egli neppure affermato di avere ricevuto il diniego all’acquisto di una pubblicazione non compresa nell’elenco di cui al mod. 72.
Al contrario, il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza, e confermato dal Tribunale con l’ordinanza impugnata, impone all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una prestazione, quale l’autorizzazione all’acquisto indiscriminato di qualunque pubblicazione, da sottoporre, peraltro, a previ controlli, che appare ingiustificata, nella sua genericità e in contrasto con le limitazioni connesse al regime penitenziario differenziato a cui il detenuto reclamante è sottoposto, nonché con le necessità organizzative del singolo istituto penitenziario, stante l’elevatissimo numero di pubblicazioni, da sottoporre a singoli controlli, di cui i detenuto potrebbe chiedere l’acquisto.
2.11 ricorso proposto dal D.RAGIONE_SOCIALE.P. deve pertanto essere accolto, quanto al primo motivo, che assorbe il secondo stante la sua pregiudizialità, perché il reclamo proposto dal detenuto non riguardava la lesione grave, concreta ed attuale al suo diritto soggettivo di informazione, istruzione o ricreazione, e doveva, pertanto, essere qualificato come un reclamo generico e non giurisdizionale, in quanto non compreso nei casi previsti dall’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Il provvedimento del magistrato di sorveglianza, pertanto, è stato erroneamente adottato nelle forme di cui all’art. 35-bis, comma 3, Ord.pen., in assenza del presupposto richiesto dalla norma.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto rilevare tale vizio ed annullare la sua ordinanza, così come richiesto dal DAP con il reclamo.
3.11 provvedimento qui impugnato è pertanto erroneo, e deve essere annullato senza rinvio, unitamente a quello del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 31 maggio 2023 che accoglieva parzialmente il reclamo di COGNOME, ordinando alla Casa circondariale di Terni di consentire all’interessato, salva l’ordinaria sottoposizione al visto di controllo, l’acquisto di quotidiani e al riviste a diffusione nazionale, anche se non comprese nell’elenco di cui al mod. 72 RAGIONE_SOCIALE‘Istituto penitenziario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del 31 maggio 2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto nei confronti di COGNOME NOME. Così deciso, in data 21 maggio 2024