Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33317 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 7/12/2023 del Tribunale di sorveglianza di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo, proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 29 maggio 2023, ha autorizzato l’acquisto, da parte di NOME COGNOME, di riviste in libera vendita, anche con allegati, pur se non comprese nell’elenco di cui al Mod. 72, previo svolgimento dei rituali controlli di sicurezza.
Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE reclamante, considerando non giustificata la differenza asserita tra l’acquisto di libri o quotidiani, che sarebbero diretti all’approfondimento e allo studio, l’acquisto di riviste, che, secondo il RAGIONE_SOCIALE, sarebbero dirette al mero intrattenimento, non essendo agevole una tale distinzione, per gli approfondimenti frequentemente contenuti anche nelle riviste, a maggior ragione nel caso RAGIONE_SOCIALEa stampa specializzata, ed essendo comunque ingiustificato il divieto di acquisto per finalità di mero intrattenimento. Il provvedimento impugnato, poi, secondo il Tribunale, non autorizza l’acquisto di qualunque rivista, ma fa salve le esigenze di sicurezza, in quanto sottopone la consegna di qualunque pubblicazione all’effettuazione dei necessari controlli, diretti ad evitare la veicolazione di messaggi criptici, o comunque ad evitare l’elusione dei limiti propri del regime penitenziario differenziato.
L’acquisto, poi, secondo il Tribunale, può essere subordinato all’effettiva capacità RAGIONE_SOCIALE‘Istituto di procedere al controllo, questione che attiene, però, a problemi organizzativi che non possono portare ad escludere la possibilità di acquisto, che altrimenti violerebbe il diritto all’informazione, allo studio e a lettura.
Il Tribunale, peraltro, confuta, specificamente, il precedente di legittimità Sez. 1, n. 36865 del 8 giugno 2021, Rv. 281907 (cfr. p. 4 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), reputandolo non completamente sovrapponibile alla fattispecie in esame perché, in quel caso, non veniva in rilievo la distinzione sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla tipologia di stampa ma il reclamo all’epoca verteva soltanto su questioni attinenti al diritto alla sessualit richiamando, peraltro, l’esistenza, all’interno del provvedimento reclamato, RAGIONE_SOCIALEa indicazione di misure opportune onde evitare i rischi che proprio in quella sentenza di legittimità si paventavano.
In quella sede, infatti, la Corte di legittimità aveva precisato che non può concludersi che ogni pubblicazione possa e debba, tramite i canali di acquisto sopra evidenziati fare, il proprio ingresso nell’Istituto di pena, indipendentemente dalla compatibilità di detto ingresso con le finalità proprie del regime differenziato.
Si è notato quindi che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto è teso a condizionare tale acquisto poiché la consegna all’interessato è possibile soltanto in conformità ad esigenze di sicurezza ed organizzative RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, come testualmente indicato nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 29 maggio 2023, sottoponendo peraltro la consegna del materiale di stampa acquistato soltanto ai necessari controlli.
Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto coerente con il regime differenziato l’acquisto di riviste in libera vendita, solo laddove i controlli RAGIONE_SOCIALE‘Istituto di abbiano fugato i dubbi circa le necessarie esigenze di sicurezza, indicando come possibile agli ordinari controlli, affiancare l’opera di eliminazione di inserzione messaggi, contenuti nella rivista, lasciando in essa soltanto gli articoli per i qua il detenuto acquirente ha mostrato interesse. Ciò, secondo il Tribunale, sempre che l’acquisto e la consegna non generino un detrimento RAGIONE_SOCIALEe esigenze di sicurezza oppure organizzative RAGIONE_SOCIALE‘istituto, qualora per l’incidenza sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita RAGIONE_SOCIALE‘istituto, in termini di impiego di risorse umane materiali, non sia possibile assicurare la sicurezza RAGIONE_SOCIALEa lettura.
In ogni caso il Tribunale ha ritenuto che siano in gioco i diritti fondamentali di informazione, studio e lettura, per consentire i quali il Magistrato d sorveglianza ha sottolineato che l’elenco di pubblicazioni di cui al mod 72 non può ritenersi esaustivo ma soltanto indicativo.
2.Propone COGNOME tempestivo COGNOME ricorso COGNOME per COGNOME cassazione COGNOME il COGNOME RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato, affidando le proprie doglianze a due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 ord. pen., l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata all’amministrazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
L’ordinanza impugnata, erroneamente, non ha ritenuto coltivata la prima doglianza, contenuta nel reclamo, attinente all’assenza di un pregiudizio grave del detenuto nell’esercizio dei suoi diritti, presupposto per l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘a 69 Ord. pen.
Già con il reclamo, il DAP illustrava tale censura, precisando che il detenuto ha il diritto di acquistare specifiche stampe e riviste, anche non inserite nei beni di cui ai cd. mod. 72, tramite impresa di mantenimento o abbonamento, salva la valutazione RAGIONE_SOCIALEa eventualità che, attraverso quella specifica lettura, egli possa ricevere informazioni dai sodali: egli, quindi, può esercitare il suo diritto al lettura e allo studio in relazione a specifici testi.
Il detenuto aveva richiesto, invece, l’autorizzazione all’acquisto di qualsiasi pubblicazione non inserita nel mod. 72, la quale comporterebbe un’attività di controllo impossibile da parte RAGIONE_SOCIALE‘Istituto penitenziario, se diretta su ogni tipo rivista da lui acquistata.
Si richiama precedente di legittimità (n. 20155/2023) che ha ritenuto che le limitazioni esistenti non comportano un grave e attuale pregiudizio all’esercizio dei diritti del detenuto e, in assenza RAGIONE_SOCIALEa richiesta di acquisto di una specific rivista, non può ravvisarsi tale pregiudizio nel diniego di un’autorizzazione generale e generica.
Infatti, non è prevista, per il detenuto in regime differenziato, la possibili di acquistare qualsiasi rivista in commercio e non gli è negato il diritt all’informazione, potendo questi acquistare le riviste che l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE ha già valutato non essere un potenziale veicolo di contatti con i sodali, inserendole nel cd. mod. 72.
Il Magistrato di sorveglianza, pertanto, non avrebbe dovuto provvedere sull’istanza, ma dichiararla inammissibile per genericità e il Tribunale ha compiuto una valutazione di merito in assenza dei presupposti legittimati il relativo intervento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
In definitiva, deduce l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la possibilità di acquistare qualsiasi rivista, giornale, quotidiano, non è prevista dalla legge, non costituisce un diritto fondamentale che il detenuto in regime differenziato può vantare. Peraltro, l’attuale regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa materia non è definibile quale negazione del diritto all’informazione che, invece, è ampiamente garantito attraverso la possibilità di acquisto di generi che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha valutato con certezza quanto all’esclusione del rischio di veicolazione di comunicazioni fraudolente.
Nella specie, quindi, non vi sono state violazioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento penitenziario e del Regolamento di attuazione mentre è stato effettuato un superamento, da parte del giudice adito, del limite imposto dalla legge che non contempla una simile possibilità ravvisandosi violazione di legge da parte del Tribunale di sorveglianza nella parte in cui configura, in modo assoluto e incondizionato, come diritto fondamentale quello del detenuto in regime differenziato, alla fruibilità di qualsiasi rivista, giornale o libro.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione e falsa applicazione di legge, travisamento del fatto e la conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione per inosservanza dei principi affermati dalla Corte cost., sent. n. 122 del 2017.
L’ordinanza impugnata non rispetta i principi dettati da questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 36865 del 2021), relativa ad un caso analogo sebbene riferito alle riviste pornografiche, secondo cui l’ingresso di riviste nell’istitu
subordinato anche alla sua compatibilità con le finalità del regime detentivo speciale e le esigenze organizzative RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
L’affermazione che l’ingresso RAGIONE_SOCIALEe riviste non viola le esigenze di sicurezza perché sottoposte anch’esse al controllo sul loro contenuto, non è compatibile con le predette esigenze organizzative, in quanto comporterebbe un’attività eccezionalmente gravosa, come ritenuto nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 29819 del 2021.
La scelta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di non autorizzare senza limiti e indiscriminatamente l’acquisito di qualunque rivista, ma di vagliare specifiche richieste del detenuto, è quindi legittima, in quanto non viola i diritti quest’ultimo, né impone un’insostenibile attività di controllo.
Si ritiene, peraltro, che non varrebbe a superare le esigenze di cautela motivate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come notato nel precedente di legittimità relativo a riviste pornografiche, l’introduzione del visto di controllo.
Se in materia di corrispondenza, l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) ord. pen., prevede tale visto come misura di elezione, affidando comunque all’autorità giudiziaria la relativa decisione per quel che riguarda la ricezione RAGIONE_SOCIALE stampa, lo stesso comma 2-quater, alla lett. c consente limitazioni più penetranti che rimette all’Autorità amministrativa, non potendo il giudice sostituirsi a tale autorità nelle sue discrezionali valutazioni.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, peraltro, aveva illustrato la scarsa funzionalità e l’onerosità di meccanismi che, necessariamente, prevedessero la sottoposizione a censura del materiale facente ingresso all’istituto.
Si riportano peraltro pronunce di merito da parte RAGIONE_SOCIALEa magistratura di sorveglianza che si sono adeguate ai principi affermati dalla Corte di legittimità, segnalando anche il diverso contenuto RAGIONE_SOCIALEa lettura di una rivista, rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa lettura di un quotidiano, necessario al detenuto per esercitare la sua incomprimibile libertà di espressione e di opinione.
Si è ritenuto, invece, che la lettura di una rivista soddisfa prevalentemente esigenze di trattenimento, per cui l’acquisto di riviste ben può essere sottoposto a limitazioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’ottica di garantire esigenze tipiche del regime differenziato, individuando, a monte, alcune riviste che possono essere acquistate da detenuti.
In conclusione si è ritenuto da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che la scelta di limitare l’acquisto di pubblicazioni di cui al mod. 72, salvo vagliare specifiche richieste del detenuto, non è illegittima perché già la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ogni scelta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE implicando un apprezzamento sulla possibilità di soddisfare esigenze ricreative e informative dei detenuti alla stregua RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili, rientra in un ambito di legittimo esercizio de potere organizzativo RAGIONE_SOCIALEa vita degli istituti penitenziari. Detta scelta dev
implicare un impegno sostenibile da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dovendosi escludere la doverosità di scelte che possano implicare rilevanti ricadute nella complessiva organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, a fronte di esigenze che, seppur apprezzabili sul piano trattannentale, non sono riferibili a dirit fondamentali del detenuto.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Questa Corte ha già più volte stabilito che sono legittime le limitazioni che non impediscono al detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41bis Ord. pen., l’esercizio del diritto all’informazione e allo studio ma lo rendono compatibile con i controlli carcerari e che non esiste un diritto RAGIONE_SOCIALEo stesso a richiedere l’acquisto di qualsiasi opera e rivista, purché sia assicurata la possibilità di richiederlo per singoli testi o riviste, anche non compresi nell’elenc contenuto nel mod. 72.
La sentenza Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Rv. 281907, citata dalla ricorrente, in motivazione ha affermato che gli artt. 69 e 35-bis Ord. pen. tutelano i diritti soggettivi del detenuto, ma essi non vanno confusi con le modalità del loro esercizio. Tali diritti, dunque, possono essere sottoposti a regolamentazione secondo modalità scelte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in particolare al fine di rendere ogni acquisto compatibile con le «ineludibili esigenze organizzative RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE».
Anche la sentenza Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, n.m., citata nel ricorso, pur riconoscendo il diritto soggettivo del detenuto ad acquistare un lettore CD e i relativi supporti musicali, per mera finalità ricreativa, ha ribadito che, prima d autorizzare un tale acquisto, «va apprezzata la diretta incidenza sull’organizzazione del carcere» del necessario intervento di messa in sicurezza dei dispositivi richiesti, al fine di impedire un loro utilizzo indebito o pericoloso ha ritenuto necessario che «il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo … possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelt operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo. Scelta che …
rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita degli istituti penitenziari».
Le sentenze sopra citate, peraltro, prendono in esame RAGIONE_SOCIALEe possibili violazioni di diritti soggettivi del detenuto, valutando quale sia l’estensione di t diritti e in quali termini la loro tutela debba concorrere con le esigenze d controllo da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e con l’esercizio del potere organizzativo del singolo Istituto, anche al fine di mantenerne la sicurezza.
Nel presente caso deve in primo luogo valutarsi se il provvedimento impugnato sia diretto alla tutela di un diritto soggettivo del detenuto, che la limitazione imposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potrebbe violare.
Nel primo motivo di ricorso, infatti, il DAP ha evidenziato che il reclamo proposto dal detenuto al Magistrato di sorveglianza non era relativo ad un divieto oppostogli all’acquisto di una specifica rivista, non compresa nell’elenco di cui al 4 mod. 72, bensì egli lamentava l’esistenza di un limite all’acquisto di libri e riviste, non compresi in detto elenco, e intendeva ottenere un’autorizzazione generica, che stabilisse il suo diritto all’acquisto di qualunque pubblicazione, sia pure materialmente ricevibile solo dopo i controlli da parte RAGIONE_SOCIALE‘Istituto. Occorre, pertanto, previamente valutare se il reclamo proposto dal detenuto attenesse alla violazione di un suo diritto soggettivo.
Infatti, l’art. 35-bis, comma 3, Ord. pen. stabilisce che il magistrato di sorveglianza accoglie il reclamo giurisdizionale e ordina i necessari interventi all’amministrazione RAGIONE_SOCIALE, solo nelle ipotesi di cui all’art. 69-bis, comma 6, lett. b), Ord. pen., e quindi qualora rilevi l’inosservanza di una disposizione normativa da cui derivi «un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti» del detenuto.
Il rimedio del reclamo giurisdizionale, quindi, non è applicabile per opporsi ad una qualunque limitazione a cui il detenuto venga sottoposto, ma può avere ad oggetto solamente disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da cui derivi, all’istante, un pregiudizio concreto e attuale ad un suo diritto soggettivo.
Questa Corte, sul punto, ha chiarito che «In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. – a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. – non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale, sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile RAGIONE_SOCIALEa persona» (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Rv. 271905).
In presenza di un reclamo proposto dal detenuto, pertanto, il Magistrato di sorveglianza è tenuto, preliminarmente, a valutare se, in relazione alla pretesa dedotta, sia configurabile una posizione di diritto soggettivo, e se essa sia effettivamente violata dalla disposizione adottata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; se tale valutazione è negativa, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., in quanto relativo ad una materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale (vedi Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998).
3. Il provvedimento impugnato, pur riconoscendo essere stata avanzata una specifica censura circa la mancata denuncia, da parte del detenuto, di un pregiudizio grave, attuale e concreto di un suo diritto soggettivo, non ha esaminato la questione, nonostante la sua natura preliminare.
Tale censura, riproposta nel primo motivo di ricorso, è fondata e deve essere accolta.
Il detenuto, infatti, risulta avere proposto un reclamo del tutto generico, lamentando che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non consentiva l’acquisto di riviste diverse da quelle comprese nell’elenco di cui al mod. 72, ma senza affermare, né dimostrare, di avere ricevuto un diniego all’acquisto di una specifica pubblicazione, di cui aveva necessità per coltivare una sua esigenza di istruzione, di informazione o anche solo di svago.
Questo reclamo, tra l’altro erroneo nella sua genericità, non essendo vietato in modo assoluto e pregiudiziale, anche ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen, l’acquisto di pubblicazioni non comprese nel predetto elenco, appare formulato come richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa possibilità di ricevere qualunque tipo di pubblicazione, senza peraltro alcuna specificazione circa la loro necessità e circa il pregiudizio che deriverebbe dalle limitazioni poste dall’amministrazione RAGIONE_SOCIALE, quali, in particolare, i preventivi controlli cir l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione eventualmente richiesta.
La sentenza Sez. 1, n. 20155 del 16/11/2022, dep.2023, n.dil., anch’essa citata dalla ricorrente, in una vicenda analoga ha ritenuto che non vi fosse, nel diniego RAGIONE_SOCIALEa possibilità di acquisto indiscriminato di qualunque pubblicazione, una condotta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lesiva di un diritto soggettivo del detenuto reclamante, per cui «non ricorrevano i presupposti per accedere alla tutela giurisdizionale prevista dall’art. 35-bis Ord. pen.». Anche nel caso presente, non risulta prospettata dal detenuto alcuna lesione ad un suo diritto soggettivo, non avendo egli neppure affermato di avere ricevuto il diniego all’acquisto di una pubblicazione non compresa nell’elenco di cui al mod. 72.
Al contrario, il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, e confermato dal Tribunale con l’ordinanza impugnata, impone all’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE una prestazione, quale l’autorizzazione all’acquisto indiscriminato di qualunque pubblicazione, da sottoporre peraltro a previ controlli, che appare ingiustificata, nella sua genericità, e in contrasto con le limitazioni connesse al regime penitenziario differenziato a cui il detenuto reclamante è sottoposto nonché con le necessità organizzative del singolo istituto penitenziario, stante l’elevatissimo numero di pubblicazioni, da sottoporre a singoli controlli, di cui i detenuto potrebbe chiedere l’acquisto.
Il ricorso proposto dal D.A.P. deve pertanto essere accolto, quanto al primo motivo, che assorbe il secondo stante la sua pregiudizialità, perché il reclamo proposto dal detenuto non riguardava la lesione grave, concreta ed attuale al suo diritto soggettivo di informazione, istruzione o ricreazione, e doveva, pertanto, essere qualificato come un reclamo generico e non 6 giurisdizionale, in quanto non compreso nei casi previsti dall’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Il provvedimento del magistrato di sorveglianza, pertanto, è stato erroneamente adottato nelle forme di cui all’art. 35-bis, comma 3, Ord.pen., in assenza del presupposto richiesto dalla norma.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto rilevare tale vizio e annullare la sua ordinanza, così come richiesto dal D.A.P. reclamante.
Il provvedimento qui impugnato è pertanto erroneo, e deve essere annullato senza rinvio e, conseguentemente, va annullata senza rinvio anche l’ordinanza n. 2023/892 del 29 maggio 2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto nei confronti di NOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e conseguentemente anche l’ordinanza n. 2023/892 del 29 maggio 2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto nei confronti di NOME.
Così deciso, in data 8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presi nte