Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7812 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7812 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 24 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa il 3 aprile 2023 dal Tribunale di Udine, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole di plurimi episodi, anche in concorso, di detenzione a di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 3 del 1990 (capi 1 e 2) e di plurimi episodi di cessione a terzi di sostanza stupefacente del cocaina (capo 3); fatti commessi in Udine il 04 e il 06.01.2019, quanto alla detenzione, e Tolmezzo, dall’aprile 2018 al dicembre 2019, quanto alla cessione.
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato relativamente agli episodi cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 3), sotto il duplice profil vizio di COGNOME e della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espon censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatament vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da spec critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilet fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergen processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo i giudici di merito adeguatament logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave preciso e concordante in ordine a vari episodi di cessione di 2/3 dosi alla volta di sost stupefacente del tipo cocaina in favore di NOME COGNOME COGNOMEv. pagine 4 e 5 della senten impugnata), sottolineando come fosse stato lo stesso acquirente a dichiarare di aver acquistato con cadenza settimanale, dall’imputato e dal correo, NOME COGNOME, dall’aprile 2018 dicembre 2019, 2/3 dosi al prezzo di 100,00 euro a dose, dichiarazioni rese in sede di s.i.t contestate in dibattimento, dove il COGNOME aveva cercato dì ridimensionare le preceden dichiarazioni, senza tuttavia smentirle, con la conseguenza che, secondo un non illogico ragionare dei giudici di merito, non era integrato il consumo di gruppo, non avendo il Tro conferito alcun mandato ad acquistare, né partecipato al pagamento del corrispettivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che le argomentazioni della Corte territoriale si pongono in sintonia con i princ affermati da questa Corte secondo i quali all’interno del c.d. acquisto di gruppo ricadono l’ipotesi in cui un gruppo di persone dia mandato ad uno di loro di acquistare dello stupefacen sia l’ipotesi in cui l’intero gruppo procede all’acquisto di stupefacente destina consumato collettivamente: ipotesi nelle quali non rientra nella vicenda descritta da merito in cui COGNOME non aveva previamente conferito alcun mandato ad acquistare, né ta aveva partecipato all’acquisto ed al pagamento del corrispettivo.
Rilevato che anche il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del colpevolezza dell’imputato relativamente agli episodi di detenzione a fini di spaccio di sosta stupefacente del tipo cocaina (capi 1 e 2), sotto il profilo della violazione di legge, è parimen manifestamente infondato, in quanto anch’esso generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 6), avendo la Corte di merito, non illogicamente, desunto la finalità di spaccio dalla elevata percentuale di principio attivo cocaina detenuta (45% e, addirittura, 92,8%), dalla antieconomicità dei viaggi da Udine a Verona eseguiti per procurarsi stupefacente, ove non destinato ad essere successivamente tagliato e destinato alla vendita al dettaglio, come avvenuto nelle vendite in favore di NOME COGNOME che non appare contraddittoria, né presenta vizi di manifesta illogicità, mentr motivo di ricorso oppone argomenti di mero dissenso che, per un verso, non operano un confronto integrale con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e, per altro ver riguardando il fatto, sono insuscettibili di sindacato in sede di legittimità.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la COGNOME della sentenza impugnata risulta, perta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di meri che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11 dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarato dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento del spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’ar comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 6 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissi stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.