Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11703 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11703 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Brescia il 14 giugno 1994 quale rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore il 29 Aprile 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del pubblico ministero nella persona del procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto l’opposizione avanzata dall’interessato avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro probatorio di una RAGIONE_SOCIALE acquistata nel Marzo 2023 dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE e sottoposta a sequestro probatorio nel giugno 2023, sequestro che veniva convalidato il 21 giugno 2023 dal P.M., per consentire ulteriori accertamenti sulla titolarità e sui passaggi di proprietà del veicolo, nonché sugli effettivi utilizzatori.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il procuratore di COGNOME COGNOME nella veste di terzo interessato, deducendo:
2.1 Violazione degli articoli 125 e 127 cod.proc.pen. e vizio di motivazione per motivazione apparente poiché l’ordinanza impugnata risulta privo di un legittimo apparato motivazionale e le argomentazioni spese dal GIP, seppure graficamente presenti, integrano una motivazione apparente .
In particolare il GIP ha in parte riproposto le ragioni esposte dal pubblico ministero nel decreto di rigetto dell’istanza di restituzione, con un indebito ricorso alla tecnica del copia incolla, ma l’apparato motivazionale risulta privo di un adeguato percorso argomentativo poiché gli argomenti, esposti in maniera caotica, risultano privi di coerenza logica.
Il GIP, infatti, ha respinto l’opposizione al rigetto della GLYPH richiesta di restituzione affermando la persistenza delle ragioni che hanno determinato l’applicazione del vincolo, che ha tuttavia natura probatoria, mentre le ragioni fornite a sostegno della decisione adottata non riguardano fini investigativi.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché è stato ritenuto il difetto di legittimazione dell’odierno ricorrente, sul rilievo che questi avesse acquistato il bene mobile registrato da un soggetto non proprietario, in aperta violazione del principio civilistico “possesso vale titolo” di cui all’art. 1003 cod. civ., in forza del quale un possessore di buona fede di un bene mobile rientrante nella categoria dei beni mobili registrati, ma in concreto non iscritto o apparentemente iscritto, per nullità della iscrizione, viene riconosciuto come possessore di buona fede e quindi titolare del diritto di proprietà.
Osserva il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando viene meno il sistema di pubblicità legale e quindi la stessa possibilità di effettuare il controllo sull circolazione dei veicoli, non c’è ragione per escludere l’operatività del principio civilistico “possesso vale titolo” fondato sull’art. 1153 cod. civ. in favore del possessore di buona fede del veicolo non iscritto al PRA o invalidamente iscritto, in quanto alienato a non domino. Questa regola deve trovare applicazione nel caso di specie con conseguente legittimazione alla restituzione del veicolo alla RAGIONE_SOCIALE che ha acquistato il veicolo in circostanze assolutamente normali, con un pagamento regolare congruo, da un soggetto esperto e qualificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che il veicolo oggetto di sequestro era nella disponibilità del rivenditore RAGIONE_SOCIALE, in virtù di un contratto di vendita trascritto al PRA, ma in effetti l’autovettura era stata concessa in locazione a tale COGNOME, il quale si rendeva inadempiente al pagamento del canone; si accertava da successive verifiche che il veicolo durante il periodo di leasing era stato venduto all’indagato COGNOME, che lo aveva a sua volta alienato ulteriormente alla RAGIONE_SOCIALE.
Con il decreto del P.M. è stata valorizzata, in primis, GLYPH l’assenza di legittimazione dell’istante, quale terzo interessato, ad invocare la restituzione del bene, in quanto, anche se ha ricevuto il veicolo in buona fede, non ha usucapito il bene mobile registrato e non può richiederne la restituzione.
A dispetto di quanto sostenuto nel ricorso, al caso di specie non si applica la norma dell’art. 1153 cod.civ. ma il disposto dell’art. 1162 cod.civ.come esposto dal pubblico ministero nel provvedimento di rigetto.
Questa Corte ha precisato da tempo che l’acquirente di un autoveicolo “a non domino” non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l’art. 1156 cod. civ. l’applicazione delle disposizioni sull’acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l’acquisto di un tale bene, sebbene l’acquirente sia in buona fede, si opera solo con l’usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell’usucapione stessa. (Sez. 3, n. 294 del 13/01/1994, Rv. 484984 – 01)
Il GIP, condividendo questa impostazione, non ha risposto alle specifiche censure dedotte dal ricorrente in ordine alle finalità e ai limiti del sequestro probatorio e, con procedura de plano, ha ribadito la sostanziale inammissibilità dell’opposizione, in quanto NOME non è legittimato ad avanzare istanza di restituzione, a prescindere dalle finalità del sequestro, non potendo ottenere la restituzione del veicolo; ed infatti, anche a volere affermare la buona fede dell’acquirente NOME NOMECOGNOME manca un titolo astrattamente idoneo all’acquisto e la trascrizione difetta dell’ulteriore requisito richiesto dall’art. 1162 cod.civ., ovvero il decorso dei tre anni dalla trascrizione del titolo.
La motivazione del provvedimento impugnato, assunto inaudita altera parte, è corretta poiché, nel rispetto di questa normativa, l’opposizione era inammissibile essendo stata proposta da soggetto non legittimato a chiedere la restituzione del veicolo in sequestro.
Il GIP ha erroneamente rigettato l’istanza, mentre avrebbe dovuto dichiararla inammissibile, ma è noto che l’inammissibilità può essere rilevata in ogni grado del giudizio.
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Roma 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
NOME Borsellino
La Presidente
NOME COGNOME