Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46072 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46072 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato in Albania in data DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato in Albania in data DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 9/6/2022 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in riferimento al solo reato di cui al capo C, inammissibilità dei ricorsi con riferimento ai capi A e B;
Uditi i difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO difensore di entrambi i ricorrenti, che ha esposto i motivi di ricorso, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata; AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, rispettivamente difensori di COGNOME e NOME COGNOME, che si sono riportati ai motivi di ricorso, associandosi alle argomentazioni spese dall’AVV_NOTAIO ed hanno concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data 10 ottobre 2018, che aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati, oggi ricorrenti, per i reati di (A) tentata rapina in concorso e riunione, (B) concorso in lesioni personali aggravate; (C) concorso in estorsione aggravata, avvinti in continuazione, condannandoli, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ad effetto speciale, alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori, deducendo le violazioni della legge penale e processuale ed i vizi esiziali di motivazione in appresso sinteticamente riportati, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
sulla apprezzata inconciliabilità tra quanto riferito dalla persona offesa nella fase delle indagini e quanto rappresentato nel corso del giudizio. La Corte territoriale, cui tali censure erano state rappresentate, non ne avrebbe tenuto alcun conto, limitandosi a confermare l’ipotesi -rimasta indimostrata nella sua verificazione, nella sua origine e nella sua riferibilità al processo- di una supposta attività di inquinamento della prova dichiarativa in formazione, resasi manifesta attraverso la reticenza ed il mendacio mostrati in dibattimento dalla persona offesa. Evidente, dunque, a parere del ricorrente, la violazione di precise disposizioni processuali (art. 125, 191, 192, comma 2, 500, comma 4 e 5, 526, comma 1, 546, comma 1, lett. e n. 1 e 4, cod. proc. pen.), oltre al vizio di illogica e contradditt motivazione, che mina la decisione impugnata. Apertamente contraddittoria sarebbe infatti la decisione (confermata in appello) sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 500 comma 4 cod. proc. pen. rispetto alla valutazione secondo cui entrambi gli imputati sono meritevoli delle circostanze attenuanti generiche, perché -come accertato nel corso della istruttoria dibattimentale”entrambi si scusarono dell’accaduto e ripresero la normale frequentazione dell’esercizio pubblico senza più dare adito a problemi”, il che si pone in aperto contrasto storico e logico con una attività diretta a costringere il teste a rendere dichiarazioni dibattimentali compiacenti.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, limitatamente alla estorsione di cui al capo C), la difesa lamenta il vizio di motivazione, per mancanza, non avendo la Corte di Appello argomentato alcunché, pur espressamente chiamata a valutare la natura e la finalità delle condotte ascritte al ricorrente, in ordine alla tipicità fatto descritto in imputazione, cioè se il rifiuto opposto al mancato pagamento di pregresse consumazioni integrasse effettivamente il delitto di estorsione e non piuttosto atti ripetuti di villania e di insolenza o di violenza privata o minaccia. I particolare, la Corte di Appello pur investita del compito di svolgere un accertamento decisivo rispetto alla configurabilità della estorsione descritta al capo C, ha operato un mero richiamo alla sentenza di primo grado, alla deposizione resa dal titolare del bar, il quale, tuttavia, non poteva che rappresentare fatti appresi de relato dai dipendenti, senza tener conto che questi ultimi avevano reso dichiarazioni dalle quali non emergevano elementi idonei alla conferma della tipicità del fatto estorsivo. In particolare, il dipendente NOME COGNOME aveva negato che alcuno lo avesse costretto a servire gratuitamente; il dipendente NOME COGNOME, nella deposizione dibattimentale ed anche nel verbale di s.i. -acquisito ex articolo 500 comma 4 cod. proc. pen.- aveva riferito delle minacce ricevute solo dopo la consumazione delle bevande e dopo le sottrazioni della merce dagli espositori.
La difesa, quindi, puntualizza che le minacce non erano finalizzate a costringere ad un facere, essendo -invece successive alla -richiesta di pagamento di quanto precedentemente sottratto.
5.3. Con il terzo motivo sono denunziate la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di gravame con il quale era stato chiesto il riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, n. 4 cod. pen., in ragione della modesta entità del danno patrimoniale provocato, in uno alla modestia della minaccia e della violenza.
5.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura dell’aumento disposto a titolo di continuazione per i reati satellite.
Altro difensore del medesimo ricorrente deduce:
5.6. La medesima inosservanza della legge processuale (art. 500, comma 4, cod. proc. pen.).
5.7. Con il secondo motivo di ricorso il secondo difensore segnala la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità per l’effettivo concorso del ricorrente nei reati di cui ai capi a), b), c). In particola si denunzia omessa motivazione, sui punti dedotti è stata totalmente ignorata dalla Corte di appello, la quale si era limitata alla condivisione della ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di primo grado.
5.8. Con il terzo motivo la difesa segnala la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 n.4 cod. pen., per la modesta entità del danno patrimoniale provocato e la scarsa offensività della condotta violenta.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME dal suo secondo difensore.
6.1. All’udienza del 7 giugno 2023 la Corte disponeva, su richiesta della difesa, preannunziata con memoria del 7 marzo 2023 e ribadita in udienza, il rinvio del procedimento in attesa della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (ud. 9 maggio 2023) intervenuta in tema di omessa previsione normativa di una sanzione più mite, ove il fatto tipico si presenti di lieve entità. Intervenuta in data 15 giugno 2023 la pubblicazione della sentenza manipolativa di annullamento, la trattazione del processo era fissata per la pubblica udienza del 3 ottobre 2023.
6.2. Con memoria del 12 aprile 2023, lo stesso difensore aveva pure già formalizzato motivi di ricorso nuovi. Rispetto alla tentata rapina di cui al capo a), la difesa rappresenta che, dalla ricostruzione non contestata dei fatti, le violenze e le lesioni furono portate alla persona offesa solo successivamente al suo rifiuto di consegnare agli agenti una quota della somma che aveva appena vito al giuoco
d’azzardo elettronico, cui aveva preso parte presso il bar teatro dei fatti. Tali violenze e minacce, pertanto, non potevano ritenersi finalizzate a costringere la vittima a consegnare agli imputati parte della vincita, dovevano pertanto ritenersi svincolate dalla natura patrimoniale della domanda, consegue che il fatto contestato come rapina tentata non integra il tipo, per la inversione del percorso cronologico che deve legare violenza e sottrazione o sottrazione e violenza (rapina impropria), non potendosi neppure ritenere che la violenza fosse finalizzata a mantenere il possesso della res furtiva (mai guadagnato) o conseguire l’impunità per la sottrazione tentata, intento mai manifestato.
Su tale tema, pure prospettato alla Corte di merito, la risposta argomentativa era mancata.
6.3. Rispetto al reato di estorsione, la difesa, in primo luogo, osserva che in alcun modo la Corte di Appello si è confrontata con l’espresso motivo di gravame con il quale era stato sollevato il tema della estraneità ai fatti del ricorrente, rimasto totalmente disinteressato rispetto a tali condotte realizzate e consumate dal germano. Sul punto la Corte territoriale si sarebbe limitata a descrivere “il clima di intimidazione, di violenza che i due imputati erano soliti creare all’interno del bar”, senza, tuttavia, distinguere il contributo fornito da RAGIONE_SOCIALE rispetto alla condotta- espressamene ascritta al solo NOME COGNOME– di non corrispondere il pagamento delle consumazioni.
6.4. Il nuovo difensore associava quindi le sue argomentazioni a quelle già esplicitate da altro difensore in tema di inutilizzabilità del verbale dell dichiarazioni predibattinnentali rese da NOME COGNOME per assenza dei presupposti legittimanti l’acquisizione, ex articolo 500 comma 4 del codice di rito, atteso che la dichiarazione dibattimentale non si caratterizzava per deficit mnesici opposti alle domande, quanto per la dichiarata dimensione meno aggressiva dei fatti inizialmente riferiti alla polizia giudiziaria. La decisione del Tribunale di acquisizion delle dichiarazioni predibattimentali, ex articolo 500, comma 4, cod. proc. pen., si poneva dunque in contraddizione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (stimate in giudizio di prevalenza sulle aggravanti) ad entrambi gli imputati, sul presupposto della loro successiva abituale frequentazione del bar, del fatto che in seguito “con calma e tranquillità pagavano…poi quando arrivava il mio datore di lavoro si incontravano, si salutavano tranquilli”, così palesando la insussistenza di elementi dai quali in concreto ricavare che la deposizione di NOME COGNOME fosse stata condizionata da minacce o violenza successive rispetto al fatto contestato.
6.5. Con successiva memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 12 settembre 2023, lo stesso difensore evidenziava la ricorrenza dei presupposti in fatto per stimare lieve l’offesa recata dagli agenti agli offesi ed esiguo il profitto realizzato con
condotta estorsiva, potendo dunque farsi applicazione della recentissima decisione manipolativ-a di annullamento della Corte costituzionale (sent. n. 120 del 2023).-
All’udienza del 3 ottobre 2023, sulle conclusioni delle parti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando all’esito pubblica lettura del dispositivo di rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, fatta eccezione per l’argomento processuale dedotto in tema di recupero al patrimonio della decisione di un atto formato fuori del contraddittorio (verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa NOME COGNOME), sono inammissibili per la natura reiterativa delle doglianze proposte, che non si confrontano con l’articolato apparato motivazione della decisione impugnata, confermativa di quella di primo grado; replicando, peraltro, argomenti già spesi con i motivi di gravame nel merito e congruamente confutati dalla Corte territoriale, con logica ed ineccepibile motivazione. L’argomento processuale è pure infondato, ma in forma non manifesta; come pure deve ritenersi per gli argomenti prospettati in tema di ritenuta lieve entità dell’offesa a seguito dell’intervento manipolativo (sent. n. 120/2023, cit.) del giudice delle leggi.
1.1. I motivi di ricorso tesi a censurare la legittimità della decisione impugnata in ordine al recupero (ai sensi di quanto dispone l’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.) delle dichiarazioni predibattimentali rese alla polizia giudiziaria da NOME COGNOME (vittima e testimone diretto delle minacce estorsive descritte al capo c) non consentono di superare la logica argomentativa spesa nella sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado.
1.2. Va in proposito ricordato che il sindacato di legittimità si esplica in un controllo sulla motivazione dei giudici del merito al fine di verificare se essa sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito; è preclusa, invece, alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del
07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; così anche Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. -2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione).-
Nel contempo, il travisamento della prova introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l’ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
Detto vizio può avere rilievo solo quando «l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio» (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); pertanto, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723).
1.3. Le critiche esposte sul tema processuale dai ricorrenti, pur altamente suggestive quando denunciano l’intima contraddizione decisoria, consistente nell’aver ipotizzato l’illecito intervento esterno sul teste da parte degli imputati ed aver comunque riconosciuto ad essi le circostanze innominate, in giudizio di prevalenza, proprio in ragione di una corretta condotta post delictum, non colgono le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, che ha superato la valenza decisiva del dichiarato da NOME, valorizzando ai fini del decidere soprattutto le dichiarazioni dibattimentali del titolare del bar teatro dei fatti.
Ad ogni modo, è pacifico in giurisprudenza che anche le modalità della deposizione e il contegno tenuto dal teste in dibattimento rientrano fra gli elementi valutabili ai fini dell’accertamento dell’inquinamento probatorio, quale presupposto per l’acquisizione al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., (Sez. 6, n. 22555/2017, Rv. 270155; Sez. 1, n. 9646/2016, Rv. 269272; Sez., n. 21699/2013, Rv. 255661; Sez. 6, n. 18065/2011, Rv. 252530; Sez. 2, n. 25069/2010, Rv. 247848), sempre che la prudente valutazione del giudice gli consenta, come nel caso in esame, di cogliervi i segni della subìta intimidazione
(Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011, Rv. 252468; Sez. 6, n. 49031/2014, Rv. 261254). Condivisibili risultano, sotto tale profilo, le ragioni del percorso decisorio seguito dalla Corte distrettuale e prima ancora dal giudice di primo grado, che ha ricavato precisi ed univoci elementi di conferma in tal senso, dall’ingiustificato ridimensionamento delle primitive dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria, in contrasto con quanto affermato, con coerenza e continuità dal titolare dell’esercizio di mescita, che aveva appreso i fatti dallo stesso NOME e dagli altri dipendenti (ad eccezione del teste COGNOME) e clienti abituali dell’esercizio; dichiarazioni perfettamente utilizzabili ai fini del decidere, giacché nel corso del dibattimento la difesa non aveva attivato gli strumenti processuali di controllo previsti dall’art. 195 del codice di rito.
1.4. La decisione impugnata (quanto ai fatti estorsivi descritti al capo C) fonda dunque, non tanto e non solo, sulla valorizzazione di fonti dichiarative extraprocessuali, quanto sul coerente narrato processuale del titolare del bar, confortato peraltro anche dalla descrizione, pure dibattimentale, delle abitudini violente dei due imputati che frequentavano il locale, irridendo ed infastidendo i clienti.
1.5. Né il fatto estorsivo descritto al capo c), che presenta una condotta, episodica, ma assai violenta e intimidatoria ed ha provocato un danno patrimoniale quantificato in euro 550, oltre il fastidio ed il patema provocato nelle vittime e negli astanti, può, ad avviso del Collegio ritenersi lieve, secondo quanto recentissimamente articolato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2023 (cit.).
1.5.1. Si legge nel testo della sentenza appena citata che, in continuità con quanto già stabilito con sentenza n. 68 del 2012 (art. 630 cod. pen., lieve entità): “gli indici dell’attenuante di lieve entità del sequestro estorsivo – individuati dalla giurisprudenza di legittimità nell’estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità delle somme estorte e assenza di profili organizzativi (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio20 aprile 2017, n. 18981) – risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione. Essi garantiscono che la riduzione della pena – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola AVV_NOTAIO dell’art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. – sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona. Tutto ciò considerato, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen. – per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., assorbita la censura di cui al primo comma dello stesso art. 27 – nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze
dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risult di lieve entità. La- qualificazione lieve del fatto poggia quindi, -come anche per fattispecie consimili (art. 311, 630 cod. pen.), su due basi, una riferibile all’azione dell’uomo, l’altra agli effetti cagionati da quella stessa azione, dovendo tali vettori confluire nella complessiva “leggerezza” del fatto.
Si era, del resto, già condivisibilmente affermato, con riferimento al sequestro di persona a scopo di estorsione (Sez. 5, n. 18981 del 22/2/2017, Rv. 269933), che: “… la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale, presuppone che il fatto, nel suo complesso, risulti di lieve entità, sicché essa deve essere esclusa quando manchi tale requisito in rapporto all’evento ovvero anche solo per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze della condotta (avuto riguardo anche alla predisposizione di una significativa organizzazione di uomini e di mezzi per la realizzazione del delitto) oppure in rapporto all’entità del danno o del pericolo (avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale, nonché all’entità delle somme oggetto della finalità estorsiva)”.
1.5.2. Orbene, a fronte della novità “manipolativa” sopravvenuta al giudizio di merito e pur non assumendo le vesti del giudice di merito nella valutazione dell’azione, deve comunque prendersi atto che, con giudizio che attinge agli elementi probatori non discussi, la Corte di merito ha rigettato il motivo di gravame che invocava il riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., richiamando la misura non certo lieve o minimale del danno patrimoniale provocato (euro 550), mai peraltro risarcito dagli agenti. Tale argomentazione è logica e coerente rispetto al dato processuale e non può esser messa in discussione nella sede di legittimità. La negazione della invocata attenuante riverbera effetti altrettali anche sulla valutazione del fatto lieve, incompatibile con un danno patrimoniale della indicata entità.
1.6. La misura dei minimi aumenti calcolati per ciascuno dei reati satelliti rispetto al più grave fatto estorsivo posto a base della piramide sanzionatoria è stata argomentata con riferimento alla gravità obiettiva dei fatti, secondo parametri di valutazione indicati nel testo dell’art. 133 cod. pen.
Rispetto al tentativo di rapina descritto al capo a) deve rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo dedotto in ordine alla corretta qualificazione del fatto in termini di rapina tentata aggravata.
L’azione bifasica è stata così descritta nel merito: una prima fase caratterizzata dalla richiesta di consegna di parte della vincita al giuoco, conclusasi con il rifiuto opposto dalla vittima; la seconda, caratterizzata dalle violenze descritte in imputazione e provate nel processo (nessun motivo attinge l’accertamento del
fatto descritto al capo b), finalizzate a conseguire l’ingiusto profitto, consistit nell’importo di euro 20, pari al 20% della somma precedentemente vinta al giuoco dalla persona offesa. Orbene, ciò che caratterizza la rapina è la spoliazione della res (nella presente fattispecie solo tentata) in diretta conseguenza della minaccia o della violenza portata alla persona, il tutto colorato dalla finalità di profit ingiusto. In questi termini volge del resto la giurisprudenza di legittimità consolidata da molti lustri (Sez. 1, n. 9301, del 2274/1980, Rv. 145930; Sez. 2, n. 47905, del 13/10/2016, Rv. 268173: … dovendosi aver riguardo all’attività complessiva del colpevole, improntata tutta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire delle precedenti costrizioni). Del resto, la violenza manifestata non poteva avere altra finalità che costringere la vittima alla consegna prima non eseguita sulla base della mera minaccia o richiesta ultimativa e quand’anche fosse stata diretta solo a conseguire l’impunità avrebbe comunque integrato gli estremi della fattispecie complessa tentata (Sez. U, n. 34952 del 19/4/2012, Rv, 253153). La alternativa ipotesi difensiva della violenza solo sanzionatoria è rappresentata come mera alternativa deduttiva, come tale inammissibile nella sede di legittimità.
Si è già detto che la condotta di lesioni aggravate in concorso descritta al capo b) non è oggetto di motivi specifici di ricorso. La relativa affermazione di responsabilità era pertanto irrevocabile già alla data di pubblicazione della sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268965).
Parimenti inammissibili, per manifesta infondatezza, sono i motivi spesi rispetto alle condotte (tutte) tenute in concorso e riunione dagli imputati. Le conformi sentenze di merito descrivono come accertate le condotte commesse nella compresenza, anche attiva e virulenta, di entrambi gli imputati.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.