Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39156 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Milano il 03/11/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 16/10/2023, dep. il 06/11/2023, il Tribunale della libertà di Milano ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Milano applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, avente natura transnazionale (capo 1), nel ruolo di stabile acquirente di sostanze stupefacenti dal sodalizio, per lungo arco di tempo, almeno dal settembre 2020 fino al 5 marzo 2021, di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e
hashish e per episodi di acquisto delle medesime sostanze in quantità ingente di cui ai capi 57), 61), 89), 107 -B), in ordine ai quali confermava il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi di ricorso.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla inutilizzabilità delle chat Sky Ecc acquisite mediante Oei presso l’autorit giudiziaria francese per la violazione degli artt. 234 bis, 266 bis cod.proc.pen. art. 15 Cost.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178 e 191 cod.proc.pen., mancanza di motivazione ai sensi per gli effetti dell’art. 606 comma 1, lettera e) cod.proc.pen. in relazione alla dedott inutilizzabilità delle chat Sky Ecc acquisite mediante Oie presso l’autorità francese stante la violazione del diritto del contraddittorio.
Violazione di cui all’articolo 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi d colpevolezza, con riferimento all’articolo 74 d.P.R. 309/90, in ordine alla partecipazione del ricorrente nel sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti. Argomenta il ricorrente che dalle chat Sky Ecc emergerebbe esclusivamente che il ricorrente mantenesse rapporti solo con NOME COGNOME, non risultando invece nessun elemento che consenta di ritenere che egli conoscesse l’identità e l’esistenza degli altri soggetti coinvolti. Dato di una certa rilevanza sol che si conside che l’ipotizzato sodalizio sarebbe composto da 59 persone. Il tribunale del riesame avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente avrebbe mantenuto rapporti anche con tale COGNOME COGNOME, conosciuto col soprannome NOME, e COGNOME NOME. Invero, dalle chat emergerebbe che il NOME utilizzasse NOME per le consegne di stupefacente a cui COGNOME non presenziava personalmente, mentre non vi sarebbe traccia di alcuna cessione in favore di COGNOME operata da COGNOME. L’argomento speso dal tribunale sarebbe del tutto insufficiente a fondare la gravità indiziaria con riguard alla partecipazione del ricorrente, mentre sarebbe del tutto neutra la circostanza che il COGNOME avesse consegnato al COGNOME un telefonino criptato per le conversazioni, al pari della circostanza che in una chat il COGNOME utilizzi il plurale da cui il Trib inferisce la disponibilità di diversa tipologia di stupefacente. Tali elementi sarebber del tutto insufficienti a fondare, almeno sul piano cautelare, la gravità indiziaria cir la consapevolezza e volontà dell’acquirente di partecipare ad un’associazione finalizzata al narcotraffico laddove quest’ultimo ha mantenuto contatti esclusivi con
un solo soggetto senza che il suo interlocutore, nell’arco di sei mesi, lo metta mai a parte di informazioni del sodalizio. I dati posti a fondamento del giudizio di gravit indiziaria risulterebbero incompatibili con l’insegnamento della Corte di Cassazione, in riferimento al tema, non essendo stata fornita una prova di una relazione stabile riconducibile all’affectio societatis, da valutare attraverso l’esame delle circostanze d fatto, in particolare della durata dell’accordo criminoso tra i soggetti, delle modali di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, sicchè manca la prova che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame riconducibile alla partecipazione del singolo al progetto associativo.
La difesa ha depositato motivi nuovi in data 22/02/2024, con cui, rilevato che la Sesta Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite due ulteriori quesiti rispetto all’acquisizione tramite OEI delle chat intercorse trami applicazioni di messaggistica criptata, e sollevava ulteriore questione in merito all’utilizzo del trojan da parte dell’autorità giudiziaria francese e se questo n contrasti con i principi generali del nostro codice processuale.
La difesa ha poi depositato memoria in data 26/05/2024, replicando alle conclusioni del PG e insistendo nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso appare nel complesso infondato.
Va preliminarmente rilevato che le diverse questioni processuali sollevate dalla difesa in merito alla utilizzazione delle chat Sky Ecc, che avevano originato un contrasto interpretativo nelle decisioni di Questa Corte di legittimità, sono stat risolte da due recenti pronunce delle Sezioni Unite di Questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME NOME, Rv. 286573; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, NOME, Rv. 286589).
Sulla base dei principi come massimati, i motivi di ricorso in allora sollevati dalla difesa del COGNOME risultano infondati.
Segnatamente, in materia di ordine europeo di indagine, l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non è disciplinata dall’art. 234-bis cod. pro pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziar trovando, invece, applicazione a tal fine la disciplina di cui all’art. 270 cod. proc. pe (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 – 01), applicabile al caso concreto tenuto conto che per il reato per il quale si procede è previsto l’arresto in
flagranza.
In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle. L’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere i risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera i procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate attraverso l’inserimento di un captatore informatico (troyan) sui server di una piattaforma criptata, è ammissibile, perché attiene ad esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l’ordinamento italiano, e non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria ex art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione non è richiesta nella disciplina nazionale.
L’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudizi straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, deve essere esclusa se il giudice del procedimento nel quale dette risultanze istruttorie vengono acquisite rileva che, in relazione ad esse, si sia verificata la violazione dei diritti fondamentali, fer restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione gra sulla parte interessata, onere che non risulta essere stato assolto, e l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema d comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fonda-mentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.
3. Venendo al merito, va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell’8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla
Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di mer abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza dell’argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01: Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, NOME, Rv. 255460).
4. Giova rilevare come, secondo la contestazione posta a base della misura cautelare e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, all’indagato sia contestata la partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 della legge sugli stupefacenti, con lo specifico ruolo d acquirente continuativo di sostanze stupefacenti tipo marjuana e hashish, in quantità ingenti, importate dalla Spagna da NOME, capo della medesima (capo 1) e dei singoli reati di acquisto di sostanza stupefacente in ingente quantità pari a circa 30/40 chili, cui ai capi 57), 61), 89) 107 -B), rispetto ai q non è contestata la gravità indiziaria.
Tanto premesso, con riguardo alla configurazione della partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 legge stup, deve essere rammentato che, come questa Corte di legittimità ha più volte affermato, la veste di partecipe ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, Nappello, Rv. 265764). Il reato associativo, specie con riferimento all’attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell’utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell’ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall’intento di smerciare a fine di profi la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all’acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre i significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura
che facilita lo svolgimento dell’intera attività criminale, che poi reimmettono l sostanza al consumo (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta M, Rv. 209646).
In tale contesto assume rilievo, come affermato da Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719).
5. Ciò posto, la condotta partecipativa del COGNOME è stata ritenuta proprio in ragione della circostanza che egli fosse stabile acquirente di ingenti quantitativo di sostanza stupefacente dal COGNOME, come risulta dalla contestazione dei reati scopo di cui ai capi 57), 61), 89) 107 -B), da settembre 2020 al marzo 2021, da cui emerge il continuativo acquisto di quantitativi dell’ordine di decine di chilogrammi stupefacente, destinata alla rivendita, che è stato ritenuto indicativo dall’adesione dell’acquirente al programma criminoso, e dimostrativo dell’affectio societatis , quale vincolo soggettivo permanente che andava oltra all’accordo per la singola cessione. Secondo l’ordinanza impugnata, il fatto che il COGNOME operasse in un contesto organizzato di importazione di stupefacente risulta dal contenuto delle conversazioni scambiate, sui criptofonini, citate a pag. 15, in cui il COGNOME, a fronte delle cont richieste di stupefacente del COGNOME, risponde rappresentando all’acquirente la disponibilità di sostanze di tipo diverse che solo un’organizzazione dotata di uomini e mezzi poteva gestire un traffico di tale portata, da cui l’ulteriore dimostrazione di un rilevanza obiettiva che l’acquirente COGNOME riveste per il sodalizio criminale e superamento del rapporto sinallagnnatico contrattuale in capo a questi.
Si tratta di una motivazione immune da rilievi di illogicità, rispetto la quale censura appare anche priva di specificità estrinseca là dove non si confronta appieno con la ratio decidendi ponendo l’accenno sulla circostanza, peraltro smentita in punto di fatto, che erano stati registrati contatti solo con il COGNOME.
Anche ad ammettere, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, che siano stati registrati contatti con il solo COGNOME, il fatto che il COGNOME fosse consapevole di partecipare al sodalizio capeggiato dal primo emerge in termini di gravità indiziaria come argomentato nell’ordinanza impugnata.
6. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/09/2024