Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34053 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Milazzo il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 08/03/2024 del Tribunale del riesame di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame, nell’interesse di NOME, avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Messina in data 7 febbraio 2024, che applicava allo stesso la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1), 17) e 19) della rubrica.
Si contesta a NOME la partecipazione alla associazione finalizzata al narcotraffico promossa e diretta dai fratelli COGNOME NOME, COGNOME NOME
Iv
e COGNOME NOME, con il ruolo di stabile acquirente all’ingrosso della sostanza stupefacente, con contestazione dal novembre 2020 all’attualità (capo 1).
Si contestano, altresì, i due reati fine consistiti nell’acquisto, ai dell’ulteriore spaccio, di cento grammi di cocaina, da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME, in data 13 aprile 2021, e nell’acquisto, sempre da COGNOME NOME, di duecentocinquanta grammi di cocaina per la successiva immissione nel mercato, che veniva trasportata da COGNOME NOME in data 10 giugno 2021.
L’ordinanza impugnata sottolinea che:
-il compendio investigativo è costituito da operazioni di perquisizione e sequestro di dosi di stupefacenti in capo ai singoli acquirenti, che disvelavano l’attività di smercio svolta dai fratelli COGNOME presso l’abitazione dei genitori;
-in data 18 dicembre 2020 era avviato un sistema di videoripresa che immortalava un andirivieni di soggetti che facevano ingresso nello stabile, anche in orario serale, e si intrattenevano solo pochi minuti sul pianerottolo e che, sottoposti a controlli a campione, risultavano in possesso di singole dosi di cocaina;
-dal 29 gennaio 2021 era intrapresa una attività captativa che permetteva di accertare, a giudizio del Tribunale del riesame, l’esistenza e l’operatività del sodalizio che, sebbene strutturato su base familiare, si connotava per stabilità e capacità di rifornimento e smercio di quantità di stupefacenti di tipologia diversa tutt’altro che trascurabile;
-dalle indagini emergeva che il dominus della associazione era COGNOME NOME, che si avvaleva del supporto dei fratelli NOME e NOME, della compagna, del cognato e dei suoceri. Al gruppo così composto, si aggiungevano alcuni sodali estranei alla famiglia, come l’acquirente COGNOME NOME.
1.1. Per quanto concerne, in particolare, la posizione di quest’ultimo, l’ordinanza impugnata evidenzia che, sin dal mese di marzo 2021, erano registrati contatti telefonici, finalizzati a programmare successivi incontri, tr COGNOME NOME e l’indagato. La prova di una cessione da parte di COGNOME di 100 grammi di cocaina si traeva dalle conversazioni registrate in ambientale il 5 e il 6 maggio, mentre COGNOME colloquiava con NOME. Le conversazioni vengono ritenute di tenore assolutamente univoco, riferendosi chiaramente alla cessione di una partita significativa di droga a vantaggio di NOME, che era risultata di quantità inferiore al pattuito e anche di qualità diversa e più scarsa. Infatti, NOME si lamentava che la provvista non fosse pari a cento grammi, bensì a novantasette “con tutta la busta” e che la sua richiesta era stata di una partita di droga “sana” e non in polvere. NOME ribadiva le sue ragioni, sostenendo di essere un grosso intermediario nel settore, che vantava crediti assolutamente significativi con noti spacciatori cittadini recentemente arrestati e di non tollerare
di essere raggirato per poche decine di euro. NOME ribadiva la sua intenzione di onorare il pagamento, che ammontava a 4.500,00 euro, dei quali 3.000,00 già corrisposti in acconto; a fronte del disguido, COGNOME arrotondava la differenza a 1.000,00 euro.
L’acquisto di 250 grammi di stupefacente era, a giudizio del Tribunale del riesame, documentato dalle intercettazioni ambientali e telefoniche del 10 giugno 2021, allorchè un incaricato di NOME, tale COGNOME, si recava a casa di COGNOME per acquistare droga. L’intermediario, dopo essere stato lasciato fuori dalla porta – perché i COGNOME aspettavano “lo zio” – era ricevuto e riceveva lo stupefacente; dopodichè era intercettato dalla polizia e riusciva a darsi alla fuga.
Avverso l’ordinanza, ricorre per cassazione NOME, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 74, d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309.
NOME viene ritenuto uno stabile acquirente, e quindi intraneo, in virtù di una condotta sintomatica di adesione al patto associativo rispetto a un gruppo preesistente. Se è incontestabile che l’attività di indagine abbia permesso di accertare l’esistenza della associazione a delinquere a partire dal mese di novembre 2020 fino al settembre 2021, deve osservarsi che, in tale arco temporale, NOME fa il suo ingresso sulla scena investigativa nel marzo 2021, allorquando intrattiene i primi contatti con i COGNOME, senza però che a tali contatti seguono acquisti. NOME, per come risulta dalla incolpazione provvisoria, v avrebbe effettuato due sola acquisti, il primo illustrato al capo 17), allorquando avrebbe acquistato 100 grammi di cocaina e il secondo descritto al capo 19); rispetto a tale episodio è bene ribadire che nella ordinanza genetica si afferma che non è possibile stabilire né la quantità, né la qualità della sostanza (nonostante il Tribunale del riesame affermi che in tale circostanza NOME avrebbe acquistato 250 grammi di cocaina). Due episodi di acquisto non possono ritenersi una fornitura costante e cioè continua, tale da non subire interruzioni.
Il tribunale del riesame afferma in maniera assertiva l’esistenza di un rapporto consolidato senza, però, specificare gli elementi dimostrativi, dai quali possa affermarsi che due episodi effettuati in un periodo decisamente ristretto siano espressione di un consolidato rapporto illecito; nè vengono indicate le ragioni da cui inferire che NOME, con la propria condotta, intendesse condividere e rafforzare gli interessi della associazione.
La motivazione non indica quale sarebbe l’atto, il fatto o il comportamento concludente che dimostrerebbe in maniera chiara e precisa che la volontà del
( 4,) NOME COGNOME,proiettata ad acquistare in maniera durevole lo stupefacente da COGNOME e che la volontà di quest’ultimo fosse quella di garantire, nel tempo, le forniture. La quantità di droga acquistata e il fatto che si tratti di stupefacente tipo “pesante” non è un fatto che, in base alla logica e alle massime di esperienza, dimostra la stabilità dei rapporti, intesa in chiave associativa.
Delle due forniture contestate, comunque, solo rispetto a quella del capo 17) risulta accertata la natura e la quantità dello stupefacente (100 grammi di cocaina), mentre rispetto a quella del capo 19), come affermato nell’ordinanza genetica, gli elementi indiziari non consentono di affermare né la tipologia né la natura della droga. Nei dialoghi intercettati non vi è un riferimento a progetti futuri, né si rinvengono elementi dimostrativi della adesione di COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE.
Non vi è traccia di progettualità, ovvero di azioni da cui dedurre che gli acquisti effettuati da NOME fossero accompagnati dalla finalità di proiettare il singolo atto negoziale oltre alla sfera individuale in maniera durevole: NOME, concluso il primo acquisto, non ha preso accordi per la successiva fornitura; la seconda fornitura è stata effettuata il 10 giugno 2021, ma la richiesta era stata formulata già il 17 maggio; in tale occasione l’acquisto però non si concludeva. Tale fatto viene valorizzato in chiave associativa, ma la motivazione del Tribunale non indica quale sia l’elemento di collegamento tra il primo acquisto e il secondo. Quest’ultimo è chiaramente frutto di una decisione estemporanea deliberata successivamente. Che la seconda fornitura non fosse stata preventivamente concordata è dimostrato dal fatto che COGNOME, il 17 maggio 2021, se ne tornava a casa “a mani vuote” perché COGNOME, in tale occasione, non disponeva della sostanza richiesta.
Appare logico sostenere che, se il secondo acquisto fosse stato inquadrato in un sistema stabile e consolidato, COGNOME non sarebbe stato impreparato, né COGNOME si sarebbe recato dal fornitore “al buio”. Inoltre, una volta conclusa la trattativa per il secondo acquisto, COGNOME non ha più chiamato, né incontrato COGNOME e non risulta che la cessazione dei rapporti sia avvenuta a causa di condizionamenti esterni.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 73 dpr 309/90 di cui al capo 19).
Tenuto conto del mancato accertamento della natura della sostanza, il Tribunale avrebbe dovuto qualificare la stessa ex art. 73, comma 4, d.P.R. cit.
2.3. Violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti la custodia cautelare in carcere. Le condotte contestate a COGNOME sono cessate nel giugno 2021 ed è, pertanto,
decorso un tempo silente di tre anni. La presenza di precedenti specifici dimostra automaticamente la perdurante possibilità che il ricorrente po continuare ad operare nel mercato del narcotraffico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve essere, preliminarmente, rilevato come il corredo motivazionale posto a base della cautela sia immune da vizi di ordine logico o giuridico n parte in cui il Tribunale ha ricostruito il contesto criminale in cui si i l’incolpazione a carico del COGNOMECOGNOME COGNOME, là dove ha dato conto dell’esi dell’associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico f capo alla famiglia COGNOME.
A conclusioni diverse si deve pervenire quanto alla ritenuta gravi indiziaria in ordine alla contestata intraneità del NOME nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Giova rilevare, preliminarmente come, secondo la contestazione posta a base della cautela e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudi merito cautelare, all’indagato sia contestata la partecipazione all’associazio delinquere ex art. 74 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, con lo specifico ruo stabile acquirente di cocaina dalla famiglia COGNOME.
3.2. Con riguardo a tale figura, deve essere rammentato che questa Cort regolatrice ha più volte affermato che la veste di partecipe ad un’associaz finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere fondata riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire, ovvero ad acquis le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un dur ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015 – dep. 201 Nappello, Rv. 265764).
Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e realizzazione del fine comune nè la diversità degli scopi personali, né la div dell’utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli pa propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale (ex multis Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 251574; Sez. 5, n. 51 del 23/11/2013, Abbondanza, Rv. 257991).
Nondimeno, il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, , d relazione di mero reciproco affidamento e vincolo stabile riconducibil#Et societatis, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica – attrave l’esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell’
criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale – che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 259881).
Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile acquirente di droga, il giudice è tenuto ad assolvere all’onere dì motivazione con una particolare accuratezza ed attenzione in considerazione della peculiarità della posizione del soggetto che si trova “fisiologicamente” – in quanto controparte di un sinallagma contrattuale – ad essere portatore di un interesse economico contrapposto rispetto a quello dell’organizzazione criminale: la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d’interessi, sia ravvisata, e quindi argomentata, la coscienza e volontà del singolo di assicurare, mediante l’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.3. A tali coordinate ermeneutiche non si sono conformati i decidenti del merito cautelare, là dove hanno ritenuto integrato il requisito di cui all’art. 273 cod. proc. pen. in ordine alla partecipazione di COGNOME all’associazione per delinquere finalizzata all’attività di narcotraffico sulla base di evidenze d’indagine di per sé non univocamente conducenti in tale senso, nonché sulla scorta di considerazioni assertive.
Ritiene, invero, questa Corte che la circostanza che NOME risulti coinvolto in due episodi di acquisto di stupefacente nell’arco di un mese, se può stimarsi sintomatiak dello svolgimento non occasionale di un’attività di smercio di droga autonoma e rivolta alla soddisfazione di propri interessi economici e commerciali, di per sé non dimostra la partecipazione al gruppo criminale, che presuppone un consapevole e volontario contributo alla realizzazione degli scopi di tutta la consorteria.
D’altra parte, il Tribunale ha valorizzato, a sostegno della ritenuta intraneità, circostanze munite di valenza ambivalente e interpretabili non solo – come ha fatto il Tribunale del riesame di Messina – quale indicatore dell’adesione di COGNOME al pactum RAGIONE_SOCIALE, ma anche, e semplicemente, in ragione di una relazione interpersonale fra il fornitore e l’acquirente riportabile a4 uno schema solo concorsuale e non associativo.
Occorre evidenziare, a questo proposito, che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719 01).
Nell’ordinanza impugnata non risultano, invece, essere stati evidenziati la frequentazione del NOME con i sodali, né la assistenza allo spaccio, né la partecipazione ad incontri con altri partecipi, così da poterne apprezzare la valenza quale indicatore, della partecipazione alla vita associativa ed alla realizzazione degli scopi criminali concernenti l’attività di smercio dello stupefacente.
Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale del riesame adeguatamente motivato sulla sussistenza dei presupposti dell’art. 73, comma 1 e non comma 4, del d.P.R. cit.
Il terzo motivo sulle esigenze cautelari è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. Dovrà il Giudice del rinvio, all’esito del nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di reato in ordine all’art. 74 d.P.R. cit., proceder anche a una nuova valutazione sull’esistenza e attualità delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell’art 309, co. 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3 luglio 2024
Il Presidente