Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5773 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5773 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Addolorato NOME, nato a Mazara del Vallo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare il ricorso
inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo. in … riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, con la qualeA Sav ore
Addolorato è stato assolto dai reati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 1990 (capi 1 e 2) e di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2, e 61, n. 2, cod. pen. (capo 3) per non aver commesso il fatto, ha pronunciato condanna dell’imputato per i reati di cui ai suindicati capi 1) e 2) e ha dichiarato no doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine al reato di cui al capo 3) “per ostacolo di precedente giudicato”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato con unico motivo con il quale lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e, in particolare, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 593-bis cod. proc. pen. “con riguardo alla supposta acquiescenza del Pm presso il Tribunale all’atto di impugnazione presentato dal PG. presso la Corte di appello.”. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto, accogliendo la richiesta della difesa alla prima udienza del giudizio di appello del 4 luglio 2025, dichiarare l’inammissibilità dell’atto appello formulato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Palermo; che / secondo quanto prescritto dall’art. 593-bis cod. proc. pen il procuratore .) AVV_NOTAIO presso la corte di appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia presentato acquiescenza al provvedimento e che nel caso di specie, in mancanza di avocazione, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avrebbe potuto impugnare solo perfezionandosi un’acquiescenza al provvedimento da parte del Pubblico ministero presso il Tribunale. Deduce, poi, che nel caso di specie non si è potuta registrare acquiescenza, neppure tacita, considerato che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha proposto impugnazione nella stessa data (28 giugno 2022) in cui ha inviato la missiva al Pubblico ministero di Marsala` che ciò è tanto più vero ove si consideri che il termine per impugnare scadeva il 30 giugno 2022; che tale modus operandi dimostrerebbe come il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avesse intenzione di proporre impugnazione a prescindere dall’acquiescenza, dichiarata o tacita, del Pubblico ministero presso il Tribunale; che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per ottenere l’acquiescenza avrebbe quantomeno dovuto aspettare il giorno seguente all’invio della missiva e che “non può concretamente immaginarsi remissività in capo al AVV_NOTAIO della Repubblica a fronte della notifica a quest’ultimo dell’intenzione di promuovere appello ad opera del AVV_NOTAIO Generale senza soluzione di continuità rispetto alla proposizione concreta dell’atto di appello presso la Cancelleria del Tribunale di Marsala.”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte territoriale ha respinto la richiesta del difensore dell’Addolorato di dichiarare inammissibile l’appello per le ragioni esposte nel ricorso e, in particolare, rilevando, dopo aver preso visione della missiva intercorsa tra gli uffici requirenti, che il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Marsala non ha mai formalmente risposto al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e che «a nulla rileva la circostanza che l’atto di gravame è stato proposto dalla Procura AVV_NOTAIO il medesimo giorno in cui è stata inviata la missiva di cui sopra, trattandosi di rapporti “interni” alle Procure e regolati da appositi modelli, la cui eventuale violazione non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 591 c.p. (sic), stante la “tassatività” di dette ipotesi».
Ciò premesso, devono richiamarsi le norme che regolano la materia.
L’art. 593-bis, cod. proc. pen., inserito con l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, prevede che il procuratore AVV_NOTAIO presso la corte d’appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.
L’art. 166-bis, disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 8 del suindica d.lgs., prevede che “Al fine di acquisire tempestive notiziL in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore AVV_NOTAIO della Repubblica presso la corte d’appello promuova intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto”.
Occorre, poi, rammentare che con sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21716 del 23/2/2023, A. (nella massima P.), Rv. 284490 – 01, è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore AVV_NOTAIO a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall’acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis cod. proc. pen. che impongono al procuratore AVV_NOTAIO di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all’impugnazione della sentenza”. Nella motivazione di tale sentenza, per quel che rileva per il presente giudizio, si legge quanto segue: «Il procuratore AVV_NOTAIO che propone appello contro una sentenza di primo grado riconosce, assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall’art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai
sensi dell’art. 563-bis, comma 2, cod. proc. pen. Non vi è alcuna previsione normativa che autorizzi a sostenere che il giudice dell’impugnazione possa successivamente sindacare il contenuto della intesa raggiunta dal procuratore della Repubblica con il procuratore AVV_NOTAIO, confermata dalla presentazione da parte di quest’ultimo dell’unico atto di appello. Soluzione, questa, che non comporta alcuna ingiustificata limitazione o altro incongruo sacrificio per le ragioni difensive dell’imputato o delle altre parti private, in quanto tal innovativo “meccanismo” processuale richiede esclusivamente che contro la sentenza di primo grado sia presentato un solo atto di appello della parte pubblica. L’applicazione “fisiologica” delle norme in esame dovrebbe escludere in radice la possibilità che, a fronte della proposizione dell’appello da parte del procuratore AVV_NOTAIO, risulti presentato avverso la medesima sentenza anche un atto di appello del procuratore della Repubblica. Laddove un concorso di atti di impugnazione dovesse in concreto verificarsi, tale evento “patologico”, conseguenza della mancata osservanza delle regole interne di natura ordinamentale a carattere organizzativo, è l’indice della mancata acquiescenza e della non operatività delle intese: in questo caso l’impugnazione del procuratore AVV_NOTAIO presso la corte di appello è inammissibile».
Nel caso concreto risulta, come dedotto e documentato dal ricorrente, che l’appello è stato proposto nello stesso giorno, il 28 giugno 2022, in cui il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha comunicato al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Marsala l’intenzione di proporre appello avverso la sentenza assolutoria emessa dal predetto Tribunale nei confronti del ricorrente e ha contestualmente richiesto, in base alle intese assunte, ai sensi dell’art. 166-bis, disp. att. cod. proc. pen., di comunicare ogni eventuale determinazione in merito all’eventuale impugnazione «nell’accordo che il Vostro silenzio sarà inteso come acquiescenza ai sensi dell’art. 593-bis comma 2 c.p.p.». Nella nota si legge anche che non è stato possibile rispettare il termine di sei giorni stabilito per l intese tra i rispettivi uffici stante l’imminente scadenza del termine di impugnazione (indicato nel 30 giugno 2022).
Ciò posto, in difetto di specifica indicazione nella nota in argomento di un lasso temporale entro cui il AVV_NOTAIO della Repubblica avrebbe dovuto esprimere le proprie determinazioni e della rappresentata urgenza è – ; ritenere che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello abbia inteso il mancato riscontro immediato o, comunque, ad horas alla richiesta, quale comportamento denotante acquiescenza che consentisse la proposizione del gravame nello stesso giorno della richiesta formulata al AVV_NOTAIO della Repubblica. Del resto, come rilevato nella sentenza impugnata, non vi è stata mai formale risposta da parte del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale
di Marsala, né si è verificata la presentazione dell’appello anche da parte del AVV_NOTAIO della Repubblica che, in quanto indicativa della mancata acquiescenza e della non operatività delle intese, come affermato dalla decisione delle Sezioni Unite sopra richiamata, avrebbe determinato l’inammissibilità dell’impugnazione. In ogni caso, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata e dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di questa Corte, avendo riguardo all’interpretazione del quadro normativo di riferimento fornita con la sopra richiamata decisione delle Sezioni Unite trattasi di questione relativa a rapporti interni degli uffici requirenti non sindacabile dal giudice dell’impugnazione e, come tale, non determinante l’inammissibilità dell’impugnazione e la nullità della sentenza impugnata.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse dell’Addolorato deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’08/01/2026.