Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17976 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per le parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La pronunzia impugnata è stata deliberata il 16 ottobre 2023 dal Giudice monocratico del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, quale Giudice di appello, ha confermato la decisione del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE che aveva condannato, anche agli effetti civili, NOME COGNOME per il reato di diffamazione ai danni RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
L’addebito che ha trovato conferma nei gradi di merito riguarda alcune affermazioni contenute in un esposto che la COGNOME aveva inoltrato al RAGIONE_SOCIALE contro i suddetti legali, in cui ella aveva scritto «sotto l’ombrello di un Albo professionale, alcuni AVV_NOTAIO, solo per chiamarsi tale, invece di mettersi al riparo dalla pioggia, danzano “balli RAGIONE_SOCIALEa pioggia” pur che ci sia la pioggia per amor RAGIONE_SOCIALE‘ombrello…..gli avvocati NOME e NOME COGNOME, figlio e padre, allo stesso povero operaio con diritto al gratuito patrocinio.., chiedono da circa un anno attraverso lettere, soldi a nome RAGIONE_SOCIALEa “divisa in pensione” di nome NOME COGNOME, minacciando nelle stesse non solo con l’estorsione, ma con cause al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE».
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 595 e 49, comma 2, cod. pen. Il ricorso contesta, in particolare, la ritenuta offensività RAGIONE_SOCIALEa condotta, che andrebbe valutata in concreto; a questo riguardo, la ricorrente sottolinea che il suo era una linguaggio fatto di espressioni iperboliche e metaforiche, intrise di simbolismi – tanto da essere, a tratti, non immediatamente intellegibile – e, pertanto, inadeguate a essere interpretate nel loro significato letterale.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 cod. proc. pen. per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione. La ricorrente lamenta che, a dispetto RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, la Corte territoriale non abbia risposto in punto di offensività RAGIONE_SOCIALEa condotta, concentrandosi sulla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda civilistica che fa da sfondo al fatto addebitato e sull’esimente del diritto di critica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto.
Il primo motivo di ricorso – che critica il giudizio del Giudice di appello in RAGIONE_SOCIALE alla tipicità oggettiva del reato – è infondato in quanto contesta la ritenuta offensività RAGIONE_SOCIALEe affermazioni contenute nell’esposto, nonostante quest’ultimo, come sottolineato dal Giudice monocratico con motivazione giuridicamente ineccepibile, contenga finanche l’accusa di avere commesso un’estorsione, accusa indubbiamente diffamatoria e fondata su fatti non corrispondenti al vero. Peraltro, l’impugnativa lambisce l’inammissibilità in quanto pare non avvedersi che il fulcro RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita è costituito,
appunto, dall’accusa agli avvocati COGNOME di essere RAGIONE_SOCIALE estorsori – sotto le mentite spoglie di professionisti – a beneficio di COGNOME, indugiando sulla ritenuta inoffensività RAGIONE_SOCIALEe espressioni metaforiche adoperate, su cui i Giudici di merito non hanno fondato il verdetto di penale responsabilità.
Il secondo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 cod. proc. pen. per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione – non è consentito in questa sede perché ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, incontra il limite RAGIONE_SOCIALE attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace. Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l’introduzione – a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 – RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
In disparte tale, pur tranciante, argomentazione, il Collegio osserva che il ricorso è anche aspecifico in quanto – agitando una presunta omissione motivazionale – trascura di prendere atto del fatto che i giudici di appello hanno spiegato, a chiare lettere, che l’accusa di essere RAGIONE_SOCIALE estorsori, siccome concernente una condotta penalmente rilevante, costituiva un’offesa alla reputazione e alla dignità RAGIONE_SOCIALEe persone offese, vieppiù per gli avvocati COGNOME, siccome esercenti la professione forense e per l’ex Carabiniere COGNOME.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per la partecipazione al presente giudizio di legittimità, che si quantificano in euro 3686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.
Così deciso il 14/2/2024.